CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 1958
Cassazione n. 12058/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1958avverso l'ordinanza del 10/05/2024 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10.5.2024, depositata il 23.7.2025, la Corte di appello di Napoliin funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con leseguenti sentenze:- Sentenza della Corte di appello di Napoli del 7.4.2000, irrevocabile il21.2.2001 relativa a “reato associativo” contestato dall’anno 1982 con condottaperdurante all’anno 1995;- Sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.7.2014, irrevocabile il6.4.2016 relativa a “reato associativo” contestato dalla metà degli anni ’90 al2005.Osservava che era rimasta indimostrata la tesi difensiva volta a sentirriconoscere i reati unificati da un’unica ideazione criminosa, in assenza degli indicisintomatici individuati dalla giurisprudenza, essendo, anzi, emerso che la secondaassociazione «sia una gemmazione della prima e che, pur aderendo a quest’ultimaper congruo tempo, il [OSCURATO:PERSONA], abbia poi costruito e diretto un autonomo, distinto,gruppo camorristico, il cui obiettivo primario era quello di perseguire nuove strategiecriminali unitamente a nuovi sodali e ricorrendo a schemi operativi, alternativi ediversi, rispetto ai quali non è possibile formulare un giudizio che consenta diricondurli alla originaria risoluzione delittuosa che anzi appare superata e sostituitada più ampio ed esteso progetto».Aggiungeva la Corte che tale conclusione era rafforzata dal fatto che l’istanteaveva trascorso un periodo in stato di detenzione e, per quanto è dato comprendere,dal fatto che le intercettazioni riportate nella sentenza del GUP del 21.12.2012evidenziavano che la ripresa dell’attività da parte del clan [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta«da un certo momento storico in poi». 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché ex art. e) per vizi di motivazione che, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia esaminato le sentenze prodottee, in particolare, quella della Corte di appello di Napoli del 15.11.2001 che riconosceva ilvincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Napoli del26.5.2000 e quella della Corte di appello di Napoli del 7.4.2000, in tal modo violando ilprincipio espresso da questa Corte in ordine alla necessità per il giudice dell’esecuzione divalutare espressamente una precedente valutazione positiva operata in sede di esecuzionetra alcuni dei reati dei quali si chiede l’unificazione. Lamenta, altresì, che la Corte abbianegato circostanze riportate nelle sentenze allegate all’istanza, dalle quali emergerebbel’identità del disegno criminoso che risulterebbe, quindi, acclarato e censura la motivazionesotto il profilo della genericità per non aver chiarito gli elementi di prova enunciati(intercettazioni) dal quale avrebbe desunto gli elementi contrastanti con l’unitarietà deldisegno criminoso. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.Con successivo ricorso integrativo, la difesa del ricorrente reitera le argomentazioni giàesposte.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Haosservato che la decisione della Corte è fondata su un iter argomentativo carente perché,per un verso, condotto senza tener conto dei rilievi difensivi, e, per altro verso, fondato suaffermazioni assertive e generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivisl'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamentegiudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. Ai finidell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p., la cognizione delgiudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati vaeseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni odomissioni che si assumono essere in continuazione. Le sentenze devono essere poste araffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendoesauriente valutazione in ordine ai concreti indicatori dell’unità di disegno criminoso, costituitidall’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, dalla contiguità spazio-temporale dellecondotte, dalle singole causali, dalle modalità della condotta, e dal fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluni degli indici se isuccessivi reati risultino il frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017, Rv. 270074-01).Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione deveesserci, quindi, un rigoroso accertamento dell’unica determinazione a delinquere, chesorregge, sotto il profilo soggettivo le diverse condotte materiali. Con specifico riferimentoalla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati di associazione per delinquere distampo mafioso, si è precisato che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ealla omogeneità delle condotte, occorrendo compiere una specifica indagine sulla natura deivari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine diaccertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso laprogressiva appartenenze del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunquedenominate, ovvero ad una medesima organizzazione. È, quindi, necessario accertare se leassociazioni di cui l’istante è stato ritenuto partecipe, relative alla medesima organizzazionecriminale, costituiscano espressione di un nuovo pactum sceleris ovvero manifestino unadiscontinuità nel programma criminoso (Sez. 5, n. 20900 del 26/4/2021, Rv. 281375-01).E’ stato, inoltre, chiarito in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, cheil sopravvenuto stato detentivo dell’agente non determina la necessaria ed automaticacessazione della sua partecipazione al sodalizio, in quanto la struttura dell’associazione,caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progettidelinquenziali a lungo termine, accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti,soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contattipossibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscano totalmente la partecipazionealle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fannovenire meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzatoimpedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, Rv. 269121); invero, il principio secondo cuil'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili comela detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali,come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitivesono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazionenon è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello diappartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condottaassociativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o dacondanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n.38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364). E’ stato, pertanto, affermato che, in tema diapplicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione incarcere o altra misura limitativa della libertà personale, subìta dal condannato tra i reatiseparatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminosoe non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado dirivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del05/04/2019, Rv. 276842).D’altro canto, proprio in ragione della natura potenzialmente unitaria dell’associazione,va rammentato che, in tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuità nellavita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa perla successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione delrapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa allacommissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività(Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416, che ha precisato che, una voltaindividuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne siaseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso pattocriminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa diun ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programmaassociativo, ad esempio una faida oppure una scissione). Si è precisato, infatti, che noncostituisce argomento univoco al fine di escludere l’unitarietà della ideazione criminosa, ladiversa composizione della compagine associativa nelle fattispecie oggetto di diversepronunce di condanna. Infatti, tenuto conto che le condotte associative di stampo mafioso siprotraggono per anni, è, in certi limiti, fisiologica, una modifica nel tempo degli affiliati, sicchéè, comunque, necessario valutare se la diversa composizione soggettiva della compaginesia il frutto di una nuova ed autonoma determinazione criminosa. Del pari, si è precisato chela diversa natura dei reati fine non rileva ove sia configurabile come una mera estensionedell’originario ambito operativo del sodalizio (Sez. 5, sentenza n. 20900 citata).Deve altresì considerarsi il principio consolidato espressa da questa Corte secondo ilquale «In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione ilriconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto delladomanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluniilleciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenutoa motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice dimerito» (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, Rv. 285809-01). Il principio è stato espresso anchecon riferimento ad una precedente valutazione positiva operata in fase di esecuzionerelativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescindernesolo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fattioggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224del 13/10/2023, Rv. 285790-01).3. Tanto premesso, si osserva che l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità diindividuare una unità di disegno criminoso tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di appellodi Napoli del 7.4.2000, pronunciata in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del4.11.1995 (reato di cui all’art. 416 bis comma 3 cod. pen., commesso dal 1982 al 1995 inQuarto), e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.7.2014, di riformadella sentenza del Tribunale di Napoli del 21.12.2012 (reato di cui all’art. 416 bis commi 3, 4,5, 6 e 8 cod. pen., art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 accertati dal 1.1.2001 con condottapermanente in Marano di Napoli, Quarto, Spagna). Ha motivato il rigetto, osservando che,pur essendo la seconda associazione una «gemmazione della prima» e pur avendo ilricorrente aderito alla prima per lungo tempo, ha poi costituito una autonoma organizzazionecamorristica con nuovi sodali, e con «schemi operativi, alternativi e diversi» frutto di un «piùampio ed esteso progetto».In questa valutazione, il giudice dell’esecuzione non si è confrontato con l’argomentodifensivo costituito dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.11.2001 (relativa aldelitto di cui all’art. 416-bis comma 1 cod. pen. commesso nel 1999 in Quarto), la qualericonosceva la continuazione tra i fatti oggetto della sentenza e quelli oggetto della sentenzadella Corte di appello di Napoli del 7.4.2000. La lettura della sentenza del 15.11.2001, nellaquale [OSCURATO:PERSONA] era imputato di partecipazione ad associazione camorristica operante nellazona di Quarto-Marano, denominata clan [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che la Corte di appello diNapoli ravvisava una identità di disegno criminoso tra le condotte oggetto delle due sentenzefinalizzate, entrambe, ad ottenere il controllo sulle attività economiche, commerciali,imprenditoriali della zona, e protrattesi ininterrottamente dagli inizi del 1991, medianteimposizione, realizzata con metodo mafioso, di avvalersi di determinate imprese per lavoripubblici. Nella prospettazione difensiva, non esaminata dal giudice dell’esecuzione che, sulpunto non ha motivato, la sentenza supera l’argomento relativo alla diversità dei clan,riconducibili, l’uno, quello della sentenza 7.4.2000, al clan [OSCURATO:PERSONA] e il secondo, quello del15.11.2011, al clan [OSCURATO:PERSONA]. L’omessa valutazione della sentenza e, in particolaredell’argomento costituito dalla unità dell’ideazione, pur nell’adesione a compagini associative«gemmate» l’una dall’altra, costituisce un primo vizio della motivazione dell’ordinanzaimpugnata.Parimenti, non risulta valutata la sentenza del Tribunale di Napoli del 25.2.2009, laquale, a proposito dei rapporti tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il clanPolverino sia sorto nell’ambito del primo (clan [OSCURATO:PERSONA]), che non l’abbia mai soppiantato osostituito e che non si sia posto in concorrenza, «ma abbia, anzi preferito affiancarlo,ampliandone, in un certo senso il campo e lo spettro celle attività criminali», affermando chetra le due organizzazioni criminali vi era un «idem sentire» ed una concorde e comunevolontà di agire «sulla base di programmi criminali decisi di comune accordo», testimoniataanche dall’«osmosi» di uomini e strutture tra loro.La motivazione di rigetto ha affrontato con argomentazioni generiche ed apoditticheanche la questione relativa alla identità di ideazione criminosa, non avendo valutato, sia pureper rigettarle, le argomentazioni contenute nella sentenza del 16.7.2014 della Corte diappello di Napoli che si chiede di valutare in continuazione.Il giudice dell’esecuzione avrebbe, invece, dovuto analizzare compiutamente lesentenze oggetto dell’istanza, anche alla luce delle altre allegazioni, onde formulare unaconvincente ricostruzione che consentisse di enucleare gli elementi, tra quelli individuatidalla giurisprudenza, che inducessero a ritenere sussistente oppure a negare una identità diideazione criminosa.L’ordinanza impugnata resta oscura anche dove desume argomenti dimostratividell’assenza della continuazione dallo stato di detenzione del ricorrente per il periodo di settemesi, successivo al 26.5.2000. Il giudice dell’esecuzione non ha chiarito come talecircostanza, circoscritta ad un breve lasso di tempo, possa influire sul periodo precedente,oggetto della richiesta di continuazione.Non chiara, infine, è anche l’argomentazione conclusiva, laddove il giudicanterappresenta che «gli elementi acquisiti a suo carico, in particolare l’esito delle intercettazioni,evidenziano la ripresa dell’attività da parte del clan [OSCURATO:PERSONA] e del suo capo clan, da uncerto momento storico in poi». L’assenza di qualsiasi riferimento fattuale (agli elementievincibili dalle intercettazioni) e la vaghezza sul dato cronologico («da un certo momentostorico in poi») non consentono di attribuire alcuna concretezza argomentativa allamotivazione.Da ultimo deve osservarsi che analoga apparenza di motivazione si ravvisa laddove laCorte, dopo aver enunciato gli indici sintomatici della continuazione (natura dei reati,contiguità temporale e spaziale, modalità esecutive, contesto finalistico unitario dell’azione,modalità di svolgimento dei fatti) ne esclude la sussistenza affermando che «in assenza dielementi qualificati ....è restata sostanzialmente indimostrata la tesi difensiva, a nullarilevando la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso due reati associativi operando, perlungo tempo in entrambi, su un territorio comune e ponendo in essere i reati fine tipici...».Non si comprende cioè la ragione per la quale gli elementi di identità evidenziati (militanza inentrambe le associazioni, identità di territorio e, almeno parziale coincidenza temporale)siano stati superati, non enunciandosi altri elementi contrari ritenuti più pregnanti al fine diescludere l’unità del disegno criminoso.7. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione (Cortecostituzionale n. 183 del 9 luglio 213) perché, libera nella determinazione fonale, macolmando le lacune argomentative enunciate, proceda a nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di NapoliCosì è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]