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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 37246/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/ 963, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ro a, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposta nell'interesse dell'imputata e ha ordinato l'esecuzione della sentenza in data 18 prile 2016 del Tribunale di Cassino.

2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di un uni o motivo per violazione di legge, perché la sentenza era stata emessa il 18 prile 2016.

Il Tribunale, non avendo preso termine per il deposito dei motivi, a rebbe dovuto depositare la sentenza nei 15 giorni successivi, e cioè il 3 maggio entre l'appello avrebbe dovuto essere presentato nei trenta giorni successivi il 2 giugno ma, trattandosi di giorno festivo, avrebbe dovuto essere presentato il 3 giugno.

Il difensore ha dimostrato di aver spedito l'atto di appello per posta tempestivamente il 3 giugno 2016 per cui erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di valorizzare la data del pervenuto "8 giugno 2016". [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

La prospettazione del difensore è corretta e riscontrata in atti.

La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività è scorretta e va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché celebri il processo.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso Così deciso, il 7 maggio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/ 963, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ro a, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposta nell'interesse dell'imputata e ha ordinato l'esecuzione della sentenza in data 18 prile 2016 del Tribunale di Cassino. 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di un uni o motivo per violazione di legge, perché la sentenza era stata emessa il 18 prile 2016. Il Tribunale, non avendo preso termine per il deposito dei motivi, a rebbe dovuto depositare la sentenza nei 15 giorni successivi, e cioè il 3 maggio entre l'appello avrebbe dovuto essere presentato nei trenta giorni successivi il 2 giugno ma, trattandosi di giorno festivo, avrebbe dovuto essere presentato il 3 giugno. Il difensore ha dimostrato di aver spedito l'atto di appello per posta tempestivamente il 3 giugno 2016 per cui erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di valorizzare la data del pervenuto "8 giugno 2016". [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La prospettazione del difensore è corretta e riscontrata in atti. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività è scorretta e va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché celebri il processo. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso Così deciso, il 7 maggio 2024 Il