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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1966

Cassazione n. 46644/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1966 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, che revoca la sospensione condizionale della pena per mancato adempimento, nel termine appositamente fissato, degli obblighi risarcitori cui la stessa era subordinata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché l'impedimento del condannato a comparire dinanzi al giudice dell'esecuzione, di cui il ricorrente fa questione in questa sede, non risulta essere stato mai dedotto dinanzi al giudice stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1966 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, che revoca la sospensione condizionale della pena per mancato adempimento, nel termine appositamente fissato, degli obblighi risarcitori cui la stessa era subordinata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché l'impedimento del condannato a comparire dinanzi al giudice dell'esecuzione, di cui il ricorrente fa questione in questa sede, non risulta essere stato mai dedotto dinanzi al giudice stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1
Sentenza Cassazione n. 46644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris