CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Rag. Denti, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/a, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], P.M. -intimati- avverso la sentenza n. 3/2021 della CORTE D'APPELLO di Cagliari, depositata il 5.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10712/2021 Numero sezionale 2361/2022 Numero di raccolta generale 8233/2022 RILEVATO Data pubblicazione 14/03/2022 - che viene proposto da società [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3-2021, depositata il 5.3.2021, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla detta società [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] contro la sentenza del 24.5.2019 del Tribunale di Nuoro che aveva revocato ex art. 173 l. fall. l’ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo e ne aveva dichiarato contestualmente il fallimento; La Corte d’Appello - dopo aver ricordato le criticità evidenziate dal commissario giudiziale in ordine alla mancata corretta informazione del ceto creditorio in ordine alle consistenze attive e passive della società debitrice ammessa alla procedura pattizia e la non fattibilità giudirica ed economica del piano concordatario - ha, in primo luogo, rilevato che la doglianza sollevata in relazione alla violazione dell’art. 15, 4 comma, l. fall., quanto alla mancata convocazione della debitrice, era infondata, stante l’intervenuta riunione tra il procedimento prefallimentare e quello concordatario e la non necessità di un’ulteriore convocazione della debitrice dopo l’innesto del subprocedimento di revoca ex art. 173 l. fall.; ha evidenziato la fondatezza degli addebiti sollevati dal commissario ex art. 173 l. fall. e la mancanza di specificità dei motivi di reclamo sollevati sul punto, quanto più in particolare alla corretta informazione dei creditori sull’operazione di fusione per incorporazione delle due società partecipate dalla fallita e alle conseguenze sul patrimonio di quest’ultima, la valorizzazione dell’immobile di Marginone e il sequestro giudiziario ex art. 2905 cod. civ.; ha evidenziato - in ordine alle contestazioni sollevate dal commissario (e recepite dal tribunale), sul conferimento di azienda del centro ippico [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione di costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e all’inesistenza della posta “crediti diversi” appostati per euro 933.402 - che la dedotta simulazione del contratto non corrispondeva alla realtà documentale in atti; ha dunque evidenziato la fondatezza delle conclusioni del commissario giudiziale, rassegnate nella segnalazione ex art. 173 l. fall., quanto al rilievo di una falsa rappresentazione dell’attivo concordatario e delle passività della società proponente e all’esecuzione di operazioni nel 2014 di dismissione del patrimonio societario; - che il fallimento ha depositato controricorso, illustrato con memoria da ultimo depositata; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10712/2021 Numero sezionale 2361/2022 Numero di raccolta generale 8233/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 CONSIDERATO 1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.180, 1 e 2 e 4 comma, e 173, u. c., l. fall., sul rilievo che la corte d’appello avrebbe indebitamente svolto uno scrutinio sulla fattibilità economica del piano concordatario che andrebbe invece rimesso al giudizio insindacabile dei creditori; 1.1 che il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis, cod. proc. civ.; - che sul punto occorre ricordare che la più recente giurisprudenza espressa da questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017; v. anche Sez. 6-1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018, ove si è ribadito espressamente che “in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli "prima facie" irrealizzabile”); - che la corte di merito si è attenuta ai principi di diritto qui sopra ricordati (e riaffermati), non essendo invece condivisibile la diversa tesi perorata dalla ricorrente secondo cui il giudizio di fattibilità economica del piano spetterebbe ai creditori, come manifestazione di consenso al profilo di convenienza della proposta; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 15, 4 comma, l. fall. sul rilievo che l’udienza per la revoca del concordato non può sostituirsi alla udienza prefallimentare per la dichiarazione di fallimento; - che il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ., posto che emerge dalla lettura degli atti che la società attrice era stata convocata in sede di istruttoria prefallimentare e si era anche costituita in data 20.11.2017, per cui non è dato comprendere la necessità di una nuova convocazione della società fallenda dopo la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014);F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10712/2021 Numero sezionale 2361/2022 3. che con il terzo mezzo è stato dedotto vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi Numero di raccolta generale 8233/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la corte d’appello non avrebbe valutato tutte le argomentazioni dedotte a sostegno del reclamo; - che il motivo è inammissibile per come formulato; - che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); - che la ricorrente non enuclea, in realtà, un fatto storico della cui omessa valutazione si duole, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma richiede una rivalutazione del merito della decisione quanto alla ricorrenza dei presupposti fattuali di revoca del concordato ex art. 173 l. fall., tramite l’integrale richiamo delle argomentazioni spese nel giudizio di reclamo; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -che occorre anche condannare, ai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ., il legale rappresentante della società ricorrente, in solido con quest’ultima, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (come anche sollecitato dal fallimento controricorrente, ma peraltro liquidabili ex officio: Cass. 3977/2003), ricorrendo con tutta evidenza, nel caso di specie, i “gravi motivi” di cui al sopra ricordato art. 94, stante la grave imprudenza nella proposizione di motivi di ricorso che, per quanto già sopra ricordato nell’esposizione delle ragioni poste a sostegno della declaratoria di inammissibilità, non sono riusciti a superare il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ., essendo manifestamente contrari ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10712/2021 Numero sezionale 2361/2022 di questa Corte nella materia in esame (Sez. 1, Sentenza n. 20878 Numero di raccolta generale 8233/2022del 08/10/2010 Sez. Data pubblicazione 14/03/2022 2, Sentenza n. 11194 del 04/07/2012); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna la società ricorrente, in solido con il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.700 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1° marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E