CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiestola dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Venezia h a parzialmente riformato, escludendo l’aggravante contestata e procedendo conseguentemente alla riduzione della pena, la sentenza del Tribunale di Padova con cui l’imputato era stato condannato per il reato di truffa ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato ha formulato i seguentimotivi. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606,lett. b ed e, cod.proc. pen .) in relazione all’elemento costitutivo del reato di truffa. La Corte non ha spiegato perché la condotta tenuta dall’imputato costituisca artificio o raggiro piuttosto che una mera dichiarazione negoziale resa da una delle parti circa il tempo dell'esecuzione dell'obbligazione, alla stregua di un elemento essenziale del contratto senza il rispetto del quale l'acquirente avrebbe perso interesse all'esecuzione del negozio.Al più, quella esercitata dall'imputato fu “una forma di pressione … priva di alcuna percepibile efficacia adulterante delle condizioni obiettive po ste alla base dell'incontro tradomanda e offerta” (pg. 2). 2.2.Violazione di legge e carenza assoluta di motivazione o, in subordine, sua manifesta illogicità(art. 606, lett. b ed e , cod . proc . pen .) i n punto di responsabilità dell’imputato. L'affermazione di responsabilità dell'imputato, effettuata in base alla semplice sottoscrizione da parte di costui di un contratto di servizi bancari cui era collegata la disponibilità di una carta di pagamento, rasentala responsabilità oggettiva per il fatto commesso da terzi, discendente dalla mera titolarità dello strumento bancario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi dedotti. 1.1 Il primo, lamentache non sia stata fornita spiegazione, da parte della Corte d’appello, della natura truffaldina della condotta dell’imputato, che è riuscito, mettendo fretta all’ingenua controparte, offerente del bene posto in vendita online, ad ottenere che costuieffettuasse un bonifico al promissario acquirente (cioè all’imputato stesso) privo di alcuna logica ed, anzi, contrario ad ogni logica ed alla causa stessa del contratto di compravendita che consiste nell’accordo per scambiare un bene, o un servizio, a fronte del ricevimento, e non dell’effettuazione, di un pagamento. Sennonché, a dispetto di quanto ritenuto nel ricorso, la Corte d’appello ha già spiegato (pg. 5) , richiamandosi ad uno specifico passaggio della decisione di primo grado, che avalla, che il raggiro va individuato nella condotta spregiudicata ed incalzante posta in essere dall’imputato per convince re l’interlocutore che la operazione ‘contro natura’ (almeno, la natura del contratto di compravendita) fosse necessaria per la conclusione dell’affare. Tattica raggirante, si aggiunge in sentenza, che si è concretizzata nell’intrattenere con la vittima una costante conversazione sul filo della tensione per evitare qualsiasi intervento critico e per condurre velocemente in porto l’operazione. Si tratta di una motivazione logica ed adeguata che non viene disarticolata dalla paradossale tesi difensiva della condizione posta dall’imputato per la conclusione dell’affare: sia sufficiente osservare che, ricevuto il maltolto, l’imputato, invece di procedere all’esecuzione del contratto, si è reso immediatamente irreperibile. 1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: come spiegato nella motivazione, a pg. 6, la documentazione relativa alla carta PostePay su cui è stato effettuato il pagamento da parte della persona offesa, è stata rinvenuta nell’abitazione dell’imputato. Ciò è sufficiente per affermare, in assenza di una qualche giustificazione (a fronte di un sì forte elemento fattuale di collegamento del titolare della carta alla attività truffaldina) da parte dell’imputato, la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA], che vanamente ipotizza l’esistenza di terzi ignoti detentori della carta, pur essendo l’unico soggetto in grado di indicarli, non avendo egli denunciato né lo smarrimento né il furto del titolo di pagamento. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 20novembre 202 5 Il Consigliere relatore