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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 04955/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 15/09/2021 il Tribunale della libertà di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze del 19/07/2021 applicativa della misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo di beni e somme di denaro, disposta in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13 bis d.lgs. 74/2000).

Il procedimento riguarda la rapida successione di aziende che insistono sui medesimi locali, impiegano sostanzialmente i medesimi dipendenti ed operano nello stesso settore merceologico, e che provvedono al reiterato mutamento della veste formale societaria, senza che quella chiusa abbia onorato i debiti verso l'erario; la ricostruzione dei fatti, a livello indiziario, concerne professionisti italiani, commercialisti, che curano la costituzione e la chiusura delle società e gli adempimenti tributari, inoltrando le dichiarazioni dei redditi senza che alla loro presentazione seguono effettivi pagamenti; la chiusura delle società impedisce poi qualsiasi possibilità di azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Indagati sono, dunque, commercialisti e loro ausiliari, ai quali è contestato il reato associativo, oltre a diverse ipotesi di concorso, con imprenditori cinesi, nei reati di bancarotta per distrazione e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte.

In tale quadro generale l'odierno ricorrente è un cittadino cinese, formalmente dipendente di imprese, benché effettivo titolare delle stesse, che si sono succedute evitando di pagare le tasse ed impedendo ogni azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante sottrazione dei beni in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: i fatti concernono in particolare i reati di bancarotta per distrazione di beni strumentali e dell'avviamento della società "[OSCURATO:PERSONA] di HE Yanchong" in favore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, contestati ai capi 18 e 19.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 11 digs. 74/2000.

Contessa la gravità indiziaria del reato di sottrazione fraudolenta con particolare riferimento allo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto delle società, avendo l'indagato semplicemente aiutato i genitori che non parlavano italiano con gli istituti di credito e con lo studio di commercialisti, evidenziando che, con riferimento alla pelletteria Lisa, non vi sono captazioni telefoniche e il ricorrente si è dimesso dall'attività di lavoro dipendente nel 2013, un anno prima che la ditta cessasse l'attività; con riferimento alla pelletteria Antonio, il titolare è il padre del ricorrente, il quale si limitava ad aiutare il genitore nei contatti con gli istituti di credito e con lo studio commerciale; con riferimento alla pelletteria Anna, è stato smentito che la titolare avesse la stessa residenza del ricorrente; con riferimento alla pelletteria Jessica, la titolare è la madre del ricorrente, e la società risulta in pari con i pagamenti.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione di reati, in quanto l'applicazione della misura nei confronti dei commercialisti dello studio Schiavone & Venezia, "torre di controllo criminale" delle operazioni, avrebbe fatto venir meno l'esigenza, in quanto il meccanismo "apri e chiudi" è stato posto in essere solo con l'ausilio della consulenza qualificata dei commercialisti, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv, 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv, 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo di amministratore di fatto delle società depauperate.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che la gestione delle società (in particolare, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che l'odierno ricorrente si comportava da effettivo gestore, provvedendo all'assunzione ed al licenziamento di dipendenti, alla richiesta di codici per la fatturazione elettronica, e ad altri profili direttamente inerenti alla vita ed all'operatività dell'attività societaria.

Al riguardo, va ribadito il principio, affermato in particolare in tema di reati fallimentari, secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). 3, Il secondo motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, riposa sull'erroneo presupposto che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie coincida con la reiterazione degli stessi fatti-reato contestati nel procedimento, e che, dunque, l'applicazione delle misure cautelari ai commercialisti che avevano elaborato, sotto il profilo operativo, il meccanismo criminoso impedisca la reiterazione dei fatti contestati.

Al riguardo, va infatti ribadito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedata, Rv.274403 - 02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta, in cui la Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società).

Dunque, con riferimento al pericolo di recidiva, non va confuso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto -reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto -reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio).

Tanto premesso, l'ordinanza impugnata, nel confermare la misura domiciliare applicata, ha, al contrario, compiutamente evidenziato le circostanze di fatto dalle quali è stato desunto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dal lungo lasso temporale, protrattosi per anni, in cui il meccanismo criminoso è stato posto in essere, dalla reiterata attuazione del meccanismo di 'apri e chiudi', dall'imponente mole di debiti tributari maturati e sottratti alle ragioni dell'Erario.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15/09/2021 il Tribunale della libertà di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze del 19/07/2021 applicativa della misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo di beni e somme di denaro, disposta in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13 bis d.lgs. 74/2000). Il procedimento riguarda la rapida successione di aziende che insistono sui medesimi locali, impiegano sostanzialmente i medesimi dipendenti ed operano nello stesso settore merceologico, e che provvedono al reiterato mutamento della veste formale societaria, senza che quella chiusa abbia onorato i debiti verso l'erario; la ricostruzione dei fatti, a livello indiziario, concerne professionisti italiani, commercialisti, che curano la costituzione e la chiusura delle società e gli adempimenti tributari, inoltrando le dichiarazioni dei redditi senza che alla loro presentazione seguono effettivi pagamenti; la chiusura delle società impedisce poi qualsiasi possibilità di azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Indagati sono, dunque, commercialisti e loro ausiliari, ai quali è contestato il reato associativo, oltre a diverse ipotesi di concorso, con imprenditori cinesi, nei reati di bancarotta per distrazione e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte. In tale quadro generale l'odierno ricorrente è un cittadino cinese, formalmente dipendente di imprese, benché effettivo titolare delle stesse, che si sono succedute evitando di pagare le tasse ed impedendo ogni azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante sottrazione dei beni in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: i fatti concernono in particolare i reati di bancarotta per distrazione di beni strumentali e dell'avviamento della società "[OSCURATO:PERSONA] di HE Yanchong" in favore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, contestati ai capi 18 e 19. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 11 digs. 74/2000. Contessa la gravità indiziaria del reato di sottrazione fraudolenta con particolare riferimento allo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto delle società, avendo l'indagato semplicemente aiutato i genitori che non parlavano italiano con gli istituti di credito e con lo studio di commercialisti, evidenziando che, con riferimento alla pelletteria Lisa, non vi sono captazioni telefoniche e il ricorrente si è dimesso dall'attività di lavoro dipendente nel 2013, un anno prima che la ditta cessasse l'attività; con riferimento alla pelletteria Antonio, il titolare è il padre del ricorrente, il quale si limitava ad aiutare il genitore nei contatti con gli istituti di credito e con lo studio commerciale; con riferimento alla pelletteria Anna, è stato smentito che la titolare avesse la stessa residenza del ricorrente; con riferimento alla pelletteria Jessica, la titolare è la madre del ricorrente, e la società risulta in pari con i pagamenti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione di reati, in quanto l'applicazione della misura nei confronti dei commercialisti dello studio Schiavone & Venezia, "torre di controllo criminale" delle operazioni, avrebbe fatto venir meno l'esigenza, in quanto il meccanismo "apri e chiudi" è stato posto in essere solo con l'ausilio della consulenza qualificata dei commercialisti, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv, 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv, 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo di amministratore di fatto delle società depauperate. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che la gestione delle società (in particolare, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che l'odierno ricorrente si comportava da effettivo gestore, provvedendo all'assunzione ed al licenziamento di dipendenti, alla richiesta di codici per la fatturazione elettronica, e ad altri profili direttamente inerenti alla vita ed all'operatività dell'attività societaria. Al riguardo, va ribadito il principio, affermato in particolare in tema di reati fallimentari, secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). 3, Il secondo motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, riposa sull'erroneo presupposto che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie coincida con la reiterazione degli stessi fatti-reato contestati nel procedimento, e che, dunque, l'applicazione delle misure cautelari ai commercialisti che avevano elaborato, sotto il profilo operativo, il meccanismo criminoso impedisca la reiterazione dei fatti contestati. Al riguardo, va infatti ribadito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedata, Rv.274403 - 02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta, in cui la Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società). Dunque, con riferimento al pericolo di recidiva, non va confuso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto -reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto -reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata, nel confermare la misura domiciliare applicata, ha, al contrario, compiutamente evidenziato le circostanze di fatto dalle quali è stato desunto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dal lungo lasso temporale, protrattosi per anni, in cui il meccanismo criminoso è stato posto in essere, dalla reiterata attuazione del meccanismo di 'apri e chiudi', dall'imponente mole di debiti tributari maturati e sottratti alle ragioni dell'Erario. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell
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