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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21477/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2916/2022 depositatail 02/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], già Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] popolari-IACP della Provincia di Caserta (ora Agenzia Campana per l’EdiliziaResidenziale), in tal modo confermando la decisione di primo grado, cheNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026aveva accolto la domanda avanzata dall’Ente per accertare l’indebitapercezione da parte del dirigente dei diritti di rogito, quale ufficiale rogante,in violazione delle norme contrattuali e collettive vigenti per il 2000/2006,con conseguente condanna dello stesso alla restituzione delle somme cosìincassate.2.

Per quello che qui rileva, La Corte territoriale ha ricostruito ladisciplina in ordine alla riscossione dei diritti di rogito e alla loro destinazionepresso lo IACP come segue:- con delibera presidenziale n. 20 dell’8 ottobre 1999, ratificata con atto delConsiglio di amministrazione n. 2247 del 13 ottobre 1999, l’IACP istituiva ilfondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato deidirigenti, prevedendo che vi sarebbero confluiti, ogni anno, anche gli introiticostituiti dai diritti di rogito;- con delibera n. 2845 del 13 marzo 2000 il Consiglio di amministrazione,effettuata una ricognizione della normativa, statuiva che i diritti di rogitospettassero alla figura del direttore generale, cui statutariamente spettavarogare i contratti dell’istituto;- in seguito, con delibera n. 3845 del 14 novembre 2001, il Consiglio diamministrazione, in esito a perplessità sollevate dalla Corte dei conti,disponeva di far confluire le somme incassate come diritti di rogito nel fondoper il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, somme chesarebbero state corrisposte al dirigente con funzioni di ufficiale rogante.2.1.

I giudici d’appello hanno, quindi, ritenuto che la delibera n. 3845del 2001 si ponesse in conflitto con le rilevanti disposizioni dellacontrattazione collettiva e, segnatamente, con gli artt. 28 e 29 in tema diretribuzione di risultato, la cui erogazione presuppone la previa definizionedegli obiettivi annuali e la positiva verifica degli stessi, mentre, in sostanza,le somme incassate per i diritti di rogito, benché confluite nel fondo per leretribuzioni di risultato, erano state destinate al direttore generale qualeufficiale rogante senza condizioni.Numero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/20262.2 Inoltre, ad avviso della Corte napoletana, tale assegnazione siponeva anche in contrasto con il principio di onnicomprensività dellaretribuzione dirigenziale, fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del2001, in forza del quale la retribuzione corrisposta in conformità al contrattocollettivo applicabile deve intendersi come inclusiva dei compensi correlatia tutti gli incarichi conferiti dalla medesima amministrazione in coerenzacon le mansioni della propria qualifica.2.3.

Infine, nella sentenza impugnata si annota come acquisita anche laprova documentale relativa alla percezione dei diritti di rogito da partedell’odierno ricorrente, per come desumibile dalle singole delibere diindividuazione dell’importo dei diritti di rogito per ciascun anno incontestazione (2000-2006), della somma spettante all’ufficiale rogante edell’assegnazione al direttore generale.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi, assistiti da memoria, cui oppone difese concontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA] popolari-IACP della Provincia diCaserta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in via pregiudiziale, la carenza di iuspostulandi per difetto di procura del ricorso di primo grado e conseguentenullità del processo, rilevabile d’ufficio, per violazione degli artt. 75 e 84c.p.c.

Si assume che la domanda giudiziale dell’IACP è stata proposta daavvocato del libero foro non ritualmente investito del potere dirappresentare in giudizio l’Ente, in quanto con la delibera di nomina deldifensore in forza del quale è stato proposto il ricorso (decreto n. 9 delCommissario straordinario del 16/02/2015) era stato conferito solol’incarico per la valutazione delle iniziative anche giudiziarie da assumererispetto ad una problematica ravvisata complessa che necessitava pure nelquantum di ulteriori approfondimenti.1.1.

La censura, che non attiene alla legitimatio ad causam ma allaregolare costituzione delle parti, è inammissibile.Numero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026Infatti, per principio consolidato di questa Corte, l’invalidità dellacostituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio,senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio, cosicché restapreclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell’irregolarità dellacostituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata giàcorrettamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado (così, già Cass.Sez.

L, 04/04/2008, n. 8806; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 18/05/2017,n. 12461; Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29779).Nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta che la questione delrituale conferimento della procura in primo grado sia stata sollevata inappello, né, del resto, nel ricorso risulta indicato - nel rispetto dei requisitidi specificità della censura e localizzazione degli atti su cui la stessa si fonda– quando e dove sia stata avanzata la relativa eccezione ovvero sollevatala questione d’ufficio.1.2.

In ogni caso, dalla consultazione degli atti – consentita in ragionedel vizio denunciato – emerge che al ricorso di primo grado dell’Ente è stataallegata procura alle liti del Commissario straordinario, sicché il soloriferimento alla delibera di nomina del difensore non assume valoredirimente circa l’asserito ambito del mandato difensivo.2.

Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., n. 3, l’erronea applicazione o la violazione dell’art. 2033 c.c.,per mancanza dei presupposti della norma codicistica ovvero per nonsussumibilità del caso all’ambito di applicazione della citata disposizione,ovvero, ancora, per la necessità di una disapplicazione della stessa.

Siassume, in primo luogo, che è mancato un atto di “ritiro” del titolo/attoprodromico (delibere–determinazioni) in forza del quale erano statecorrisposte le maggiorazioni di retribuzione al ricorrente, ragione per laquale la fattispecie non era affatto sussumibile alla disciplina dell’art. 2033c.c.

In ogni caso, si prospetta la necessità di una disapplicazione dell’art.2033 c.c., in linea con la giurisprudenza europea in tema di indebitoNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026retributivo, per prevenire il rischio di violazione dell’affidamento e garantirela proporzionalità della misura.2.1.

La censura è infondata.In primo luogo, la configurabilità o meno dell’indebito non risiedenell’esistenza o meno di un atto di revoca (o ritiro) delle delibere in forzadelle quali erano state corrisposte le somme in contestazione all’odiernoricorrente, bensì nella legittimità o meno di tali attribuzioni.Infatti, per consolidato indirizzo di questa Corte, nel lavoro pubblicocontrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamentoeconomico in difformità da quanto previsto dalla contrattazione collettivarisulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nelrispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino dellalegalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo(così, fra molte, Cass. Sez.

L, 29/05/2018, n. 13479).

Pertanto, gli eventualicontrattazione collettiva sono, in quanto tali, nulli (Cass. Sez.

L,18/08/2020, n. 17226; Cass. Sez.

L, 04/05/2021, n. 11645), sicché non èconfigurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire untrattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo,nemmeno se di miglior favore, senza che rilevi, per escludere l’indebito, chela corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenutaconsapevolmente e volontariamente (Cass. Sez.

L, 09/05/2022, n. 14672;in senso conforme, Cass. Sez.

L, 27/03/2025, n. 8134).2.2.

Né, del resto, è ipotizzabile l’invocata disapplicazione dell’art. 2033c.c..

Infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del2023, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi giàerogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi escluderel’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., riletto alla luce dellagiurisprudenza della CEDU, posto che l’ordinamento nazionale delinea unquadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza di unaprestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generaleNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026di cui all’art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesatenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, puòdeterminare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, latemporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguentedovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento inrestituzione (così, in particolare, Cass. Sez.

L, 18/08/2023, n. 24807),risultando ammissibile, ove ne sussistano i presupposti, la sola tutelarisarcitoria (Cass. Sez.

L, 27/03/2025, n. 8136).2.3.

Nella specie, non risulta che il ricorrente abbia allegato alcunché inmerito alle proprie condizioni personali e alle modalità di restituzionedell’indebito, né, quindi, sull’eventuale eccessivo disagio economico dasopportare per fare fronte all’obbligo restitutorio.2.4.

Pertanto, una volta accertato il carattere indebito dei pagamentieffettuati dall’Istituto ed esclusa l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033c.c., va ribadito il diritto/dovere alla ripetizione dell’indebito in difetto dispecifiche allegazioni in ordine alla inesigibilità del credito, nel senso dianziespresso, e considerato che l’impostazione della difesa del ricorrente,seppure orientata ad invocare la tutela dell’affidamento e della buona fede,non è stata sviluppata sul piano risarcitorio, bensì sul diritto a trattenere lesomme già percepite, diritto da escludere per sopra osservato.3.

Con la terza critica si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1428,1431, 2126 c.c., oltre che degli artt. 26, 27 e 28 del c.c.n.l. area dirigenzacomparto regioni enti locali del 23 dicembre 1999.

Si denuncia anche laviolazione dell’art. 115 c.p.c. in correlazione all’onere della prova (art. 2697c.c.).

Si assume che i giudici di merito abbiano erroneamente deciso suldato ritenuto rilevante, costituito dalla mancata assegnazione di obiettiviall’Ufficiale rogante e sul mancato raggiungimento e/o mancata verifica delraggiungimento degli stessi, nonostante l’incontestata prestazione eseguitadal dirigente ed il fatto che parte dei diritti di rogito incassati dall’Entefossero effettivamente confluiti nel fondo destinato al pagamento delleNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026retribuzioni di risultato e posizione.

Si contesta, inoltre, la violazionedell’art. 115 c.p.c., perché si reputa ingiustificato che i giudici di meritoabbiano posto a fondamento della loro decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di propria iniziativa.3.1.

La censura, nei termini formulati, è in parte inammissibile e in parteinfondata.Infatti, in primo luogo, la doglianza è inammissibile perché non coglieadeguatamente la ratio decidendi addotta, laddove la Corte d’appello nonha inteso revocare in dubbio la prestazione eseguita dal dirigente in ordineai compiti assegnatigli in qualità di ufficiale rogante, bensì la mancataassegnazione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi qualepresupposto previsto dalla contrattazione collettiva per il riconoscimentodella retribuzione di risultato, nel cui fondo erano confluiti gli importiincassati a titolo di diritti di rogito.3.2.

Parimenti inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.,vizio con cui è denunciabile che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (così Cass. Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867).Nella specie, dalla sentenza impugnata emerge che la prova dellapercezione delle somme da parte dell’odierno ricorrente è rappresentatanon solo dal documento riepilogativo ma anche «dalle singole delibere chehanno individuato l’importo dei diritti di rogito per ciascun anno incontestazione (2000-2006), la somma spettante all’ufficiale rogante el’assegnazione della stessa a tale ufficiale, ossia a [OSCURATO:PERSONA]».

Cosicchénon è ravvisabile alcun vizio fra quelli dianzi specificati che possa dareingresso alla lamentata violazione.Né il ricorso denuncia adeguatamente, nel rispetto dei principi dispecificità della censura, la violazione dei poteri officiosi del giudice,dovendosi, ad ogni buon conto, evidenziare che, nel rito del lavoro, il giudicepuò acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell’art. 437, secondoNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione oproduzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fattiritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoriaconstatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti edall’oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, siaconcretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull’id quodplerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fattodecisivo per il giudizio (così, Cass. Sez.

L, 14/12/2025, n. 32596).

Inquest’ottica, va, dunque, disattesa anche la denunciata violazione dellaregola sull’onere probatorio.3.3.

Il motivo è, infine, infondato nella parte in cui denuncia la violazionedelle disposizioni della contrattazione collettiva, posto che, comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata, in linea conl’interpretazione espressa da questa Corte (Cass. Sez.

L, 03/11/2021, n.31479), l’art. 29 del c.c.n.l. comparto regioni-enti locali area della dirigenza1998-2001 stabilisce che «gli enti devono prevedere che la retribuzione dirisultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degliobiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art.14, comma 1, delD.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati digestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi».Pertanto, incensurabile nella presente sede di legittimità la ricostruzionefattuale operata dai giudici di merito in ordine alla disciplina dell’ente circail previsto versamento degli importi incassati a titolo di diritti di rogito nelfondo per la retribuzione di risultato, del tutto coerentemente è statoritenuto che l’attribuzione delle somme all’odierno ricorrente risultassecondizionata dal rispetto dei presupposti richiesti per il riconoscimento deltrattamento accessorio, invece che automaticamente per il solo fatto di aversvolto le funzioni di ufficiale rogante.3.4.

Anche sotto questo profilo risulta, quindi, infondata la censura,perché correttamente la Corte napoletana ha ritenuto che tali funzionirientrassero nella ricoperta qualifica di Direttore generale, per comeNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026previsto dallo Statuto, con conseguente applicabilità del principio dionnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 deld.lgs. n. n. 165 del 2001, in virtù del quale il trattamento economicoremunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contrattoindividuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferitodall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o chesia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto (Cass. Sez.L, 25/10/2019, n. 27385; Cass. Sez.

L, 10/12/2019, n. 32264).4.

Il ricorso va, dunque, rigettato , con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il05/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2916/2022 depositatail 02/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], già Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] popolari-IACP della Provincia di Caserta (ora Agenzia Campana per l’EdiliziaResidenziale), in tal modo confermando la decisione di primo grado, cheNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026aveva accolto la domanda avanzata dall’Ente per accertare l’indebitapercezione da parte del dirigente dei diritti di rogito, quale ufficiale rogante,in violazione delle norme contrattuali e collettive vigenti per il 2000/2006,con conseguente condanna dello stesso alla restituzione delle somme cosìincassate.2. Per quello che qui rileva, La Corte territoriale ha ricostruito ladisciplina in ordine alla riscossione dei diritti di rogito e alla loro destinazionepresso lo IACP come segue:- con delibera presidenziale n. 20 dell’8 ottobre 1999, ratificata con atto delConsiglio di amministrazione n. 2247 del 13 ottobre 1999, l’IACP istituiva ilfondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato deidirigenti, prevedendo che vi sarebbero confluiti, ogni anno, anche gli introiticostituiti dai diritti di rogito;- con delibera n. 2845 del 13 marzo 2000 il Consiglio di amministrazione,effettuata una ricognizione della normativa, statuiva che i diritti di rogitospettassero alla figura del direttore generale, cui statutariamente spettavarogare i contratti dell’istituto;- in seguito, con delibera n. 3845 del 14 novembre 2001, il Consiglio diamministrazione, in esito a perplessità sollevate dalla Corte dei conti,disponeva di far confluire le somme incassate come diritti di rogito nel fondoper il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, somme chesarebbero state corrisposte al dirigente con funzioni di ufficiale rogante.2.1. I giudici d’appello hanno, quindi, ritenuto che la delibera n. 3845del 2001 si ponesse in conflitto con le rilevanti disposizioni dellacontrattazione collettiva e, segnatamente, con gli artt. 28 e 29 in tema diretribuzione di risultato, la cui erogazione presuppone la previa definizionedegli obiettivi annuali e la positiva verifica degli stessi, mentre, in sostanza,le somme incassate per i diritti di rogito, benché confluite nel fondo per leretribuzioni di risultato, erano state destinate al direttore generale qualeufficiale rogante senza condizioni.Numero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/20262.2 Inoltre, ad avviso della Corte napoletana, tale assegnazione siponeva anche in contrasto con il principio di onnicomprensività dellaretribuzione dirigenziale, fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del2001, in forza del quale la retribuzione corrisposta in conformità al contrattocollettivo applicabile deve intendersi come inclusiva dei compensi correlatia tutti gli incarichi conferiti dalla medesima amministrazione in coerenzacon le mansioni della propria qualifica.2.3. Infine, nella sentenza impugnata si annota come acquisita anche laprova documentale relativa alla percezione dei diritti di rogito da partedell’odierno ricorrente, per come desumibile dalle singole delibere diindividuazione dell’importo dei diritti di rogito per ciascun anno incontestazione (2000-2006), della somma spettante all’ufficiale rogante edell’assegnazione al direttore generale.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi, assistiti da memoria, cui oppone difese concontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA] popolari-IACP della Provincia diCaserta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in via pregiudiziale, la carenza di iuspostulandi per difetto di procura del ricorso di primo grado e conseguentenullità del processo, rilevabile d’ufficio, per violazione degli artt. 75 e 84c.p.c. Si assume che la domanda giudiziale dell’IACP è stata proposta daavvocato del libero foro non ritualmente investito del potere dirappresentare in giudizio l’Ente, in quanto con la delibera di nomina deldifensore in forza del quale è stato proposto il ricorso (decreto n. 9 delCommissario straordinario del 16/02/2015) era stato conferito solol’incarico per la valutazione delle iniziative anche giudiziarie da assumererispetto ad una problematica ravvisata complessa che necessitava pure nelquantum di ulteriori approfondimenti.1.1. La censura, che non attiene alla legitimatio ad causam ma allaregolare costituzione delle parti, è inammissibile.Numero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026Infatti, per principio consolidato di questa Corte, l’invalidità dellacostituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio,senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio, cosicché restapreclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell’irregolarità dellacostituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata giàcorrettamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado (così, già Cass.Sez. L, 04/04/2008, n. 8806; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 18/05/2017,n. 12461; Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29779).Nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta che la questione delrituale conferimento della procura in primo grado sia stata sollevata inappello, né, del resto, nel ricorso risulta indicato - nel rispetto dei requisitidi specificità della censura e localizzazione degli atti su cui la stessa si fonda– quando e dove sia stata avanzata la relativa eccezione ovvero sollevatala questione d’ufficio.1.2. In ogni caso, dalla consultazione degli atti – consentita in ragionedel vizio denunciato – emerge che al ricorso di primo grado dell’Ente è stataallegata procura alle liti del Commissario straordinario, sicché il soloriferimento alla delibera di nomina del difensore non assume valoredirimente circa l’asserito ambito del mandato difensivo.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., n. 3, l’erronea applicazione o la violazione dell’art. 2033 c.c.,per mancanza dei presupposti della norma codicistica ovvero per nonsussumibilità del caso all’ambito di applicazione della citata disposizione,ovvero, ancora, per la necessità di una disapplicazione della stessa. Siassume, in primo luogo, che è mancato un atto di “ritiro” del titolo/attoprodromico (delibere–determinazioni) in forza del quale erano statecorrisposte le maggiorazioni di retribuzione al ricorrente, ragione per laquale la fattispecie non era affatto sussumibile alla disciplina dell’art. 2033c.c. In ogni caso, si prospetta la necessità di una disapplicazione dell’art.2033 c.c., in linea con la giurisprudenza europea in tema di indebitoNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026retributivo, per prevenire il rischio di violazione dell’affidamento e garantirela proporzionalità della misura.2.1. La censura è infondata.In primo luogo, la configurabilità o meno dell’indebito non risiedenell’esistenza o meno di un atto di revoca (o ritiro) delle delibere in forzadelle quali erano state corrisposte le somme in contestazione all’odiernoricorrente, bensì nella legittimità o meno di tali attribuzioni.Infatti, per consolidato indirizzo di questa Corte, nel lavoro pubblicocontrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamentoeconomico in difformità da quanto previsto dalla contrattazione collettivarisulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nelrispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino dellalegalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo(così, fra molte, Cass. Sez. L, 29/05/2018, n. 13479). Pertanto, gli eventualicontrattazione collettiva sono, in quanto tali, nulli (Cass. Sez. L,18/08/2020, n. 17226; Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11645), sicché non èconfigurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire untrattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo,nemmeno se di miglior favore, senza che rilevi, per escludere l’indebito, chela corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenutaconsapevolmente e volontariamente (Cass. Sez. L, 09/05/2022, n. 14672;in senso conforme, Cass. Sez. L, 27/03/2025, n. 8134).2.2. Né, del resto, è ipotizzabile l’invocata disapplicazione dell’art. 2033c.c.. Infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del2023, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi giàerogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi escluderel’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c., riletto alla luce dellagiurisprudenza della CEDU, posto che l’ordinamento nazionale delinea unquadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza di unaprestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generaleNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026di cui all’art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesatenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, puòdeterminare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, latemporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguentedovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento inrestituzione (così, in particolare, Cass. Sez. L, 18/08/2023, n. 24807),risultando ammissibile, ove ne sussistano i presupposti, la sola tutelarisarcitoria (Cass. Sez. L, 27/03/2025, n. 8136).2.3. Nella specie, non risulta che il ricorrente abbia allegato alcunché inmerito alle proprie condizioni personali e alle modalità di restituzionedell’indebito, né, quindi, sull’eventuale eccessivo disagio economico dasopportare per fare fronte all’obbligo restitutorio.2.4. Pertanto, una volta accertato il carattere indebito dei pagamentieffettuati dall’Istituto ed esclusa l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033c.c., va ribadito il diritto/dovere alla ripetizione dell’indebito in difetto dispecifiche allegazioni in ordine alla inesigibilità del credito, nel senso dianziespresso, e considerato che l’impostazione della difesa del ricorrente,seppure orientata ad invocare la tutela dell’affidamento e della buona fede,non è stata sviluppata sul piano risarcitorio, bensì sul diritto a trattenere lesomme già percepite, diritto da escludere per sopra osservato.3. Con la terza critica si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1428,1431, 2126 c.c., oltre che degli artt. 26, 27 e 28 del c.c.n.l. area dirigenzacomparto regioni enti locali del 23 dicembre 1999. Si denuncia anche laviolazione dell’art. 115 c.p.c. in correlazione all’onere della prova (art. 2697c.c.). Si assume che i giudici di merito abbiano erroneamente deciso suldato ritenuto rilevante, costituito dalla mancata assegnazione di obiettiviall’Ufficiale rogante e sul mancato raggiungimento e/o mancata verifica delraggiungimento degli stessi, nonostante l’incontestata prestazione eseguitadal dirigente ed il fatto che parte dei diritti di rogito incassati dall’Entefossero effettivamente confluiti nel fondo destinato al pagamento delleNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026retribuzioni di risultato e posizione. Si contesta, inoltre, la violazionedell’art. 115 c.p.c., perché si reputa ingiustificato che i giudici di meritoabbiano posto a fondamento della loro decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di propria iniziativa.3.1. La censura, nei termini formulati, è in parte inammissibile e in parteinfondata.Infatti, in primo luogo, la doglianza è inammissibile perché non coglieadeguatamente la ratio decidendi addotta, laddove la Corte d’appello nonha inteso revocare in dubbio la prestazione eseguita dal dirigente in ordineai compiti assegnatigli in qualità di ufficiale rogante, bensì la mancataassegnazione degli obiettivi e verifica del raggiungimento degli stessi qualepresupposto previsto dalla contrattazione collettiva per il riconoscimentodella retribuzione di risultato, nel cui fondo erano confluiti gli importiincassati a titolo di diritti di rogito.3.2. Parimenti inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.,vizio con cui è denunciabile che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (così Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867).Nella specie, dalla sentenza impugnata emerge che la prova dellapercezione delle somme da parte dell’odierno ricorrente è rappresentatanon solo dal documento riepilogativo ma anche «dalle singole delibere chehanno individuato l’importo dei diritti di rogito per ciascun anno incontestazione (2000-2006), la somma spettante all’ufficiale rogante el’assegnazione della stessa a tale ufficiale, ossia a [OSCURATO:PERSONA]». Cosicchénon è ravvisabile alcun vizio fra quelli dianzi specificati che possa dareingresso alla lamentata violazione.Né il ricorso denuncia adeguatamente, nel rispetto dei principi dispecificità della censura, la violazione dei poteri officiosi del giudice,dovendosi, ad ogni buon conto, evidenziare che, nel rito del lavoro, il giudicepuò acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell’art. 437, secondoNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione oproduzione la parte sia formalmente decaduta, purché la prova riguardi fattiritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pista probatoriaconstatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti edall’oggetto del processo quale definito dalle allegazioni delle parti, siaconcretamente idonea - secondo un ragionamento basato sull’id quodplerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto ad un fattodecisivo per il giudizio (così, Cass. Sez. L, 14/12/2025, n. 32596). Inquest’ottica, va, dunque, disattesa anche la denunciata violazione dellaregola sull’onere probatorio.3.3. Il motivo è, infine, infondato nella parte in cui denuncia la violazionedelle disposizioni della contrattazione collettiva, posto che, comecorrettamente evidenziato nella sentenza impugnata, in linea conl’interpretazione espressa da questa Corte (Cass. Sez. L, 03/11/2021, n.31479), l’art. 29 del c.c.n.l. comparto regioni-enti locali area della dirigenza1998-2001 stabilisce che «gli enti devono prevedere che la retribuzione dirisultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degliobiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art.14, comma 1, delD.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati digestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi».Pertanto, incensurabile nella presente sede di legittimità la ricostruzionefattuale operata dai giudici di merito in ordine alla disciplina dell’ente circail previsto versamento degli importi incassati a titolo di diritti di rogito nelfondo per la retribuzione di risultato, del tutto coerentemente è statoritenuto che l’attribuzione delle somme all’odierno ricorrente risultassecondizionata dal rispetto dei presupposti richiesti per il riconoscimento deltrattamento accessorio, invece che automaticamente per il solo fatto di aversvolto le funzioni di ufficiale rogante.3.4. Anche sotto questo profilo risulta, quindi, infondata la censura,perché correttamente la Corte napoletana ha ritenuto che tali funzionirientrassero nella ricoperta qualifica di Direttore generale, per comeNumero registro generale 2131/2023Numero sezionale 2815/2026Numero di raccolta generale 21477/2026Data pubblicazione 24/06/2026previsto dallo Statuto, con conseguente applicabilità del principio dionnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 deld.lgs. n. n. 165 del 2001, in virtù del quale il trattamento economicoremunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contrattoindividuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferitodall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o chesia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto (Cass. Sez.L, 25/10/2019, n. 27385; Cass. Sez. L, 10/12/2019, n. 32264).4. Il ricorso va, dunque, rigettato , con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il05/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 21477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris