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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28995/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. conferma la requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso annullando senza rinvio la pronuncia della Corte di Appello di Perugia.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia ha confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto pronunciata dal GUP del Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al reato di cui all'art. 2 di Lgs 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2019, modello IVA 2020, una fattura relativa ad operazioni inesistenti pari ad euro 2400 emessa dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova in quanto il giudice a quo ha affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento sogget ivo del reato contestato, seguendo un percorso motivazionale illogico e non coincidente rispettoj risultanze probatorie acquisite.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha emesso le fatture, pur riconoscendo che alcune fatture erano state emesse per operazioni inesistenti, su richiesta di alcuni clienti, ha anche dichiarato l'effettiva esecuzione di una pluralità di operazioni, senza tuttavia specificare se la fattura emessa nei confronti del ricorrente appartenesse al novero di quelle emesse per fatture per operazioni inesistenti o tra quelle effettivamente eseguite.

Non vi è alcun elemento indicativo della retrocessione di denaro in favore del ricorrente, diversamente ad altre fatture, in quanto nella contabilità del [OSCURATO:PERSONA] non risulta alcun riferimento alla restituzione della somma ricevuta dal Siviero, depurata dell'IVA e delle spese.

Il giudice ha valorizzato la eterogeneità delle prestazioni rese dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] desumendo da ciò l'inesistenza delle stesse, tuttavia, trascurando che l'attività di procacciatore d'affari può esplicitarsi anche in ambiti merceologici e di servizi molto differenti.

Ne' assume rilevanza il fatto che la ditta del [OSCURATO:PERSONA] ha sede in località non prossima a quella in cui svolgeva I' attività la società di cui il ricorrente legale rappresentante, costituendo tale elemento un fattore del tutto neutro.

Soprattutto il giudice a quo non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, il quale ha precisato di essere stato messo in contatto con ikTravesini tramite terzi, di aver avuto contatti solo telefonici con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di averli incaricati di svolgere attività di promozione pubblicitaria con società terze, invero mai effettuate, malgrado i ripetuti solleciti, tanto da decidere di interrompere la collaborazione professionale.

Il giudice a quo infine ha erroneamente identificato il mancato raggiungimento del risultato con l'inesistenza della prestazione, non tenendo conto che il rapporto contrattuale intercorso tra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto tra illaraversini si era impegnato a reperire ditte interessate alla pubblicità. 1In sostanza, il ricorrente non ha avuto rapporti diretti con il [OSCURATO:PERSONA], non compare nella documentazione extracontabile dello stesso, non aveva interesse economico a portare in detrazione VIVA pari alla somma di euro 528, importo oggettivamente irrisorio, godendo comunque di un credito di iva per oltre euro

40.000. Deduce, in conclusione, il vizio di travisamento della prova per omissione, avendo il giudice pretermesso la valutazione di un elemento probatorio decisivo in grado di incidere sulla valutazione dell'elemento oggettivo del reato.

Le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] sono state travisate e ne è stato alterato il significato letterale quasi assumendo la valenza di dichiarazioni confessorie, sebbene il ricorrente abbia fornito una plausibile versione dei fatti in ordine ai rapporti intercorsi con il titolare della società cartiera. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione dei motivi di appello inerenti all'elemento soggettivo del reato in relazione all' evidenziata assenza di elementi ed indici da cui inferire il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Evidenzia, al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse economico all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto vanta un ingente credito Iva.

Tale fatto è incompatibile con la finalità di evasione della condotta di utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. I motivi di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

1.2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto non credibile al tesi difensiva secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale e socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA], società avente ad oggetto "servizi di sostegno delle imprese", nel 2019, nelle vesti di Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA], senza avere mai contatti diretti con quest( ma avvalendosi di tale Soviero, al fine di svolgere attività di procacciamento di contratti 2pubblicitari nel settore calcistico, evidenziando la peculiare circostanza che il pagamento della prestazione oggetto della fattura era avvenuto in contanti, per il tramite del Soviero, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto del tutto inadempiente.

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che la ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA] presentava le caratteristiche di una cartiera, in quanto priva di sede, di struttura organizzativa, di dipendenti; che la ditta del [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e che, anche nelle annualità in cui aveva presentato le dichiarazioni, non aveva mai pagato le imposte; che non risultava fossero stati instaurati effettivi rapporti commerciali con i diversi clienti destinatari delle fatture emesse; che il medesimo [OSCURATO:PERSONA], durante l'interrogatorio reso innanzi al PM, aveva sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti, riconoscendo l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture emesse in quanto alcuni clienti si erano a lui rivolti "al fine di scaricare costi", e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto salvi alcuni clienti, che erano stati nominativamente indicati, con i quali aveva avuto rapporti commerciali regolari ed effettivi, senza tuttavia annoverare tra questi anche il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il giudice ha evidenziato che la causale delle fatture era generica e poco pertinente con l'oggetto delle prestazioni, genericamente riferite a attività di consulenza in settori disomogenei tra loro e che le società erano anche logisticamente distanti, ritenendo non credibile la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia corrisposto a un soggetto non conosciuto, in contanti e per il tramite di terzi, una somma pari a 2400 euro, a fronte di un servizio mai reso, come lo stesso ricorrente afferma.

Né d'altronde il ricorrente ha fornito elementi da cui inferire l'effettiva esistenza delle prestazioni, producendo in giudizio eventuali richieste di adempimento, intraprendendo azioni legali o emettendo una nota di credito o non pagando il corrispettivo, posto che l'obbligazione, di mezzi o di risultato che fosse, non era stata adempiuta.

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi, sia di natura oggettiva che soggettiva, integranti la fattispecie contestata, riconoscendo, trattandosi di una sola fattura di euro 2400 di imponibile, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo l'offesa particolarmente tenue.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3D'altronde, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012.

Rv. 254280). 3.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDt CASSAZIONECORTE SUPREMA Penale 3' [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria '^-3 0 116, 2026 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. conferma la requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso annullando senza rinvio la pronuncia della Corte di Appello di Perugia.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia ha confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto pronunciata dal GUP del Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al reato di cui all'art. 2 di Lgs 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2019, modello IVA 2020, una fattura relativa ad operazioni inesistenti pari ad euro 2400 emessa dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova in quanto il giudice a quo ha affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento sogget ivo del reato contestato, seguendo un percorso motivazionale illogico e non coincidente rispettoj risultanze probatorie acquisite. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha emesso le fatture, pur riconoscendo che alcune fatture erano state emesse per operazioni inesistenti, su richiesta di alcuni clienti, ha anche dichiarato l'effettiva esecuzione di una pluralità di operazioni, senza tuttavia specificare se la fattura emessa nei confronti del ricorrente appartenesse al novero di quelle emesse per fatture per operazioni inesistenti o tra quelle effettivamente eseguite. Non vi è alcun elemento indicativo della retrocessione di denaro in favore del ricorrente, diversamente ad altre fatture, in quanto nella contabilità del [OSCURATO:PERSONA] non risulta alcun riferimento alla restituzione della somma ricevuta dal Siviero, depurata dell'IVA e delle spese. Il giudice ha valorizzato la eterogeneità delle prestazioni rese dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] desumendo da ciò l'inesistenza delle stesse, tuttavia, trascurando che l'attività di procacciatore d'affari può esplicitarsi anche in ambiti merceologici e di servizi molto differenti. Ne' assume rilevanza il fatto che la ditta del [OSCURATO:PERSONA] ha sede in località non prossima a quella in cui svolgeva I' attività la società di cui il ricorrente legale rappresentante, costituendo tale elemento un fattore del tutto neutro. Soprattutto il giudice a quo non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, il quale ha precisato di essere stato messo in contatto con ikTravesini tramite terzi, di aver avuto contatti solo telefonici con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di averli incaricati di svolgere attività di promozione pubblicitaria con società terze, invero mai effettuate, malgrado i ripetuti solleciti, tanto da decidere di interrompere la collaborazione professionale. Il giudice a quo infine ha erroneamente identificato il mancato raggiungimento del risultato con l'inesistenza della prestazione, non tenendo conto che il rapporto contrattuale intercorso tra ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto tra illaraversini si era impegnato a reperire ditte interessate alla pubblicità. 1In sostanza, il ricorrente non ha avuto rapporti diretti con il [OSCURATO:PERSONA], non compare nella documentazione extracontabile dello stesso, non aveva interesse economico a portare in detrazione VIVA pari alla somma di euro 528, importo oggettivamente irrisorio, godendo comunque di un credito di iva per oltre euro 40.000. Deduce, in conclusione, il vizio di travisamento della prova per omissione, avendo il giudice pretermesso la valutazione di un elemento probatorio decisivo in grado di incidere sulla valutazione dell'elemento oggettivo del reato. Le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] sono state travisate e ne è stato alterato il significato letterale quasi assumendo la valenza di dichiarazioni confessorie, sebbene il ricorrente abbia fornito una plausibile versione dei fatti in ordine ai rapporti intercorsi con il titolare della società cartiera. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione dei motivi di appello inerenti all'elemento soggettivo del reato in relazione all' evidenziata assenza di elementi ed indici da cui inferire il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Evidenzia, al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse economico all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto vanta un ingente credito Iva. Tale fatto è incompatibile con la finalità di evasione della condotta di utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. I motivi di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 1.2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto non credibile al tesi difensiva secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale e socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA], società avente ad oggetto "servizi di sostegno delle imprese", nel 2019, nelle vesti di Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], si fosse rivolto al [OSCURATO:PERSONA], senza avere mai contatti diretti con quest( ma avvalendosi di tale Soviero, al fine di svolgere attività di procacciamento di contratti 2pubblicitari nel settore calcistico, evidenziando la peculiare circostanza che il pagamento della prestazione oggetto della fattura era avvenuto in contanti, per il tramite del Soviero, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto del tutto inadempiente. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che la ditta individuale del [OSCURATO:PERSONA] presentava le caratteristiche di una cartiera, in quanto priva di sede, di struttura organizzativa, di dipendenti; che la ditta del [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e che, anche nelle annualità in cui aveva presentato le dichiarazioni, non aveva mai pagato le imposte; che non risultava fossero stati instaurati effettivi rapporti commerciali con i diversi clienti destinatari delle fatture emesse; che il medesimo [OSCURATO:PERSONA], durante l'interrogatorio reso innanzi al PM, aveva sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti, riconoscendo l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture emesse in quanto alcuni clienti si erano a lui rivolti "al fine di scaricare costi", e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto salvi alcuni clienti, che erano stati nominativamente indicati, con i quali aveva avuto rapporti commerciali regolari ed effettivi, senza tuttavia annoverare tra questi anche il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il giudice ha evidenziato che la causale delle fatture era generica e poco pertinente con l'oggetto delle prestazioni, genericamente riferite a attività di consulenza in settori disomogenei tra loro e che le società erano anche logisticamente distanti, ritenendo non credibile la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia corrisposto a un soggetto non conosciuto, in contanti e per il tramite di terzi, una somma pari a 2400 euro, a fronte di un servizio mai reso, come lo stesso ricorrente afferma. Né d'altronde il ricorrente ha fornito elementi da cui inferire l'effettiva esistenza delle prestazioni, producendo in giudizio eventuali richieste di adempimento, intraprendendo azioni legali o emettendo una nota di credito o non pagando il corrispettivo, posto che l'obbligazione, di mezzi o di risultato che fosse, non era stata adempiuta. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi, sia di natura oggettiva che soggettiva, integranti la fattispecie contestata, riconoscendo, trattandosi di una sola fattura di euro 2400 di imponibile, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo l'offesa particolarmente tenue. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3D'altronde, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello riguardante una violazione di legge, ribadita in seno al ricorso medesimo, che risulti manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012. Rv. 254280). 3.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDt CASSAZIONECORTE SUPREMA Penale 3' [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria '^-3 0 116, 2026 4
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