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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 22504/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10528-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RITA, NICOLI' FRANCO, NICOLI' ANNA, NICOLI' ANTONIO, NICOLI' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , NICOLI' VINCENZA , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -Intimati - avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 14/01/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA]), nonché di altri discendenti, avente ad oggetto un fabbricato in comproprietà tra i germani del de cuiusper averlo ricevuto in successione dal premorto fratello [OSCURATO:PERSONA] prima, e per la quota di questi, dal premorto padre [OSCURATO:PERSONA]; - Gli attori ponevano a fondamento della domanda di usucapione, l’accessione nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.c. dell’immobile oggetto di causa, posseduto dapprima dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, lo aveva ricevuto, sempre iure successionis, dai di lei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - La Corte d’appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione, ritenendo, per quel che rileva in sede di legittimità, non provato il possesso utile all’usucapione poiché: a) per un verso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (nonno degli attori), in qualità di comproprietario, non aveva provato il tramutamento del proprio possesso da uti condominus a uti dominus, nonché mancava la prova di una data di decorrenza certa del possesso del bene immobile; b) per altro verso, la sig. [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA], nonché madre degli attori), non poteva dirsi di aver posseduto il bene in via esclusiva, in quanto non unica erede e pertanto, eventualmente, comproprietaria; - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i di lui fratelli, sulla base di un unico motivo; - Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il Relatore ha avanzato proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.di inammissibilità del ricorso; - sono pervenute memorie; Ritenuto che: - In via preliminare, non trova accoglimento l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanza da parte controricorrente, poiché i ricorrenti hanno provveduto a depositare la sentenza notificata, unitamente alla relativa relata di notifica, con relativo messaggio pec che la conteneva. - Ancora, preliminarmente, va respinta l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, avendo l’originaria notificazione del ricorso avuto esito negativo nei confronti di alcuni destinatari. - È bensì vero che nella specie (giudizio di intervenuta usucapione di un bene immobile in regime di comunione), si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. - Tuttavia il Collegio ritiene di non dovere procedere alla rimessione dei termini per la notifica del ricorso alle predette parti, giacché per orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, occorre evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio onde apprestare reali garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso per cassazione, come si vedrà a breve, prima facie manifestamente infondato , appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la rimessione dei termini per la notificazione del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (v. ex multisCass., n. 2723/2010) - Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 e segg. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte di merito rigettato la domanda di usucapione, basando il proprio convincimento su informazioni probatorie insussistenti e trascurando, invece, dati probatori immediatamente desumibili de visu .

In particolare, i ricorrenti criticano il giudice di gravame per avere , per un verso, attribuito fede alla versione fornita da controparte circa la proprietà esclusiva dell’immobile a favore della sig. [OSCURATO:PERSONA] e la relativa concessione di utilizzo dello stesso al fratello [OSCURATO:PERSONA], smentite da un precedente giudizio avente ad oggetto l’immobile di cui trattasi; per altro verso, per aver trascurato di considerare le prove testimoniali dalle quali emergerebbe con certezza la data di decorrenza del possesso del bene, fissata al 1957. - Il ricorso è manifestamente infondato. - I ricorrenti, pur lamentando formalmente il travisamento della prova, sollecitano in sostanza dinanzi al giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio e, pertanto, una nuova ricostruzione del fatto accertato in sede di merito (Cass., Sezioni Unite, 8054/2014). - Il ricorso, inoltre,non coglie la ratio posta a fondamento della decisione perché incentrato sulla sola affermazione della Corte circa il difetto di prova del momento della decorrenza nel possesso idoneo ai fini dell’usucapione. - La Corte d’appello, oltre a rilevare l’incertezza dell’effettiva data di decorrenza del possesso del bene, ha rigettato la domanda di usucapione del bene immobile in quanto, trattandosi di bene in comproprietà e compossesso tra i germani del de cuius [OSCURATO:PERSONA], gli attori, diversamente da quanto avvenuto in sede di giudizio, dovevano dimostrare un tramutamento del possesso da uti condominus a uti dominus. - La decisione ivi impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; a tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantumche abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi (Cassazione civile sez.

II, 16/01/2019, n.966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass.25/03/2009, n. 7221); - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere respinto; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10528-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RITA, NICOLI' FRANCO, NICOLI' ANNA, NICOLI' ANTONIO, NICOLI' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , NICOLI' VINCENZA , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -Intimati - avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 14/01/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA]), nonché di altri discendenti, avente ad oggetto un fabbricato in comproprietà tra i germani del de cuiusper averlo ricevuto in successione dal premorto fratello [OSCURATO:PERSONA] prima, e per la quota di questi, dal premorto padre [OSCURATO:PERSONA]; - Gli attori ponevano a fondamento della domanda di usucapione, l’accessione nel possesso ex art. 1146, comma 1, c.c. dell’immobile oggetto di causa, posseduto dapprima dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, lo aveva ricevuto, sempre iure successionis, dai di lei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - La Corte d’appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione, ritenendo, per quel che rileva in sede di legittimità, non provato il possesso utile all’usucapione poiché: a) per un verso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (nonno degli attori), in qualità di comproprietario, non aveva provato il tramutamento del proprio possesso da uti condominus a uti dominus, nonché mancava la prova di una data di decorrenza certa del possesso del bene immobile; b) per altro verso, la sig. [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA], nonché madre degli attori), non poteva dirsi di aver posseduto il bene in via esclusiva, in quanto non unica erede e pertanto, eventualmente, comproprietaria; - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i di lui fratelli, sulla base di un unico motivo; - Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il Relatore ha avanzato proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.di inammissibilità del ricorso; - sono pervenute memorie; Ritenuto che: - In via preliminare, non trova accoglimento l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanza da parte controricorrente, poiché i ricorrenti hanno provveduto a depositare la sentenza notificata, unitamente alla relativa relata di notifica, con relativo messaggio pec che la conteneva. - Ancora, preliminarmente, va respinta l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, avendo l’originaria notificazione del ricorso avuto esito negativo nei confronti di alcuni destinatari. - È bensì vero che nella specie (giudizio di intervenuta usucapione di un bene immobile in regime di comunione), si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. - Tuttavia il Collegio ritiene di non dovere procedere alla rimessione dei termini per la notifica del ricorso alle predette parti, giacché per orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, occorre evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio onde apprestare reali garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso per cassazione, come si vedrà a breve, prima facie manifestamente infondato , appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la rimessione dei termini per la notificazione del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (v. ex multisCass., n. 2723/2010) - Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 e segg. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte di merito rigettato la domanda di usucapione, basando il proprio convincimento su informazioni probatorie insussistenti e trascurando, invece, dati probatori immediatamente desumibili de visu . In particolare, i ricorrenti criticano il giudice di gravame per avere , per un verso, attribuito fede alla versione fornita da controparte circa la proprietà esclusiva dell’immobile a favore della sig. [OSCURATO:PERSONA] e la relativa concessione di utilizzo dello stesso al fratello [OSCURATO:PERSONA], smentite da un precedente giudizio avente ad oggetto l’immobile di cui trattasi; per altro verso, per aver trascurato di considerare le prove testimoniali dalle quali emergerebbe con certezza la data di decorrenza del possesso del bene, fissata al 1957. - Il ricorso è manifestamente infondato. - I ricorrenti, pur lamentando formalmente il travisamento della prova, sollecitano in sostanza dinanzi al giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio e, pertanto, una nuova ricostruzione del fatto accertato in sede di merito (Cass., Sezioni Unite, 8054/2014). - Il ricorso, inoltre,non coglie la ratio posta a fondamento della decisione perché incentrato sulla sola affermazione della Corte circa il difetto di prova del momento della decorrenza nel possesso idoneo ai fini dell’usucapione. - La Corte d’appello, oltre a rilevare l’incertezza dell’effettiva data di decorrenza del possesso del bene, ha rigettato la domanda di usucapione del bene immobile in quanto, trattandosi di bene in comproprietà e compossesso tra i germani del de cuius [OSCURATO:PERSONA], gli attori, diversamente da quanto avvenuto in sede di giudizio, dovevano dimostrare un tramutamento del possesso da uti condominus a uti dominus. - La decisione ivi impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; a tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantumche abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi (Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n.966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass.25/03/2009, n. 7221); - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere respinto; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteri
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