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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31330/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Norbert auccariello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata aspecìficità dell'atto di appello, è a sua volta privo della necessaria specificità in quanto: si affida a enunciati assertivi inidonei a confutare l'iter esposto nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto le doglianze prospettate con il gravame del tutto prive di specificità rispetto alle argomentazioni esposte dal primo Giudice a sostegno della condanna; e, nel resto, contiene il richiamo di principi giurisprudenziali relativi ai reati in impugnazione e assume il difetto di prova di essi, profili estranei alla ratio della decisione oggetto del ricorso; il che esime dall'immorare per evidenziare che, in effetti, l'atto di appello era affidato ad allegazioni assertive, prive di un effettivo contenuto di critica alla pronuncia del Tribunale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Norbert auccariello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata aspecìficità dell'atto di appello, è a sua volta privo della necessaria specificità in quanto: si affida a enunciati assertivi inidonei a confutare l'iter esposto nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto le doglianze prospettate con il gravame del tutto prive di specificità rispetto alle argomentazioni esposte dal primo Giudice a sostegno della condanna; e, nel resto, contiene il richiamo di principi giurisprudenziali relativi ai reati in impugnazione e assume il difetto di prova di essi, profili estranei alla ratio della decisione oggetto del ricorso; il che esime dall'immorare per evidenziare che, in effetti, l'atto di appello era affidato ad allegazioni assertive, prive di un effettivo contenuto di critica alla pronuncia del Tribunale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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