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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15004/2026

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l 24/10/2025 del TRIBUNALE di VASTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato.[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratico con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 44 lett. c) e 71 Dpr 380/2001 per aver realizzato in area sottoposto a vincolo paesaggistico un muretto di recinzione in conglomerato cementizio con sovrastante rete metallica.

Il ricorso censura l'impugnata sentenza per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 131-bis, nonché per motivazione apparente, contraddittoria e illogica.

Si deduce che nel caso di specie il giudice abbia da un lato valorizzato gli indici di gravità oggettiva del reato ed il grado di colpevolezza dell'imputato, tuttavia applicando la causa di non punibilità con motivazione meramente apparente.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura non si confronta con la motivazione svolta dal giudice che, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato: - la tipologia delle opere realizzate (consistenti in un muretto di recinzione in conglomerato cementizio, con sovrastante rete metallica valorizza; - l'avvenuto ripristino dello status quo ante, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale; - unitaria e circoscritta deliberazione criminosa (pur a fronte di plurime violazioni, corrispondenti all'unico fatto materiale, sussumibile in più fattispecie incriminatrici); - l'incensuratezza dell'imputato, espressamente considerato soggetto sicuramente on abitualmente dedito a condotte criminose analoghe a quella per cui si procede.

Si tratta, quindi, di una motivazione contenente riferimenti al caso concreto, argomentata sia in relazione alla tenuità dell'offesa, correlata alla tipologia di opere abusivamente-eseguite ed alla unicità della condotta materiale, che al profilo soggettivo dello [OSCURATO:PERSONA], che, infine, alla condotta post factum, con riferimento alla demolizione del muretto. 2Il giudice, pertanto, ha fatto buon governo dei principi individuati dalla Corte nella sua massima composizione, per la quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), ulteriormente valorizzando l'ulteriore parametro della condotta susseguente al reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 24/10/2025 del TRIBUNALE di VASTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato.[OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratico con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 44 lett. c) e 71 Dpr 380/2001 per aver realizzato in area sottoposto a vincolo paesaggistico un muretto di recinzione in conglomerato cementizio con sovrastante rete metallica. Il ricorso censura l'impugnata sentenza per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 131-bis, nonché per motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Si deduce che nel caso di specie il giudice abbia da un lato valorizzato gli indici di gravità oggettiva del reato ed il grado di colpevolezza dell'imputato, tuttavia applicando la causa di non punibilità con motivazione meramente apparente. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura non si confronta con la motivazione svolta dal giudice che, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato: - la tipologia delle opere realizzate (consistenti in un muretto di recinzione in conglomerato cementizio, con sovrastante rete metallica valorizza; - l'avvenuto ripristino dello status quo ante, senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale; - unitaria e circoscritta deliberazione criminosa (pur a fronte di plurime violazioni, corrispondenti all'unico fatto materiale, sussumibile in più fattispecie incriminatrici); - l'incensuratezza dell'imputato, espressamente considerato soggetto sicuramente on abitualmente dedito a condotte criminose analoghe a quella per cui si procede. Si tratta, quindi, di una motivazione contenente riferimenti al caso concreto, argomentata sia in relazione alla tenuità dell'offesa, correlata alla tipologia di opere abusivamente-eseguite ed alla unicità della condotta materiale, che al profilo soggettivo dello [OSCURATO:PERSONA], che, infine, alla condotta post factum, con riferimento alla demolizione del muretto. 2Il giudice, pertanto, ha fatto buon governo dei principi individuati dalla Corte nella sua massima composizione, per la quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), ulteriormente valorizzando l'ulteriore parametro della condotta susseguente al reato. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
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