Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04820/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Marsala in data 8 novembre 2018, per i reati di appropriazione indebita, unificati dal vincolo della continuazione, commessi nello svolgimento dell'attività di commercio svolta non restituendo a due clienti alcuni oggetti preziosi consegnati per le riparazioni.

2. Propone. ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., e vizio di motivazione, in quanto mancante, circa la questione della tempestività delle querele.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla responsabilità dell'imputato, nonché per l'erronea applicazione dell'art.237 cod. proc. pen., quanto al contenuto probatorio dei documenti di consegna dei beni.

3. In data 2 novembre 2022 sono stati depositati gli atti di remissione delle querele sporte dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i verbali di accettazione delle remissioni da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità la remissione di querela, ritualmente accettata ed intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 - 0; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 0).

Ne consegue che, pur a fronte di motivi palesemente inammissibili (in quanto il primo motivo sollecita una differente ricostruzione fattuale delle vicende esaminate e valutate dai giudici di merito per denunciare l'ipotizzata violazione dell'art. 124 cod. pen.; il secondo è reiterativo di censure già formulate in appello, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata), deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione dei reati contestati, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione delle querele.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Marsala in data 8 novembre 2018, per i reati di appropriazione indebita, unificati dal vincolo della continuazione, commessi nello svolgimento dell'attività di commercio svolta non restituendo a due clienti alcuni oggetti preziosi consegnati per le riparazioni. 2. Propone. ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., e vizio di motivazione, in quanto mancante, circa la questione della tempestività delle querele. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla responsabilità dell'imputato, nonché per l'erronea applicazione dell'art.237 cod. proc. pen., quanto al contenuto probatorio dei documenti di consegna dei beni. 3. In data 2 novembre 2022 sono stati depositati gli atti di remissione delle querele sporte dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i verbali di accettazione delle remissioni da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità la remissione di querela, ritualmente accettata ed intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 - 0; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 0). Ne consegue che, pur a fronte di motivi palesemente inammissibili (in quanto il primo motivo sollecita una differente ricostruzione fattuale delle vicende esaminate e valutate dai giudici di merito per denunciare l'ipotizzata violazione dell'art. 124 cod. pen.; il secondo è reiterativo di censure già formulate in appello, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata), deve essere rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione dei reati contestati, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione delle querele. Condanna l'imputato al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 04820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris