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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 32901/2022

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sul ricorso 25764/21proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoAssunta Fico -ricorrente- contro Ministero dell'Interno -intimato – avverso il decreto 8326/2021 delTRIBUNALE di VENEZIA, pubblicato il 9/09/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino nigeriano , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Venezia , da lui attinto ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha RG 25764/21Okunoghae – Min. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli respinto le istanze intese al riconoscimento in proprio favore della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286e dell'art. 32 d.lgs. 25/2008 per aver il decidente denegato il riconoscimento della richiesta misura per difetto di un comprovato radicamento sociale del richiedente astenendosi tuttavia dal valutare a quale lesione dei diritti fondamentali egli andrebbe soggetto in caso di rimpatrio e dall'operare l'esame comparativo tra la sua condizione attuale e quella in cui si trovava nel paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo [OSCURATO:PERSONA] 2.Il motivo è inammissibile sostanziando, a tutto concedere, la mera postulazione di un nuovo apprezzamento in fatto della vicenda in disamina.

E' ben vero che il Tribunale nell'escludere la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni per accordare la speciale misura richiesta si è astenuto dall'operare il giudizio di comparazione sotteso alla sua applicazione, limitandosi a dare atto che in base alla documentazione prodotta non era riconoscibile nella specie «un effettivo, consolidato ed attuale radicamento del ricorrente nel territorio dello italiano».

Ma a ciò si è indotto sul presupposto che, una volta giudicati non credibili i fatti allegati dal ricorrente a fondamento delle istanze intese a conseguire le misure maggiori, nessun ulteriore elemento circostanziale era stato dedotto dal ricorrente a suffragio del fatto che in caso di rimpatrio egli sarebbe stato esposto alla deprivazione dei diritti umani fondamentali, di modo che in ragione di questa carente RG 25764/21Okunoghae – Min. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli prospettazione il giudizio comparativo non era praticabile mancandone l'elemento costituito dal rischio conseguente al rimpatrio.

E appena perciò il caso di ricordare, come già si è affermato (Cass., Sez.

I, 10/09/2020, n. 18808), che, fermo il vincolo comparativo di cui si è detto, il richiedente è tuttavia tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono il rischiosotteso al suo rimpatrio, che non sono accertabili d'ufficio, giacché il soccorso istruttorio che il giudice è tenuto a prestare nei procedimenti de quibus opera solo sul piano della raccolta delle prove e non dispensa in ogni caso il richiedente dall'onere di allegazione dei fatti fondativi della pretesa.

3. Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Doppio contributo ovedovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 25764/21proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoAssunta Fico -ricorrente- contro Ministero dell'Interno -intimato – avverso il decreto 8326/2021 delTRIBUNALE di VENEZIA, pubblicato il 9/09/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino nigeriano , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Venezia , da lui attinto ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha RG 25764/21Okunoghae – Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli respinto le istanze intese al riconoscimento in proprio favore della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286e dell'art. 32 d.lgs. 25/2008 per aver il decidente denegato il riconoscimento della richiesta misura per difetto di un comprovato radicamento sociale del richiedente astenendosi tuttavia dal valutare a quale lesione dei diritti fondamentali egli andrebbe soggetto in caso di rimpatrio e dall'operare l'esame comparativo tra la sua condizione attuale e quella in cui si trovava nel paese di provenienza. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo [OSCURATO:PERSONA] 2.Il motivo è inammissibile sostanziando, a tutto concedere, la mera postulazione di un nuovo apprezzamento in fatto della vicenda in disamina. E' ben vero che il Tribunale nell'escludere la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni per accordare la speciale misura richiesta si è astenuto dall'operare il giudizio di comparazione sotteso alla sua applicazione, limitandosi a dare atto che in base alla documentazione prodotta non era riconoscibile nella specie «un effettivo, consolidato ed attuale radicamento del ricorrente nel territorio dello italiano». Ma a ciò si è indotto sul presupposto che, una volta giudicati non credibili i fatti allegati dal ricorrente a fondamento delle istanze intese a conseguire le misure maggiori, nessun ulteriore elemento circostanziale era stato dedotto dal ricorrente a suffragio del fatto che in caso di rimpatrio egli sarebbe stato esposto alla deprivazione dei diritti umani fondamentali, di modo che in ragione di questa carente RG 25764/21Okunoghae – Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli prospettazione il giudizio comparativo non era praticabile mancandone l'elemento costituito dal rischio conseguente al rimpatrio. E appena perciò il caso di ricordare, come già si è affermato (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808), che, fermo il vincolo comparativo di cui si è detto, il richiedente è tuttavia tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono il rischiosotteso al suo rimpatrio, che non sono accertabili d'ufficio, giacché il soccorso istruttorio che il giudice è tenuto a prestare nei procedimenti de quibus opera solo sul piano della raccolta delle prove e non dispensa in ogni caso il richiedente dall'onere di allegazione dei fatti fondativi della pretesa. 3. Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ovedovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno1
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