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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 18785/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17508/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- Numero registro generale 17508/2023 Numero sezionale 524/2025 Numero di raccolta generale 18785/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIAn.824/2023 depositata il 23/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e le contestuali accettazioni dei resistenti e ricorrenti incidentali; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle parti resistenti e ricorrenti incidentali ; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto al ricorso principale che ai ricorsi incidentali.

Così deciso in Roma, il 09/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17508/2023 Numero sezionale 524/2025 Numero di raccolta generale 18785/2025 Data pubblicazione 09/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17508/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- Numero registro generale 17508/2023 Numero sezionale 524/2025 Numero di raccolta generale 18785/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIAn.824/2023 depositata il 23/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e le contestuali accettazioni dei resistenti e ricorrenti incidentali; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle parti resistenti e ricorrenti incidentali ; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto al ricorso principale che ai ricorsi incidentali. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17508/2023 Numero sezionale 524/2025 Numero di raccolta generale 18785/2025 Data pubblicazione 09/07/2025
Decreto Cassazione n. 18785/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris