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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 13544/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva condannato l'imputato per i reati di tentata rapina e lesioni personali.

2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge ed in particolare "erronea applicazione della legge penale" in relazione all'applicazione della recidiva che deve essere valutata, quale indice di maggiore pericolosità, in relazione alle caratteristiche del fatto concreto e non in base ad una applicazione meccanicistica dell'istituto.

Il fatto oggetto del procedimento non consente di desumere elementi sufficienti per supportare la caratterizzazione dell'imputato in termini di maggiore pericolosità.

In particolare, non risulta adeguata l'affermazione per cui l'aver agito in pieno giorno sia fattore valorizzabile nel senso indicato.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il motivo di ricorso sopra esposto è generico.

Al di là di considerazioni di carattere generale sull'istituto in discussione (condivisibili in linea di principio, ma non 'calate' nel caso concreto) il ricorso enfatizza, per dedurne l'erroneità, la valutazione di maggior pericolosità e propensione delinquenziale collegata all'aver agito alla luce del sole per commettere il reato, addirittura al cospetto di altre persone che avrebbero potuto riconoscerlo immediatamente.

In verità, la sentenza impugnata (a pg.4), così come quella di primo grado (a pg.6), avevano incentrato il giudizio di proclività criminale proprio all'esito di una attenta analisi dei precedenti penali desumibili dal certificato del casellario giudiziale ponendo in particolare l'accento (la sentenza d'appello) sui due reati contro il patrimonio (furto e rapina) commessi dall'imputato in brevissima serie dall'epoca della 'ripresa' criminale dell'imputato, che per quasi un quinquennio era riuscito a rimanere immune da condotte illecite e da condanne.

In relazione a tali argomentazioni, ed alle conclusioni che se ne traggono in sentenza, il motivo di ricorso rimane silente, e quindi generico, non confrontandosi minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

5. In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile.

All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva condannato l'imputato per i reati di tentata rapina e lesioni personali. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge ed in particolare "erronea applicazione della legge penale" in relazione all'applicazione della recidiva che deve essere valutata, quale indice di maggiore pericolosità, in relazione alle caratteristiche del fatto concreto e non in base ad una applicazione meccanicistica dell'istituto. Il fatto oggetto del procedimento non consente di desumere elementi sufficienti per supportare la caratterizzazione dell'imputato in termini di maggiore pericolosità. In particolare, non risulta adeguata l'affermazione per cui l'aver agito in pieno giorno sia fattore valorizzabile nel senso indicato. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il motivo di ricorso sopra esposto è generico. Al di là di considerazioni di carattere generale sull'istituto in discussione (condivisibili in linea di principio, ma non 'calate' nel caso concreto) il ricorso enfatizza, per dedurne l'erroneità, la valutazione di maggior pericolosità e propensione delinquenziale collegata all'aver agito alla luce del sole per commettere il reato, addirittura al cospetto di altre persone che avrebbero potuto riconoscerlo immediatamente. In verità, la sentenza impugnata (a pg.4), così come quella di primo grado (a pg.6), avevano incentrato il giudizio di proclività criminale proprio all'esito di una attenta analisi dei precedenti penali desumibili dal certificato del casellario giudiziale ponendo in particolare l'accento (la sentenza d'appello) sui due reati contro il patrimonio (furto e rapina) commessi dall'imputato in brevissima serie dall'epoca della 'ripresa' criminale dell'imputato, che per quasi un quinquennio era riuscito a rimanere immune da condotte illecite e da condanne. In relazione a tali argomentazioni, ed alle conclusioni che se ne traggono in sentenza, il motivo di ricorso rimane silente, e quindi generico, non confrontandosi minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato. 5. In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere r
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