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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 06242/2023

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nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22066/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 86/90 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (R&P Legai) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — avverso la sentenza n. 4664/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblic:a udienza del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rimettersi la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -2- Unite Civili sul quesito di cui al § 8 delle predette conclusioni; in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale.

Rilevato che: Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaFrancesca Perra e [OSCURATO:PERSONA] convennero, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di gestore del territorio e delle infrastrutture, e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità digestore dell'acquedotto civico, al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che aveva coinvolto il compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale in favore del Tribunale Regionale della [OSCURATO:PERSONA]; nel merito contestò la fondatezza della pretesa chiedendo di essere manlevata, in caso di soccombenza, dalla compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; si costituì in giudizio anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che contestò quanto dedotto dagli attori e chiese di chiamare in causa la propria società assicuratrice, Italiana [OSCURATO:SOCIETA].; le società chiamate in causa si costituirono a loro volta in giudizio; in particolare, la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale, nel merito chiese l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1982 c.c. e il rigetto delle domande avanzate ex adverso, e, in via subordinata, di limitare la Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -3- responsabilità nei limiti del massimale di polizza; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. formulò eccezione di incompetenza territoriale e chiese, nel merito, il rigetto della domanda ed in subordine che venisse dichiarata l'inefficacia della garanzia della polizza ex art.1982 c.c. e la limitazione della responsabilità civile nei limiti del massimale di C 250.000,00; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1562/17, respinse l'eccezione di incompetenza, dichiarò la responsabilità ex art 2051 c.c. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., in via solidale fra loro, per il danno occorso all'immobile di proprietà degli attori, accertò, altresì, l'efficacia e l'operatività dei contratti di assicurazione fatti valere dai convenuti e statuì che le compagnie assicuratrici chiamate in causa erano tenute a manlevare i rispettivi assicurati da quanto questi dovevano corrispondere in favore degli attori, per effetto della sentenza, nei limiti di ciascuna polizza; avverso tale decisione proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado sotto molteplici profili; per quel che rileva in questa sede, gli appellanti impugnarono la sentenza, tra l'altro, nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità del danno conseguente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti dai Rovelli per le abitazioni alternative ove la famiglia si era trasferita dopo il crollo dell'immobile; con separato atto propose impugnazione pure [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; gli appelli furono riuniti; Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -4- si costituirono il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che chiese il rigetto dell'impugnazione, nonché [OSCURATO:SOCIETA]., che chiese il rigetto del gravame e propose, a sua volta, appello incidentale; la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4664/2019, accolse il ricordato motivo di appello avanzato dagli appellanti principali, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sopportato i relativi esborsi, comprensivi anche dell'importo di euro 2.160,00 relativo alla struttura B&B utilizzata dal 7.05.2012 al 2.06.2012, della somma complessiva di euro 30.160,00, oltre interessi e rivalutazione; accolse pure parzialmente l'appello proposto dai predetti appellanti con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado operata dal Tribunale; confermò nel resto la decisione di primo grado; rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; rigettò l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e regolò tra le parti le spese di quel grado; avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e quest'ultima ha proposto pure ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; in prossimità della camera di consiglio presso la Sesta gezione Civile- 3 i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie; con ordinanza interlocutoria del n. 915//22 del 13 gennaio 2022 la causa è stata rimessa all'udienza pubblica della Terza Sezione Civile; Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -5- fissato per l'udienza pubblica del 10 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del di n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati proposto rituale e tempestiva richiesta di discussione orale; il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rimettersi la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili sul quesito di cui al § 8 delle predette conclusioni; in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; i ricorrenti hanno depositato "note d'udienza"; rilevato che: il contraddittorio non è integro, in difetto di notifica del ricorso nei confronti delle già indicate società assicuratrici, attinte da cause dipendenti; ritenuto che: debba, pertanto, essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti delle predette società assicuratrici, P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., assegnando all'uopo ai ricorrenti il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -6- Così deciso in Roma, nella Camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22066/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 86/90 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (R&P Legai) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — avverso la sentenza n. 4664/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblic:a udienza del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rimettersi la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -2- Unite Civili sul quesito di cui al § 8 delle predette conclusioni; in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Rilevato che: Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaFrancesca Perra e [OSCURATO:PERSONA] convennero, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di gestore del territorio e delle infrastrutture, e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità digestore dell'acquedotto civico, al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del dissesto idrogeologico e dell'evento franoso che aveva coinvolto il compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale in favore del Tribunale Regionale della [OSCURATO:PERSONA]; nel merito contestò la fondatezza della pretesa chiedendo di essere manlevata, in caso di soccombenza, dalla compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; si costituì in giudizio anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che contestò quanto dedotto dagli attori e chiese di chiamare in causa la propria società assicuratrice, Italiana [OSCURATO:SOCIETA].; le società chiamate in causa si costituirono a loro volta in giudizio; in particolare, la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale, nel merito chiese l'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1982 c.c. e il rigetto delle domande avanzate ex adverso, e, in via subordinata, di limitare la Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -3- responsabilità nei limiti del massimale di polizza; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. formulò eccezione di incompetenza territoriale e chiese, nel merito, il rigetto della domanda ed in subordine che venisse dichiarata l'inefficacia della garanzia della polizza ex art.1982 c.c. e la limitazione della responsabilità civile nei limiti del massimale di C 250.000,00; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1562/17, respinse l'eccezione di incompetenza, dichiarò la responsabilità ex art 2051 c.c. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., in via solidale fra loro, per il danno occorso all'immobile di proprietà degli attori, accertò, altresì, l'efficacia e l'operatività dei contratti di assicurazione fatti valere dai convenuti e statuì che le compagnie assicuratrici chiamate in causa erano tenute a manlevare i rispettivi assicurati da quanto questi dovevano corrispondere in favore degli attori, per effetto della sentenza, nei limiti di ciascuna polizza; avverso tale decisione proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado sotto molteplici profili; per quel che rileva in questa sede, gli appellanti impugnarono la sentenza, tra l'altro, nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità del danno conseguente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti dai Rovelli per le abitazioni alternative ove la famiglia si era trasferita dopo il crollo dell'immobile; con separato atto propose impugnazione pure [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; gli appelli furono riuniti; Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -4- si costituirono il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che chiese il rigetto dell'impugnazione, nonché [OSCURATO:SOCIETA]., che chiese il rigetto del gravame e propose, a sua volta, appello incidentale; la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4664/2019, accolse il ricordato motivo di appello avanzato dagli appellanti principali, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva sopportato i relativi esborsi, comprensivi anche dell'importo di euro 2.160,00 relativo alla struttura B&B utilizzata dal 7.05.2012 al 2.06.2012, della somma complessiva di euro 30.160,00, oltre interessi e rivalutazione; accolse pure parzialmente l'appello proposto dai predetti appellanti con riferimento alla liquidazione delle spese di primo grado operata dal Tribunale; confermò nel resto la decisione di primo grado; rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; rigettò l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e regolò tra le parti le spese di quel grado; avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e quest'ultima ha proposto pure ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; in prossimità della camera di consiglio presso la Sesta gezione Civile- 3 i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie; con ordinanza interlocutoria del n. 915//22 del 13 gennaio 2022 la causa è stata rimessa all'udienza pubblica della Terza Sezione Civile; Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -5- fissato per l'udienza pubblica del 10 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del di n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati proposto rituale e tempestiva richiesta di discussione orale; il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rimettersi la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili sul quesito di cui al § 8 delle predette conclusioni; in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; i ricorrenti hanno depositato "note d'udienza"; rilevato che: il contraddittorio non è integro, in difetto di notifica del ricorso nei confronti delle già indicate società assicuratrici, attinte da cause dipendenti; ritenuto che: debba, pertanto, essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti delle predette società assicuratrici, P.Q.M. La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., assegnando all'uopo ai ricorrenti il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Ric. 2020 n. 22066 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -6- Così deciso in Roma, nella Camera di consigli
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