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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10195/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11016/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il di lui studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, e domicilio pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Oggetto: dipendente – mancata attivazione corso – perdita di chance – rimborsotrattenute 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 7230/03/19,pronunciata il 23 maggio 2019 e depositata il 23dicembre 2019, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente era risultato vittorioso in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro Alitalia, ritenendo sorrette da giustificato motivo le sue dimissioni, con diritto quindi alla restituzione della trattenuta per mancato preavviso, in quanto connesse all’inadempimento contrattuale aziendale che non aveva avviato il corso ATPL per il conseguimento del brevetto di pilotaggio aeromobili, concretandosi una perdita di chance, parimenti risarcita con somma quantificata in sentenza del giudice del lavoro su cui il datore di lavoro-sostituto di imposta aveva versato le dovute trattenute, che il dipendente-contribuente chiedeva a rimborso, affermando trattarsi di risarcimento per danno emergente esente da imposta e non ristoro per lucro cessante, che resta invece assoggettato al medesimo regime dello stipendio.

Sulla promessa dell’attivazione corso ATPL il contribuente si era determinato a rimanere in servizio, rinunciando ai benefici di una procedura di esodo accompagnato (c.d.

“scivolamento”).

Le ragioni della parte privata erano apprezzate in entrambi i gradi di merito, donde insorge il patrono erariale affidandosi ad unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria.

CONSIDERATO Occorre preliminarmente nel rito esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale sollevate dalla difesa privata.

Sotto un primo profilo viene contestata l’autosufficienza del ricorso per non aver indicato le parti della sentenza d’appello del 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF giudice del lavoro di Roma che sarebbero stati travisati nella sentenza in oggetto.

Occorre rilevare che, per consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere […] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass.

V, n. 8425/2020).

Nel caso in questione, dalla ricostruzione normativa posta in inizio del motivo di doglianza,ben emerge la critica del patrono erariale svolta alla ratio della pronuncia in scrutinio per aver frainteso la portata della sentenza della Corte d’appello –Sezione Lavoro in rapporto alla natura di danno non sostitutivo di somma collegata alla retribuzione.

Altresì,la lettura del ricorso introduttivo al giudizio di legittimità rappresenta, in modo sintetico, ma esaustivo,il contenuto essenziale della domanda.

Ed infatti, è stato affermato come il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenut i nella sentenza 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 [OSCURATO:PERSONA] Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non de bba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli attidel giudizio di merito (Cass.

S.U. n. 8950/2022).

Donde sono infondate le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa privata in ordine ai suddetti profili.

Infondate sono altresì le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità, poiché il ricorso erariale non mira alla violazione del giudicato giuslavoristico, né si pongono profili di acquiescenza o non contestazione, stante la piena autonomia del giudizio tributario nella qualificazione -a fini fiscali- dei fatti di causa, valutandone prof ili e rilevanza, indipendentemente da pronunce del giudice civile, amministrativo o penale (cfr. Cass.

V, n.27814/2020).

Le eccezioni sono dunque infondate ed il ricorso può essere esaminato.

Con l’unico motivo di ricorsosi prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione degli art. 6, 49, secondo comma, e 51 d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza affermando trattarsi di somme connesse a risarcimento inerente al rapporto di lavoro, con distinzione nella quantificazione del giudice del lavoro fra somme lorde e nette, quindi attinente a questione di lucro cessante, in quanto tale sottoposto alla tassazione ordinaria.

Il ricorso è infondato.

Non deve essere d’ostacolo, alla qualificazione della fattispecie in termini di risarcimento per perdita di chance, la costanza di un rapporto di lavoro, né che il fatto da cui scaturisce l’illecito da risarcire attenda all’adempimento del contratto di lavoro.

Ed infatti, per costante orientamento, attengono alla perdita di chance tutti 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF quegli accadimenti che impediscano al lavoratore l’opportunità di conseguire una posizione migliore (cfr. Cass.

V, n. 25471/2018), ove ciò derivi da inadempimento della parte datoriale, sia un tanto incidendo sulla retribuzione di risultato (aleatoria per sua natura), sia come possibilità di accedere ad una riqualificazione interna che - se avviata-sarebbe potuta sfociare in una qualifica più elevata o ad una posizione stipendiale più ricca (cfr. Cass.

VI –5 n. 3804/2023).

Tale è all’evidenza la mancata attivazione del corso interno per il conseguimento del brevetto di volo, con conseguente passaggio dal ruolo degli assistenti di cabina a quello di piloti.Si aggiunga che il contribuente era stato indotto a rinunciare ai benefici del collocamento a riposo anticipato (c.d.

“scivolamento” ), proprio perché convinto a restare in servizio dalla promessa datoriale - poi non mantenuta-dell’attivazione del predetto corso piloti.

Alla natura della perdita di chance del danno e del relativo risarcimento segue il regime fiscale riconosciuto dalla sentenza in scrutinio,che ha ben governato i principi di questa Corte, la quale ( Cass. 29/12/2011, n. 29579) p rima, ha ribadito che «In tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [...] le somme percepite da contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi»; poi ha aggiunto che «[esse] non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui [...] tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha infine concluso che (come risulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella privazione della possibilità̀ di sviluppi e progressioni nell'attività̀lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera».

Tornando sull’argomento, la Corte (cfr. Cass. 07/02/ 2019, n. 3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; in 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF termini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che «il titolo al risarcimento del danno, connesso alla "perdita di chance", non ha natura reddituale, poiché́ consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità̀attuale; ne consegue che la chance è anch'essa una entit à̀ patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità̀della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale (Cass. n. 11322/2003)», e, su tale base concettuale, ha stabilito che «il ricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilità̀ conseguente ad irregolarit à̀ verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario; il giudice dei lavoro ha riconosciuto al ricorrente ii risarcimento del danno emergente (consistente appunto nella perdita delle possibilità̀ ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) e, per la quantificazione dell'importo dovuto, ha fatto r icorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito; tale criterio r ileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell'attribuzione, la quale non è riconducibile all'art. 6 T.u.i.r., perché́ non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito».

Sulla scia diquest'ultima pronuncia, per Cass. 21/02/2019, n. 5108, sono assoggettabili a imposta le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno, se siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a imposta quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente).

Tali principi sono stati enucleati anche dalla sezione lavoro della Corte (Cass. Sez.

L, 03/02/2021, n. 2472), che ripropone la medesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi; sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo di danno emergente.

Da ultimo, tali principi sono stati riaffermati da Cass. 05/05/2022, n. 14329, secondo cui “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto.”.

Donde il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.100,0 0, oltre a d €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, ed oltre ad Iva e c.p.a. come per legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11016/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il di lui studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, e domicilio pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Oggetto: dipendente – mancata attivazione corso – perdita di chance – rimborsotrattenute 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 7230/03/19,pronunciata il 23 maggio 2019 e depositata il 23dicembre 2019, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente era risultato vittorioso in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro Alitalia, ritenendo sorrette da giustificato motivo le sue dimissioni, con diritto quindi alla restituzione della trattenuta per mancato preavviso, in quanto connesse all’inadempimento contrattuale aziendale che non aveva avviato il corso ATPL per il conseguimento del brevetto di pilotaggio aeromobili, concretandosi una perdita di chance, parimenti risarcita con somma quantificata in sentenza del giudice del lavoro su cui il datore di lavoro-sostituto di imposta aveva versato le dovute trattenute, che il dipendente-contribuente chiedeva a rimborso, affermando trattarsi di risarcimento per danno emergente esente da imposta e non ristoro per lucro cessante, che resta invece assoggettato al medesimo regime dello stipendio. Sulla promessa dell’attivazione corso ATPL il contribuente si era determinato a rimanere in servizio, rinunciando ai benefici di una procedura di esodo accompagnato (c.d. “scivolamento”). Le ragioni della parte privata erano apprezzate in entrambi i gradi di merito, donde insorge il patrono erariale affidandosi ad unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria. CONSIDERATO Occorre preliminarmente nel rito esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale sollevate dalla difesa privata. Sotto un primo profilo viene contestata l’autosufficienza del ricorso per non aver indicato le parti della sentenza d’appello del 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF giudice del lavoro di Roma che sarebbero stati travisati nella sentenza in oggetto. Occorre rilevare che, per consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere […] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. V, n. 8425/2020). Nel caso in questione, dalla ricostruzione normativa posta in inizio del motivo di doglianza,ben emerge la critica del patrono erariale svolta alla ratio della pronuncia in scrutinio per aver frainteso la portata della sentenza della Corte d’appello –Sezione Lavoro in rapporto alla natura di danno non sostitutivo di somma collegata alla retribuzione. Altresì,la lettura del ricorso introduttivo al giudizio di legittimità rappresenta, in modo sintetico, ma esaustivo,il contenuto essenziale della domanda. Ed infatti, è stato affermato come il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenut i nella sentenza 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 [OSCURATO:PERSONA] Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non de bba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli attidel giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Donde sono infondate le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa privata in ordine ai suddetti profili. Infondate sono altresì le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità, poiché il ricorso erariale non mira alla violazione del giudicato giuslavoristico, né si pongono profili di acquiescenza o non contestazione, stante la piena autonomia del giudizio tributario nella qualificazione -a fini fiscali- dei fatti di causa, valutandone prof ili e rilevanza, indipendentemente da pronunce del giudice civile, amministrativo o penale (cfr. Cass. V, n.27814/2020). Le eccezioni sono dunque infondate ed il ricorso può essere esaminato. Con l’unico motivo di ricorsosi prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione degli art. 6, 49, secondo comma, e 51 d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza affermando trattarsi di somme connesse a risarcimento inerente al rapporto di lavoro, con distinzione nella quantificazione del giudice del lavoro fra somme lorde e nette, quindi attinente a questione di lucro cessante, in quanto tale sottoposto alla tassazione ordinaria. Il ricorso è infondato. Non deve essere d’ostacolo, alla qualificazione della fattispecie in termini di risarcimento per perdita di chance, la costanza di un rapporto di lavoro, né che il fatto da cui scaturisce l’illecito da risarcire attenda all’adempimento del contratto di lavoro. Ed infatti, per costante orientamento, attengono alla perdita di chance tutti 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF quegli accadimenti che impediscano al lavoratore l’opportunità di conseguire una posizione migliore (cfr. Cass. V, n. 25471/2018), ove ciò derivi da inadempimento della parte datoriale, sia un tanto incidendo sulla retribuzione di risultato (aleatoria per sua natura), sia come possibilità di accedere ad una riqualificazione interna che - se avviata-sarebbe potuta sfociare in una qualifica più elevata o ad una posizione stipendiale più ricca (cfr. Cass. VI –5 n. 3804/2023). Tale è all’evidenza la mancata attivazione del corso interno per il conseguimento del brevetto di volo, con conseguente passaggio dal ruolo degli assistenti di cabina a quello di piloti.Si aggiunga che il contribuente era stato indotto a rinunciare ai benefici del collocamento a riposo anticipato (c.d. “scivolamento” ), proprio perché convinto a restare in servizio dalla promessa datoriale - poi non mantenuta-dell’attivazione del predetto corso piloti. Alla natura della perdita di chance del danno e del relativo risarcimento segue il regime fiscale riconosciuto dalla sentenza in scrutinio,che ha ben governato i principi di questa Corte, la quale ( Cass. 29/12/2011, n. 29579) p rima, ha ribadito che «In tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [...] le somme percepite da contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi»; poi ha aggiunto che «[esse] non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui [...] tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha infine concluso che (come risulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella privazione della possibilità̀ di sviluppi e progressioni nell'attività̀lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera». Tornando sull’argomento, la Corte (cfr. Cass. 07/02/ 2019, n. 3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; in 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF termini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che «il titolo al risarcimento del danno, connesso alla "perdita di chance", non ha natura reddituale, poiché́ consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità̀attuale; ne consegue che la chance è anch'essa una entit à̀ patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità̀della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale (Cass. n. 11322/2003)», e, su tale base concettuale, ha stabilito che «il ricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilità̀ conseguente ad irregolarit à̀ verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario; il giudice dei lavoro ha riconosciuto al ricorrente ii risarcimento del danno emergente (consistente appunto nella perdita delle possibilità̀ ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) e, per la quantificazione dell'importo dovuto, ha fatto r icorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito; tale criterio r ileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell'attribuzione, la quale non è riconducibile all'art. 6 T.u.i.r., perché́ non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito». Sulla scia diquest'ultima pronuncia, per Cass. 21/02/2019, n. 5108, sono assoggettabili a imposta le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno, se siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a imposta quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente). Tali principi sono stati enucleati anche dalla sezione lavoro della Corte (Cass. Sez. L, 03/02/2021, n. 2472), che ripropone la medesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle 26– 11016 - 20 20 – 30 /03 /2023 MMF dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi; sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo di danno emergente. Da ultimo, tali principi sono stati riaffermati da Cass. 05/05/2022, n. 14329, secondo cui “In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto.”. Donde il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 3.100,0 0, oltre a d €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, ed oltre ad Iva e c.p.a. come per legg
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