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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10879/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 23942/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via degli Scipioni n. 2 67 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - N. 23942/15R.G. avverso la sentenza n. 2 414 / 201 5 del la [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 4.6.2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 25.10.2022dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d r . [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento de l prim o motiv o di ricors o , assorbiti i restanti. [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio di Milano notificò il 21.12.2012 a Mecoss.r.l. un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, contestandole un maggior volume d’affari rispetto al dichiarato, con conseguente ripresa per IVA, interessi e sanzioni.

In particolare, la ripresa, nella prospettazione dell’Ufficio,era così giustificata: 1) la società era stata nominata quale rappresentante fiscale in Italia della società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH, operante in Italia nella compravendita di rame e ottone, che però non aveva presentato alcuna dichiarazione IVA per l’anno 2006; 2) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva a sua volta provveduto all’emissione di fatture, alla presentazione della dichiarazione IVA e non aveva contezza degli ordini di acquisto, mentre la [OSCURATO:PERSONA] presente negli elenchi di soggetti passivi italiani negli anni 2006 e 2007 e aveva continuato ad emettere fatture anche per tutto il mese di ottobre 2006, benché la partita IVA della rappresentanza italiana fosse stata chiusa il 10.7.2006: i n definitiva, secondo l’Agenzia delle Entrate, la nomina del rappresentante fiscale non aveva altro scopo se non quello di intralciare le operazioni di controllo dell’amministrazione.

Impugnato detto avviso dalla [OSCURATO:PERSONA], la C.T.P. di Milano, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, con N. 23942/15R.G. sentenza n. 2521/2014 accolse il ricorso, annullando l’avviso impugnato, ritenendo l’intervenuta decadenza dal potere di accertamento, giacché non risultava giustificato il raddoppio dei termini, in mancanza della dimostrazione dell’inoltro della denuncia all’A.G.

Con successiva sentenza n. 2414/2015 del 4.6.2015, la C.T.R. della Lombardia accolse però l’appello dell’Agenzia, in particolare rilevando che: 1) l’avviso di accertamento era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] quale ultimo rappresentante fiscale in Italia della [OSCURATO:PERSONA] , irrilevante essendo che essa avesse chiuso la partita IVA in data 10.7.2006, in quanto essa aveva in realtà continuato ad operare anche in seguito, ed aveva comunicato la chiusura alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sussisteva la responsabilità solidale con la HolzerTrading, sia perché questa aveva emesso l’ultima fattura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia perché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi rappresentante fiscale leggero; 3) alcune fatture emesse dallaHolzer Trading per € 2.686.937,29 non risultavano registrate e non potevano essere assoggettate al reverse charge. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), della Sesta direttiva in materia di IVA, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, N. 23942/15R.G. comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

La ricorrente si duole della decisione perché la C.T.R. l’ha ritenuta responsabile in solido con la [OSCURATO:PERSONA] questa fosse, ai fini IVA, un soggetto passivo residente in Italia o comunque dotato di stabile organizzazione in Italia: la responsabilità del rappresentante fiscale si giustifica solo in relazione alle operazioni di un soggetto non residente in Italia e privo di una simile organizzazione.

Lamenta poi che la C.T.R. non ha tenuto conto del fatto, documentato, che la chiusura della partita IVA era stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] già nel novembre 2006, ma in data 17.7.2006, così venendo meno – ove la circostanza fosse stata consi derata – la premessa fattuale dell’accertata responsabilità solidale. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 44, comma 3, d.l. n. 331/1993, conv. in legge n. 427/1993, e ancora degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione.

Si sostiene che la C.T.R. ha violato la normativa rubricata laddove ha ritenuto che fossero irrilevanti sia la chiusura della partita IVA in data 10.7.2006, sia il fatto che essa ricorrente non potesse essere considerata rappresentante fiscale leggero in quanto tale qualificazione sarebbe possibile solo per le operazioni intracomunitarie; la motivazione sarebbe, poi, manifestamente contraddittoria, laddove da un latosi è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetta alla disciplina della rappresentanza fiscale, e dall’altro si è esclusa l’applicabilità della disciplina sulla rappresentanza fiscale leggera.

N. 23942/15R.G. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la C.T.R. tenuto conto del fatto che doveva escludersi che l’obbligazione di versamento dell’IVA fosse a carico della cedente HolzerTrading e, in via solidale, di essa ricorrente, giacché la cessione dei rottami metallicia clienti italiani rientrava nel regime del reverse chargedi cui all’art. 74 cit., sicché vi erano tenuti i cessionari stessi ; né poteva dirsi rilevante, a tal fine, la mancata registrazione delle fatture. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedel principio di neutralità dell’imposta, alla luce della Sesta Direttiva e della giurisprudenza comunitaria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , ed anche del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 115, comma 1, c.p.c.

Rileva la ricorrente che l ’assoggettamento al pagamento dell’imposta sia nei confronti dei cessionari, che della cedente, viola il principio di neutralitàe determina la duplicazione del prelievo; deduce che la C.T.R. non ha esaminato il fatto, pacifico, per cui i cessionari avevano assolto l’IVA secondo il regime dell’inversione contabile, violando anche il principio per cui il giudice ha l’obbligo di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati. 1.5 – Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per non aver la C.T.R. preso in considerazione l’eccezione circa la carenza di motivazione dell’avviso impugnato.

N. 23942/15R.G. 1.6 –Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 9-bis, d.lgs. n. 471/1997, e dell’art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/1997, e ancora dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto corretta l’irrogazione dellesanzioni, benché la mancata registrazione delle fatture avesse avuto un rilievo meramente formale, dovendo dunque applicarsil’esenzione. 1.7 –Con il settimo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 115, comma 1, c.p.c., per non aver la C.T.R. statuito in merito alle contestazioni effettuate da essa ricorrente sull’errato calcolo dell’IVA dovuta. 1.8 –Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, nonché del combinato disposto degli artt. 17, comma 3,74, commi 7 e 8, d.P.R. cit., e 44, comma 3, d.l. n. 331/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto che l’accertamento impugnato fosse stato notificato nei termini e non fosse intervenuta decadenza dal potere accertativo dell’Ufficio. 2.1 –Il primo motivo è fondato, nei termini di cui appresso.

Dallo stesso tenore dell’avviso di accertamento impugnato, per come riportato in ricorso (pp. 8-15), emerge senza alcun dubbio che l’Agenzia delle Entrate ha considerato la [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di stabile organizzazione, ed ha sostanzialmente ritenuto la responsabilità della N. 23942/15R.G. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante fiscale, per essere la stessa in qualche modo coinvolta nell’evasione dell’impostaperpetrata dalla prima.

Una tale responsabilità non può però discendere dall’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972(nel testo vigente ratione temporis) – come pretenderebbe l’Ufficio - perché il presupposto di tale disposizione è che il soggetto rappresentato non sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una stabile organizzazione.

In particolare, la recente Cass. n. 20589/2020 ha affermato che “In tema di società non residenti, ove la società operi tramite una stabile organizzazione, questa costituisce l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni ad essa riferibili, sicché la nomina di un rappresentante fiscale è inesistente o inefficace, con la conseguenza che per le operazioni effettuate dalla suddetta stabile organizzazione non sussiste la eventuale responsabilità solidale del (pur nominato) rappresentante fiscale”.

Ne discende che l’affermazione della C.T.R. secondo cui sarebbeirrilevante ogni profilo di invalidità della nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante in Italia di [OSCURATO:PERSONA], solo dovendo farsi riferimento all’attività effettivamente svolta dal la prima, anche se nella inconsapevolezza che la stessa rappresentata fosse società residente e dotata di stabile organizzazione in Italia, è chiaramente erronea, perché in presenza del suddetto presupposto –si ripete, pacifico – la nomina di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 17 d.P.R. n. 633/1972, è da considerareimproduttiva di effetti; di conseguenza, non può configurarsi alcuna responsabilità solidale dell’odierna ricorrente, almeno in virtù del suddetto titolo. 3.1 –I restanti motivi restano quindi assorbiti. 4.1 – In definitiva , è accolto il primo motivo, sono assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non essendo necessari N. 23942/15R.G. ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente e conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

L’adesione ad un indirizzo giurisprudenziale affermatosi dopo l a proposizione del ricorso giustifica ampiamente l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M. la Corteaccoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Compensa inte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 23942/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via degli Scipioni n. 2 67 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - N. 23942/15R.G. avverso la sentenza n. 2 414 / 201 5 del la [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 4.6.2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 25.10.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d r . [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento de l prim o motiv o di ricors o , assorbiti i restanti. [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio di Milano notificò il 21.12.2012 a Mecoss.r.l. un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, contestandole un maggior volume d’affari rispetto al dichiarato, con conseguente ripresa per IVA, interessi e sanzioni. In particolare, la ripresa, nella prospettazione dell’Ufficio,era così giustificata: 1) la società era stata nominata quale rappresentante fiscale in Italia della società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH, operante in Italia nella compravendita di rame e ottone, che però non aveva presentato alcuna dichiarazione IVA per l’anno 2006; 2) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva a sua volta provveduto all’emissione di fatture, alla presentazione della dichiarazione IVA e non aveva contezza degli ordini di acquisto, mentre la [OSCURATO:PERSONA] presente negli elenchi di soggetti passivi italiani negli anni 2006 e 2007 e aveva continuato ad emettere fatture anche per tutto il mese di ottobre 2006, benché la partita IVA della rappresentanza italiana fosse stata chiusa il 10.7.2006: i n definitiva, secondo l’Agenzia delle Entrate, la nomina del rappresentante fiscale non aveva altro scopo se non quello di intralciare le operazioni di controllo dell’amministrazione. Impugnato detto avviso dalla [OSCURATO:PERSONA], la C.T.P. di Milano, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, con N. 23942/15R.G. sentenza n. 2521/2014 accolse il ricorso, annullando l’avviso impugnato, ritenendo l’intervenuta decadenza dal potere di accertamento, giacché non risultava giustificato il raddoppio dei termini, in mancanza della dimostrazione dell’inoltro della denuncia all’A.G. Con successiva sentenza n. 2414/2015 del 4.6.2015, la C.T.R. della Lombardia accolse però l’appello dell’Agenzia, in particolare rilevando che: 1) l’avviso di accertamento era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] quale ultimo rappresentante fiscale in Italia della [OSCURATO:PERSONA] , irrilevante essendo che essa avesse chiuso la partita IVA in data 10.7.2006, in quanto essa aveva in realtà continuato ad operare anche in seguito, ed aveva comunicato la chiusura alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sussisteva la responsabilità solidale con la HolzerTrading, sia perché questa aveva emesso l’ultima fattura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia perché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi rappresentante fiscale leggero; 3) alcune fatture emesse dallaHolzer Trading per € 2.686.937,29 non risultavano registrate e non potevano essere assoggettate al reverse charge. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), della Sesta direttiva in materia di IVA, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, N. 23942/15R.G. comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente si duole della decisione perché la C.T.R. l’ha ritenuta responsabile in solido con la [OSCURATO:PERSONA] questa fosse, ai fini IVA, un soggetto passivo residente in Italia o comunque dotato di stabile organizzazione in Italia: la responsabilità del rappresentante fiscale si giustifica solo in relazione alle operazioni di un soggetto non residente in Italia e privo di una simile organizzazione. Lamenta poi che la C.T.R. non ha tenuto conto del fatto, documentato, che la chiusura della partita IVA era stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] già nel novembre 2006, ma in data 17.7.2006, così venendo meno – ove la circostanza fosse stata consi derata – la premessa fattuale dell’accertata responsabilità solidale. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 44, comma 3, d.l. n. 331/1993, conv. in legge n. 427/1993, e ancora degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione. Si sostiene che la C.T.R. ha violato la normativa rubricata laddove ha ritenuto che fossero irrilevanti sia la chiusura della partita IVA in data 10.7.2006, sia il fatto che essa ricorrente non potesse essere considerata rappresentante fiscale leggero in quanto tale qualificazione sarebbe possibile solo per le operazioni intracomunitarie; la motivazione sarebbe, poi, manifestamente contraddittoria, laddove da un latosi è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetta alla disciplina della rappresentanza fiscale, e dall’altro si è esclusa l’applicabilità della disciplina sulla rappresentanza fiscale leggera. N. 23942/15R.G. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la C.T.R. tenuto conto del fatto che doveva escludersi che l’obbligazione di versamento dell’IVA fosse a carico della cedente HolzerTrading e, in via solidale, di essa ricorrente, giacché la cessione dei rottami metallicia clienti italiani rientrava nel regime del reverse chargedi cui all’art. 74 cit., sicché vi erano tenuti i cessionari stessi ; né poteva dirsi rilevante, a tal fine, la mancata registrazione delle fatture. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedel principio di neutralità dell’imposta, alla luce della Sesta Direttiva e della giurisprudenza comunitaria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , ed anche del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 115, comma 1, c.p.c. Rileva la ricorrente che l ’assoggettamento al pagamento dell’imposta sia nei confronti dei cessionari, che della cedente, viola il principio di neutralitàe determina la duplicazione del prelievo; deduce che la C.T.R. non ha esaminato il fatto, pacifico, per cui i cessionari avevano assolto l’IVA secondo il regime dell’inversione contabile, violando anche il principio per cui il giudice ha l’obbligo di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati. 1.5 – Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per non aver la C.T.R. preso in considerazione l’eccezione circa la carenza di motivazione dell’avviso impugnato. N. 23942/15R.G. 1.6 –Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 9-bis, d.lgs. n. 471/1997, e dell’art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/1997, e ancora dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto corretta l’irrogazione dellesanzioni, benché la mancata registrazione delle fatture avesse avuto un rilievo meramente formale, dovendo dunque applicarsil’esenzione. 1.7 –Con il settimo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 115, comma 1, c.p.c., per non aver la C.T.R. statuito in merito alle contestazioni effettuate da essa ricorrente sull’errato calcolo dell’IVA dovuta. 1.8 –Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, nonché del combinato disposto degli artt. 17, comma 3,74, commi 7 e 8, d.P.R. cit., e 44, comma 3, d.l. n. 331/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto che l’accertamento impugnato fosse stato notificato nei termini e non fosse intervenuta decadenza dal potere accertativo dell’Ufficio. 2.1 –Il primo motivo è fondato, nei termini di cui appresso. Dallo stesso tenore dell’avviso di accertamento impugnato, per come riportato in ricorso (pp. 8-15), emerge senza alcun dubbio che l’Agenzia delle Entrate ha considerato la [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di stabile organizzazione, ed ha sostanzialmente ritenuto la responsabilità della N. 23942/15R.G. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante fiscale, per essere la stessa in qualche modo coinvolta nell’evasione dell’impostaperpetrata dalla prima. Una tale responsabilità non può però discendere dall’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972(nel testo vigente ratione temporis) – come pretenderebbe l’Ufficio - perché il presupposto di tale disposizione è che il soggetto rappresentato non sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una stabile organizzazione. In particolare, la recente Cass. n. 20589/2020 ha affermato che “In tema di società non residenti, ove la società operi tramite una stabile organizzazione, questa costituisce l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni ad essa riferibili, sicché la nomina di un rappresentante fiscale è inesistente o inefficace, con la conseguenza che per le operazioni effettuate dalla suddetta stabile organizzazione non sussiste la eventuale responsabilità solidale del (pur nominato) rappresentante fiscale”. Ne discende che l’affermazione della C.T.R. secondo cui sarebbeirrilevante ogni profilo di invalidità della nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante in Italia di [OSCURATO:PERSONA], solo dovendo farsi riferimento all’attività effettivamente svolta dal la prima, anche se nella inconsapevolezza che la stessa rappresentata fosse società residente e dotata di stabile organizzazione in Italia, è chiaramente erronea, perché in presenza del suddetto presupposto –si ripete, pacifico – la nomina di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 17 d.P.R. n. 633/1972, è da considerareimproduttiva di effetti; di conseguenza, non può configurarsi alcuna responsabilità solidale dell’odierna ricorrente, almeno in virtù del suddetto titolo. 3.1 –I restanti motivi restano quindi assorbiti. 4.1 – In definitiva , è accolto il primo motivo, sono assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non essendo necessari N. 23942/15R.G. ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente e conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. L’adesione ad un indirizzo giurisprudenziale affermatosi dopo l a proposizione del ricorso giustifica ampiamente l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P. Q. M. la Corteaccoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. Compensa inte
Sentenza Cassazione n. 10879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris