CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19819/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 98. . 36293<20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto ai motivi processuali dedotti da [OSCURATO:PERSONA], che essi sono manifestamente infondati in quanto la mancata annotazione in sentenza delle conclusioni del ricorrente non provoca alcuna nullità nel momento in cui, come nella specie, la Corte ha mostrato di tenere conto di tutte le doglianze difensive, ancora reiterate in ricorso; che, per altro verso, la sentenza risulta firmata sia dal Presidente del Collegio che dal relatore, non rilevando le sigle apposte nelle pagine intermedie; che, infine, le notifiche di tutti gli atti processuali e delle attività risultano regolari; ritenuto, con argomenti comuni ai ricorrenti, che i motivi sulla responsabilità sono privi di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha superato le doglianze di nuovo ripetute nei ricorsi (si vedano, in particolare, pagg. 9-15 della sentenza impugnata); che sono aspecifici anche i motivi subordinati dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. fgg. 12 della sentenza impugnata a proposito dell'uso del metodo mafioso e del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 I