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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09720/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 10 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che contesta un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 4 ha ampiamente argomentato sulla pena inflitta, peraltro individuata in misura pari al minimo edittale, indicando le ragioni per le quali questa non potesse essere ulteriormente ridotta, non individua gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d)cod. proc. pen.; Considerato che la prima doglianza dedotta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 3 ha difatti sottolineato come dall'istruttoria fosse emersa con evidenza la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso, essendo gli arnesi atti allo scasso anche nella disponibilità di questi; Osservato che il secondo motivo di ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità del fatto, ai precedenti penali gravanti sull'imputato, nonché all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 10 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che contesta un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 4 ha ampiamente argomentato sulla pena inflitta, peraltro individuata in misura pari al minimo edittale, indicando le ragioni per le quali questa non potesse essere ulteriormente ridotta, non individua gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d)cod. proc. pen.; Considerato che la prima doglianza dedotta nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che lamenta una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 3 ha difatti sottolineato come dall'istruttoria fosse emersa con evidenza la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso, essendo gli arnesi atti allo scasso anche nella disponibilità di questi; Osservato che il secondo motivo di ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità del fatto, ai precedenti penali gravanti sull'imputato, nonché all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 09720/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris