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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 12842/2023

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2589-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CALBOLI, N. 20/E, presso gli uffici dell’AVVOCATURA DELL’ENTE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Oggetto: Licenziamento - assoluzione in sede penale - tardività riapertura procedimento disciplinare R.G.N. 2589/2017 Pag.avverso la sentenza n. 396/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 10/07/2020 R.G. n. 4043/2018; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 396 del 2020, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (architetto alle dipendenze, dal 1980, dell’[OSCURATO:PERSONA] Roma - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma - e, dal 2006 fino al licenziamento nel 2007, dirigente, presso il medesimo ente, con l’incarico di “responsabile del servizio di gestione 2”, assegnato alla gestione e manutenzione di circa 23.000 alloggi di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]), volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

2. La pronuncia rappresentava l’epilogo di un lungo iterprocessuale e fattuale che, come di seguito, si ricostruisce: - in data 2 agosto 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] contestava al Fradusco il rilascio di quattro certificati di regolare esecuzione di lavori e molteplici collaudi di lavori di ristrutturazione di alloggi in relazione a discordanze tra il contabilizzato ed il realizzato; con tale atto lo sospendeva dal servizio e, contestualmente, sporgeva querela alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma che apriva un procedimento penale a carico del Fradusco e di altri soggetti per i reati di abuso d’ufficio e truffa aggravata; - con raccomandata del 10 settembre 2007, ricevuta il 13 settembre, l’[OSCURATO:PERSONA], senza attendere la definizione del processo penale, irrogava al dipendente il licenziamento in tronco per giusta causa; -il lavoratore impugnava tale provvedimento sanzionatorio innanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza n. 7874 del 2009, rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento all’[OSCURATO:PERSONA], quale attore riconvenzionale, della somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento per danno d’immagine, oltre le spese di lite; -nei confronti di tale pronuncia il dirigente proponeva gravame di fronte alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza non definitiva n. 6353 del 2010, rigettava l’appello principale del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno d’immagine, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio sull’appello incidentale proposto dall’Amministrazione, giudizio che si concludeva, con decisione definitiva del 3 maggio 2012 che condannava R.G.N. 2589/2017 Pag.il Fradusco al pagamento di euro 296.359,78, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente a quanto ingiunto, all’[OSCURATO:PERSONA], dall’impresa “[OSCURATO:PERSONA]”; - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazion e avverso entrambe le pronunce della Corte territoriale; -questa Corte, previa riunione dei due ricorsi, con sentenza n. 16093 del 2013, rigettava quello avverso la decisione del 2010 -confermando, dunque, la legittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno d’immagine per euro 200.000,00 -; accoglieva, invece, il ricorso relativo alla pronuncia del 2012, ritenendo non adeguatamente motivata la responsabilità del Fradusco sotto il profilo del nesso di causalità tra il comportamento da questi tenuto e il danno patrimoniale subito dall’[OSCURATO:PERSONA], disponendo il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma; - a seguito della riassunzione, la Corte territoriale confermava la precedente decisione e condannava il lavoratore al pagamento dell’ulteriore risarcimento; la pronuncia, quindi, passava in giudicato; - con sentenza n. 1257 del 2015, all’esito dell’udienza preliminare, il giudice stabiliva il “non luogo a procedere” nei confronti degli imputati, tra i quali il Fradusco, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (quanto all’abuso d’ufficio, perché il fatto non sussiste e, quanto alla truffa aggravata, perché il fatto non costituisce reato); -a fronte di tale assoluzione, il dirigente proponeva, in data 7 marzo 2016, istanza di revocadel licenziamento intimatogli nel 2007, esercitando la facoltà di cui all’art. 55- terT.U.P.I. e comunque chiedeva la riattivazione del procedimento disciplinare.

3. Nel silenzio dell’Amministrazione, il Fradusco, con ricorso exart. 414 cod. proc. civ., conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] Roma chiedendo, in via principale, di: i)dichiarare, ai sensi dell’art. 55-ter comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, la nullità e/o la revoca e/o l’archiviazione del licenziamento per giusta causa, in ragione dell’esistenza di un giudicato penale assolutorio vertente sui medesimi fatti del procedimento disciplinare; ii)condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alla sua reintegrazione; iii) condannare l’ente al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data di sospensione cautelare del rapporto, ossia dal 2 agosto 2007, sino all’effettiva reintegrazione; chiedeva inoltre, in via subordinata, di condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alla riapertura del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 55- ter,comma 2 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 e 653, comma 1, cod. proc. pen.; infine, in via ulteriormente subordinata, invocava la condanna dell’Amministrazione al pagamento del TFR calcolato in euro 103.109,26.

4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5015 del 2018, dichiarava inammissibile le domande proposte in via principale, mentre accoglieva quella subordinata, ordinando R.G.N. 2589/2017 Pag.all’[OSCURATO:PERSONA] Roma la riapertura del procedimento disciplinare e dichiarava assorbita ogni altra questione.

In particolare, il Tribunale motivava il rigetto ritenendo che la sopravvenuta sentenza penale assolutoria del 2015 non fosse idonea a superare il giudicato civile, il quale -consolidatosi con la sentenza della cassazione del 2013 e con quella successiva di rinvio - sanciva in via definitiva ed irrevocabile la legittimità del licenziamento intimato nel 2007.

La natura intangibile dell’accertamento civile passato in giudicato non poteva essere ridimensionata dalle norme prevedenti il meccanismo di raccordo tra il procedimento disciplinare e quello penale che non potevano eccedere i limiti rappresentati, da una parte, dal principio di autonomia tra questi due procedimenti e, dall’altra, dal più alto principio della certezza del diritto che trova, nella tendenziale intangibilità del giudicato, la sua massima espressione.

A seguito di tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] riapriva in data 9 agosto 2018, il procedimento disciplinare con una lettera di “contestazione addebiti”; il relativo procedimento si concludeva il 12 dicembre 2018, con la comunicazione al dirigente della conferma del licenziamento per giusta causa a suo tempo comminato.

5. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, quindi, parzialmente la decisione del giudice di primo grado, con riferimento al solo capo relativo all’inammissibilità della domanda di reintegrazione.

A tal proposito, l’appellante invocava l’applicazione degli artt. 55-ter del d.lgs. 165/2001 e 653 cpp, a norma del quale la sentenza penale irrevocabile –nel caso in esame di assoluzione – ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare per quanto attiene all’accertamento che il fatto non sussiste o che non costituisce reato; dovendo discendere, da tale normativa, il diritto del lavoratore ad essere reintegrato.

6. La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal Fradusco riprendendo la doppia ratio decidendiproposta dal Tribunale.

Il giudice d’appello, infatti, richiamando corposa giurisprudenza di legittimità, premetteva la vigenza in materia del principio dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

Tale principio, infatti, voluto dal legislatore con la riforma del 2009, permette al giudice del lavoro, nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, di svolgere un’autonoma valutazione dei fatti storici, stante la differenza ontologica e teleologica tra i due procedimenti.

Invero, ciò che rileva in sede civile non è la sanzionabilità penale della condotta, ma l’idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di recesso.

Da questa premessa, la Corte deduceva che, nonostante la funzione degli artt. 55- ter del d.lgs. 165/2001 e 653 cod. proc. pen., quali meccanismi di raccordo tra il R.G.N. 2589/2017 Pag.procedimento penale e quello disciplinare, il principio dell’autonomia dei procedimenti impedisce la revisione in sede civile del giudicato relativo alla legittimità del licenziamento intimato nel 2007.

7. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

8. L’[OSCURATO:PERSONA] Roma ha resistito con controricorso.

9. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo rilievo, l’arch.

Fradusco lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55-tercommi 2 e 4 del d.lgs. 165/2001 e 653 cod. proc. pen.

Assume che la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha erroneamente negato l’applicabilità al caso in esame delle norme in epigrafe.

Invero, ad avviso del ricorrente, tali disposizioni operano, per espressa previsione di legge, quale meccanismo di raccordo tra processo penale e procedimento disciplinare proprio quando - come nel caso di specie - l’assoluzione dal processo penale sopravviene all’esito del procedimento disciplinare che l’Amministrazione ha scelto di concludere, comminando il licenziamento, senza attendere le sorti del processo penale.

In particolare, il ricorrente sostiene che, se è vero quanto sostenuto dalla Corte territoriale riguardo al principio di autonomia dei due procedimenti, è pur vero che tale principio ha valenza soltanto tendenziale dovendo, lo stesso, misurarsi con i meccanismi legislativi -tra i quali gli articoli 55-ter co. 2 e 4 del d.lgs. 165/2001 e 653 cod. proc. pen. - previsti proprio al fine di assicurare un costante raccordo tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale irrevocabile.

Pertanto, in virtù di questi meccanismi di raccordo, se l’assoluzione penale è stata formulata, come nel caso di specie, “perché il fatto non sussiste” o “perché il fatto non costituisce reato” la rivalutazione del fatto in sede disciplinare non può in ogni caso prescindere dall’accertamento compiuto in sede penale.

Il mancato rispetto di questi meccanismi di raccordo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e la relativa omessa censura di ciòda parte della Corte d’appello determina l’invalidità della decisione gravata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Deduce, nello specifico, l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere disciplinare per mancata riapertura del procedimento nel termine di legge di 60 giorni, previsto dall’art. 55-ter,comma 4, T.U.P.I., cui l’art. 55- bisattribuisce natura perentoria.

R.G.N. 2589/2017 Pag.Assume di aver presentato il 7 marzo 2016, istanza di riapertura del procedimento disciplinare e di revoca del licenziamento.

L’ente, lungi dal pronunziarsi entro 60 giorni, aveva proceduto ad una nuova contestazione degli addebiti solo nell’agosto del 2018, con la conseguenza che il licenziamento intimato nel 2007 doveva essere dichiarato inefficace o, altrimenti, revocato dalla Corte di merito.

3. Con la terza censura, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Sostiene la non rilevanza, nel caso de quo , del giudicato civile relativo all’impugnazione del licenziamento intimato nel 2007.

La ratiodi tale affermazione è da rinvenirsi nella differenza di fondo che intercorre tra il presente giudizio e quello già definito.

Tale differenza si può apprezzare, a parere del ricorrente, tanto sotto il profilo della causa petendi - rappresentata, allora, dalla insussistenza dei fatti contestati disciplinarmente; ed oggi, invece, dalla sentenza penale di assoluzione sopravvenuta al procedimento disciplinare edal giudizio civile a quel tempo proposto - quanto avuto riguardo al petitum- costituito dalla domanda tesa ad ottenere la tutela offerta dall’art. 55-ter e non, come nel precedente giudizio, la tutela prevista dalla legge per i licenziamenti illegittimi,invocata facendo valere i vizi propri del recesso -.

Assume, infine, che un’interpretazione siffatta di questa norma del T.U.P.I. - secondo la quale l’azione proponibile ai sensi dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 non sarebbe ammissibile ogniqualvolta sia intervenuto un giudicato civile prima che la sentenza penale diventi irrevocabile -sia incompatibile con l’art. 24 Cost., nonché con gli artt. 6, 13 e 14 CEDU.

Ciò in quanto svuoterebbe di contenuto la norma e priverebbe i lavoratori del diritto alla difesa.

4. Con l’ultimo motivo, il dirigente lamenta l’omesso esame di un fatto “nuovo”, ossia il licenziamento intimato dall’[OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2018 all’esito del procedimento disciplinare (tardivamente) riaperto, il quale ha comportato il venir meno degli effetti del primo licenziamento intimato nel 2007.

Invero, l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti nel momento in cui esso viene intimato e, d’altronde, il rapporto lavorativo è altresì il presupposto per l’esercizio del potere di riapertura del procedimento disciplinare disposto dall’art. 55-ter.

In definitiva, per la tesi del ricorrente, se esiste fra le parti un rapporto di lavoro, allora necessariamente incombe in capo al datore un obbligo di corrispondere la retribuzione in favore del lavoratore sino alla reintegrazione ovvero sino alla nuova data di cessazione del rapporto.

R.G.N. 2589/2017 Pag.Inoltre, l’ente ha esercitato il proprio potere disciplinare non tenendo conto, in violazione della normativa prevista dal d.lgs. 165/2001 e dall’art. 653 cod. proc. pen., delle formule assolutorie piene ottenute all’esito del procedimento penale.

Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di corrispondere al ricorrente il dovuto TFR, riconosciuto in una somma pari ad euro103.109,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

6. Non può esimersi questa Corte dal rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] n. 30/2002 ha definito le [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] (e così dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma che corrisponde al territorio del Comune di Roma)come enti pubblici di natura economica dotati di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, aventi un proprio Statuto e sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione Lazio(art. 2, comma 3), disciplinando in conformità alla nuova configurazione la gestione economico-finanziaria (art. 14) e le fonti di finanziamento (art. 20); parallelamente alla anzidetta trasformazione, è stata disposta la applicazione per il personale dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA e per il personale dirigente del CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (art. 16 Legge Regionale citata); la riconosciuta natura di Ente pubblico economico dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma implica la sua soggezione alla disciplina privatistica, fatte salve le attività che discendono dalla potestà autoritativa dell’ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica (Cass. n. 5429/2023; Cass. n. 2485/2021), ipotesi non ricorrente nella specie.L’[OSCURATO:PERSONA] è un Ente pubblico economico regionale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile.

Ha un proprio Statuto ed è sottoposto alla vigilanza e controllo della Regione Lazio.

Stante detta natura, non si applica all’[OSCURATO:PERSONA] la disciplina garantista prevista per i dipendenti da [OSCURATO:PERSONA] restando l’Ente assoggettato alla regolamentazione privatistica che non prevede la possibilità di riattivazione del procedimento disciplinare dopo la definizione di quello penale.

Né disposizioni nel senso dell’applicabilità del T.U. n. 165/2001 sono rinvenibili nel CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL ovvero in quello, relativo al dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA, nei testi ratione temporis vigenti (si veda Cass. n. 16093/2013 citata nello storico di lite).

Neppure può ritenersi che l’assoggettabilità all’indicato T.U. sia ricavabile dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha individuato l’ambito R.G.N. 2589/2017 Pag.soggettivo di applicazione del medesimo T.U. includendo nella previsione gli Istituti autonomi case popolari (IACP), progressivamente trasformati in [OSCURATO:PERSONA], enti pubblici economici che sono subentrati nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai primi, svolgendone le medesime funzioni e subentrando nei relativi obblighi, ove compatibili con la forma giuridica di ente pubblico economico assunta da tali pubbliche amministrazioni.

Questa Corte, infatti, ha escluso che l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 possa essere letta “in senso dinamico” con la conseguenza che debbano farsi rientrare in essa anche gli organismi nati dai vecchi Istituti autonomi di case popolari (Cass. 24375/2019).

7. Se quanto detto è valido in termini generali, tuttavia, nel caso in esame, non si può prescindere dal giudicato intervenuto sull’obbligo di riattivazione del procedimento penale exart. 55 -ter del d.lgs. n. 165/2001.

Tale giudicato prevale su ogni altra questione relativa all’applicabilità o meno del T.U del 2001 all’[OSCURATO:PERSONA].

8. Tanto chiarito, quanto ai primi due motivi di ricorso, è opportuno rilevare come nel pubblico impiego privatizzato il legislatore, per il tramite della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha previsto all’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001 la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale (fra le tante, v.

Cass. n. 21260/2018; Cass. 12358/2017; Cass. n. 11985/2016).

La ratio di tale autonomia va ravvisata nella circostanza per cui uno stesso fatto può essere considerato irrilevante da un punto di vista penalistico, eppure, allo stesso tempo, avere una rilevanza disciplinare tale da risultare idoneo a giustificare il licenziamento.

8.1. La principale conseguenza sul piano applicativo di detta regola generale è stata il venir meno della c.d. pregiudizialità penale (Cass. 21260/2018 cit.).

L’Amministrazione, infatti, nell’ipotesi in cui venga avviato un procedimento penale sui medesimi fatti di quello disciplinare in corso, non ha più l’obbligo, ma soltanto una mera facoltà, di sospendere il proprio procedimento in attesa di quello giudiziale (Cass.29376/2018).

In altri termini, dalla ratioe dalla lettura sistematica dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione siqualifica come un’ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. n. 8410/2018, n.8410; Cass. n. 15353/2012).

Sul punto, infatti, va richiamato il principio affermato da questa Corte a sezioni unite, in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema R.G.N. 2589/2017 Pag.di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione - operato nel giudizio penale (v.

Cass., Sez.

Un., n. 14344/2015; Cass., Sez.

Un., n. 23778/2010; Cass., Sez.

Un., n. 1120/2000).

Il suddetto principio è stato ribadito anche con riguardo all’ambito del pubblico impiego (v.

Cass. n. 3659/2021).

8.2. In aggiunta a ciò, l’art. 55-ter, se letto in combinato disposto con l’art. 653 cod. proc. pen., oltre a introdurre nel nostro ordinamento il principio dell’autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale,prevede altresì un meccanismo di raccordo tra questi procedimenti, al fine di regolare possibili conflitti tra i due, pur nella rispettiva autonomia.

Ebbene, il meccanismo previsto dal legislatore consiste in un obbligo gravante in capo all’Amministrazione di riaprire, su istanza del lavoratore licenziato, il procedimento disciplinare una volta divenuto irrevocabile l’accertamento penale.

Pertanto, stando alla lettera della norma e alle consolidate interpretazioni giurisprudenziali, va escluso che a seguito della sentenza penale la sanzione disciplinare divenga automaticamente illegittima, al punto che l’Amministrazione debba procedere alla sua «revoca», come richiesto dal ricorrente.

Ciò in quanto la norma prevede, appunto, un meccanismo di integrazione tra il procedimento penale e quello disciplinare e non di soggezione del secondo rispetto al primo.

In sostanza, il meccanismo di raccordo non si realizza nella passiva ricezione, in ambito disciplinare, dell’accertamento penale, ma nell’obbligo –rispettato , stante l’avvenuta riapertura del procedimento disciplinare a seguito della sentenza del Tribunale – in capo all’Amministrazione di una riapertura, su istanza di parte, del procedimento disciplinare, al fine di una nuova valutazione dei fatti storici, arricchita dalle risultanze penalistiche, ma pur sempre autonoma.

8.3. D’altro canto, ai fini dell’accoglimento dei suddetti motivi non può neanche essere richiamata la presunta natura perentoria del termine di riapertura del procedimento disciplinare.

Ai sensi dell’art. 55-bis co. 9 - ter del T.U.P.I., infatti, « la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, nondetermina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche R.G.N. 2589/2017 Pag.in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento».

La norma in questione è più che mai chiara nel considerare perentori i soli termini relativi alla contestazione dell’addebito e alla conclusione del procedimento, i quali rappresentanoipotesi diverse dal caso in esame.

In quest’ultimo, infatti, si verte in una situazione successiva a quella ivi indicata, ossia nella riapertura del procedimento e non nella sua fase costitutiva o conclusiva.

Perciò, in virtù della disposizione di cui all’art. 152, comma 1, cod. proc. civ., il termine di 60 giorni previsto dall’art. 55-ter T.U.P.I., non può essere considerato di natura perentoria, in quanto i termini possono essere stabiliti a pena di decadenza “soltanto se la legge lo prevede espressamente”.

8.4. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene di dover confermare la sentenza gravata sulla base, appunto, della ritenuta operatività nel caso di specie del principio dell’autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, residuando in capo all’Amministrazione, nonostante il giudicato penale, il potere di un discrezionale accertamento e di una libera valutazione dei medesimi fatti storici oggetto di quel giudizio.

9. Il terzo motivo è inammissibile.

9.1. Il ricorrente, con questa censura, non sembra aver colto la doppia ratio decidendi sottesa alla sentenza d’appello.

Il giudice di secondo grado, infatti, ha motivato il rigetto del ricorso facendo riferimento, da una parte, al principio di autonomia dei procedimenti penali e disciplinari e, dall’altra, all’avvenuto giudicato civile sulla legittimità del licenziamento.

Invero, la Corte territoriale, dopo aver statuito in merito alla possibilità di svolgere parallelamente l’accertamento penale e quello disciplinare, ha concluso per l’intangibilità della decisione civile in merito alla legittimità del licenziamento comminato dall’Amministrazione all’odierno ricorrente.

Ebbene, la decisione relativa all’insindacabilità del giudicato civile trova il suo antecedente logico, necessario e sufficiente, proprio nell’affermazione della vigenza del principio di autonomia: intanto la decisione civile fa stato, in quanto esiste il principio dell’autonomia fra procedimenti.

È tale principio, dunque, che permette al giudice del procedimento disciplinare di non soggiacere alle risultanze penalistiche.

Di qui la legittimità dell’accertamento civile e la sua relativa vincolatività.

Pertanto, una volta confermata la vigenza e la corretta applicazione al caso di specie del principio in esame, fisiologicamente discende l’irrilevanza della censura proposta dal ricorrente.

R.G.N. 2589/2017 Pag.9.2.

Infine, a nulla rileva il tentativo del lavoratore di ritenere che il giudizio passato in giudicato e quello oggetto dell’odierno gravame siano, in realtà, sostanzialmente diversi, in virtù tanto della causa petendi, quanto del petitum .

L’irrilevanza del motivo si ravvisa, come già visto, nel fatto che la domanda sostanziale è la medesima in entrambi i giudizi, con l’unica differenza del presupposto, ossia la sentenza penale assolutoria.

Però, una volta accertata la dipendenza funzionale del motivo riguardante il giudicato penale, rispetto a quello attinente al principio di autonomia, si deduce la non idoneità del diverso presupposto della domanda a fondare un giudizio “sostanzialmente” diverso, stante l’identità delle questioni e dei fatti che ne sono a fondamento.

Identità che, per assurdo, il ricorrente invocava nei primi due rilievi, salvo poi rinnegarla nel terzo.

10. Il quarto motivo è infondato a cagione del vizio logico che ne è alla base: la fonte del potere disciplinare, con il quale l’Amministrazione è pervenuta al nuovo licenziamento del 2018, non è rappresentata dal perdurare del rapporto di lavoro - il quale è stato interrotto nel 2007 con un licenziamento dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato -ma dall’istanza presentata dal lavoratore, nel 2016, di riapertura del procedimento disciplinare a seguito della sopravvenuta sentenza penale.

Pertanto, l’Amministrazione, in ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 55-terT.U.P.I., ha riaperto il procedimento ed ha concluso nuovamente per il licenziamento, non ritenendo idonee le risultanze penalistiche ad inficiare gli approdi del 2007.

Il lavoratore avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno, costituito dalle retribuzioni maturate nell’arco di tempo intercorrente tra i due licenziamenti, ma solo se il primo dei due provvedimenti disciplinari fosse stato dichiarato nullo o comunque illegittimo (in questo senso è la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 6055/2008; Cass. 3187/2017).

Nel caso in esame, invece, il primo licenziamento è sempre stato dichiarato legittimo, financo con un giudicato civile; pertanto, ritenere la sussistenza di un secondo licenziamento, comminato in ragione di una sopravvenuta sentenza penale, porterebbe, da una parte, a contrastare con il principio del ne bis in idem (in questo senso, Cass. n. 25901/2021 secondo la quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il potere disciplinare validamente esercitato in relazione a determinati fatti, con irrogazione della sanzione espulsiva, non può essere legittimamente rinnovato a seguito del passaggio in giudicato della condanna penale intervenuta per quegli stessi fatti, trovando applicazione il principio generale del ‘ne bis in idem’, parzialmente derogato dall’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001 per i soli casi ivi espressamente previsti, al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l’esito disciplinare, ‘in melius’ o ‘in peius’, alla statuizione penale) e, R.G.N. 2589/2017 Pag.dall’altra, comunque non sarebbe idoneo ad inficiare la legittimità del primo provvedimento.

11. Quanto alla richiesta attinente alla mancata corresponsione del t.f.r. si osserva che si tratta di una domanda, in sé estranea al petitum di causa e che non è veicolata come omessa pronuncia su una domanda.

Il ricorrente fa riferimento a tale asserita mancata corresponsione solo per sostenere che il primo licenziamento ha perso efficacia, cosa che non è.

12. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

13. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] Roma, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2589-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CALBOLI, N. 20/E, presso gli uffici dell’AVVOCATURA DELL’ENTE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Oggetto: Licenziamento - assoluzione in sede penale - tardività riapertura procedimento disciplinare R.G.N. 2589/2017 Pag.avverso la sentenza n. 396/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 10/07/2020 R.G. n. 4043/2018; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 396 del 2020, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (architetto alle dipendenze, dal 1980, dell’[OSCURATO:PERSONA] Roma - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma - e, dal 2006 fino al licenziamento nel 2007, dirigente, presso il medesimo ente, con l’incarico di “responsabile del servizio di gestione 2”, assegnato alla gestione e manutenzione di circa 23.000 alloggi di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]), volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. 2. La pronuncia rappresentava l’epilogo di un lungo iterprocessuale e fattuale che, come di seguito, si ricostruisce: - in data 2 agosto 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] contestava al Fradusco il rilascio di quattro certificati di regolare esecuzione di lavori e molteplici collaudi di lavori di ristrutturazione di alloggi in relazione a discordanze tra il contabilizzato ed il realizzato; con tale atto lo sospendeva dal servizio e, contestualmente, sporgeva querela alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma che apriva un procedimento penale a carico del Fradusco e di altri soggetti per i reati di abuso d’ufficio e truffa aggravata; - con raccomandata del 10 settembre 2007, ricevuta il 13 settembre, l’[OSCURATO:PERSONA], senza attendere la definizione del processo penale, irrogava al dipendente il licenziamento in tronco per giusta causa; -il lavoratore impugnava tale provvedimento sanzionatorio innanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza n. 7874 del 2009, rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento all’[OSCURATO:PERSONA], quale attore riconvenzionale, della somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento per danno d’immagine, oltre le spese di lite; -nei confronti di tale pronuncia il dirigente proponeva gravame di fronte alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza non definitiva n. 6353 del 2010, rigettava l’appello principale del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno d’immagine, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio sull’appello incidentale proposto dall’Amministrazione, giudizio che si concludeva, con decisione definitiva del 3 maggio 2012 che condannava R.G.N. 2589/2017 Pag.il Fradusco al pagamento di euro 296.359,78, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente a quanto ingiunto, all’[OSCURATO:PERSONA], dall’impresa “[OSCURATO:PERSONA]”; - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazion e avverso entrambe le pronunce della Corte territoriale; -questa Corte, previa riunione dei due ricorsi, con sentenza n. 16093 del 2013, rigettava quello avverso la decisione del 2010 -confermando, dunque, la legittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno d’immagine per euro 200.000,00 -; accoglieva, invece, il ricorso relativo alla pronuncia del 2012, ritenendo non adeguatamente motivata la responsabilità del Fradusco sotto il profilo del nesso di causalità tra il comportamento da questi tenuto e il danno patrimoniale subito dall’[OSCURATO:PERSONA], disponendo il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma; - a seguito della riassunzione, la Corte territoriale confermava la precedente decisione e condannava il lavoratore al pagamento dell’ulteriore risarcimento; la pronuncia, quindi, passava in giudicato; - con sentenza n. 1257 del 2015, all’esito dell’udienza preliminare, il giudice stabiliva il “non luogo a procedere” nei confronti degli imputati, tra i quali il Fradusco, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (quanto all’abuso d’ufficio, perché il fatto non sussiste e, quanto alla truffa aggravata, perché il fatto non costituisce reato); -a fronte di tale assoluzione, il dirigente proponeva, in data 7 marzo 2016, istanza di revocadel licenziamento intimatogli nel 2007, esercitando la facoltà di cui all’art. 55- terT.U.P.I. e comunque chiedeva la riattivazione del procedimento disciplinare. 3. Nel silenzio dell’Amministrazione, il Fradusco, con ricorso exart. 414 cod. proc. civ., conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] Roma chiedendo, in via principale, di: i)dichiarare, ai sensi dell’art. 55-ter comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, la nullità e/o la revoca e/o l’archiviazione del licenziamento per giusta causa, in ragione dell’esistenza di un giudicato penale assolutorio vertente sui medesimi fatti del procedimento disciplinare; ii)condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alla sua reintegrazione; iii) condannare l’ente al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data di sospensione cautelare del rapporto, ossia dal 2 agosto 2007, sino all’effettiva reintegrazione; chiedeva inoltre, in via subordinata, di condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alla riapertura del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 55- ter,comma 2 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 e 653, comma 1, cod. proc. pen.; infine, in via ulteriormente subordinata, invocava la condanna dell’Amministrazione al pagamento del TFR calcolato in euro 103.109,26. 4. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5015 del 2018, dichiarava inammissibile le domande proposte in via principale, mentre accoglieva quella subordinata, ordinando R.G.N. 2589/2017 Pag.all’[OSCURATO:PERSONA] Roma la riapertura del procedimento disciplinare e dichiarava assorbita ogni altra questione. In particolare, il Tribunale motivava il rigetto ritenendo che la sopravvenuta sentenza penale assolutoria del 2015 non fosse idonea a superare il giudicato civile, il quale -consolidatosi con la sentenza della cassazione del 2013 e con quella successiva di rinvio - sanciva in via definitiva ed irrevocabile la legittimità del licenziamento intimato nel 2007. La natura intangibile dell’accertamento civile passato in giudicato non poteva essere ridimensionata dalle norme prevedenti il meccanismo di raccordo tra il procedimento disciplinare e quello penale che non potevano eccedere i limiti rappresentati, da una parte, dal principio di autonomia tra questi due procedimenti e, dall’altra, dal più alto principio della certezza del diritto che trova, nella tendenziale intangibilità del giudicato, la sua massima espressione. A seguito di tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] riapriva in data 9 agosto 2018, il procedimento disciplinare con una lettera di “contestazione addebiti”; il relativo procedimento si concludeva il 12 dicembre 2018, con la comunicazione al dirigente della conferma del licenziamento per giusta causa a suo tempo comminato. 5. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, quindi, parzialmente la decisione del giudice di primo grado, con riferimento al solo capo relativo all’inammissibilità della domanda di reintegrazione. A tal proposito, l’appellante invocava l’applicazione degli artt. 55-ter del d.lgs. 165/2001 e 653 cpp, a norma del quale la sentenza penale irrevocabile –nel caso in esame di assoluzione – ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare per quanto attiene all’accertamento che il fatto non sussiste o che non costituisce reato; dovendo discendere, da tale normativa, il diritto del lavoratore ad essere reintegrato. 6. La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal Fradusco riprendendo la doppia ratio decidendiproposta dal Tribunale. Il giudice d’appello, infatti, richiamando corposa giurisprudenza di legittimità, premetteva la vigenza in materia del principio dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Tale principio, infatti, voluto dal legislatore con la riforma del 2009, permette al giudice del lavoro, nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, di svolgere un’autonoma valutazione dei fatti storici, stante la differenza ontologica e teleologica tra i due procedimenti. Invero, ciò che rileva in sede civile non è la sanzionabilità penale della condotta, ma l’idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di recesso. Da questa premessa, la Corte deduceva che, nonostante la funzione degli artt. 55- ter del d.lgs. 165/2001 e 653 cod. proc. pen., quali meccanismi di raccordo tra il R.G.N. 2589/2017 Pag.procedimento penale e quello disciplinare, il principio dell’autonomia dei procedimenti impedisce la revisione in sede civile del giudicato relativo alla legittimità del licenziamento intimato nel 2007. 7. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. 8. L’[OSCURATO:PERSONA] Roma ha resistito con controricorso. 9. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo rilievo, l’arch. Fradusco lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55-tercommi 2 e 4 del d.lgs. 165/2001 e 653 cod. proc. pen. Assume che la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha erroneamente negato l’applicabilità al caso in esame delle norme in epigrafe. Invero, ad avviso del ricorrente, tali disposizioni operano, per espressa previsione di legge, quale meccanismo di raccordo tra processo penale e procedimento disciplinare proprio quando - come nel caso di specie - l’assoluzione dal processo penale sopravviene all’esito del procedimento disciplinare che l’Amministrazione ha scelto di concludere, comminando il licenziamento, senza attendere le sorti del processo penale. In particolare, il ricorrente sostiene che, se è vero quanto sostenuto dalla Corte territoriale riguardo al principio di autonomia dei due procedimenti, è pur vero che tale principio ha valenza soltanto tendenziale dovendo, lo stesso, misurarsi con i meccanismi legislativi -tra i quali gli articoli 55-ter co. 2 e 4 del d.lgs. 165/2001 e 653 cod. proc. pen. - previsti proprio al fine di assicurare un costante raccordo tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale irrevocabile. Pertanto, in virtù di questi meccanismi di raccordo, se l’assoluzione penale è stata formulata, come nel caso di specie, “perché il fatto non sussiste” o “perché il fatto non costituisce reato” la rivalutazione del fatto in sede disciplinare non può in ogni caso prescindere dall’accertamento compiuto in sede penale. Il mancato rispetto di questi meccanismi di raccordo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e la relativa omessa censura di ciòda parte della Corte d’appello determina l’invalidità della decisione gravata. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce, nello specifico, l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere disciplinare per mancata riapertura del procedimento nel termine di legge di 60 giorni, previsto dall’art. 55-ter,comma 4, T.U.P.I., cui l’art. 55- bisattribuisce natura perentoria. R.G.N. 2589/2017 Pag.Assume di aver presentato il 7 marzo 2016, istanza di riapertura del procedimento disciplinare e di revoca del licenziamento. L’ente, lungi dal pronunziarsi entro 60 giorni, aveva proceduto ad una nuova contestazione degli addebiti solo nell’agosto del 2018, con la conseguenza che il licenziamento intimato nel 2007 doveva essere dichiarato inefficace o, altrimenti, revocato dalla Corte di merito. 3. Con la terza censura, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. Sostiene la non rilevanza, nel caso de quo , del giudicato civile relativo all’impugnazione del licenziamento intimato nel 2007. La ratiodi tale affermazione è da rinvenirsi nella differenza di fondo che intercorre tra il presente giudizio e quello già definito. Tale differenza si può apprezzare, a parere del ricorrente, tanto sotto il profilo della causa petendi - rappresentata, allora, dalla insussistenza dei fatti contestati disciplinarmente; ed oggi, invece, dalla sentenza penale di assoluzione sopravvenuta al procedimento disciplinare edal giudizio civile a quel tempo proposto - quanto avuto riguardo al petitum- costituito dalla domanda tesa ad ottenere la tutela offerta dall’art. 55-ter e non, come nel precedente giudizio, la tutela prevista dalla legge per i licenziamenti illegittimi,invocata facendo valere i vizi propri del recesso -. Assume, infine, che un’interpretazione siffatta di questa norma del T.U.P.I. - secondo la quale l’azione proponibile ai sensi dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 non sarebbe ammissibile ogniqualvolta sia intervenuto un giudicato civile prima che la sentenza penale diventi irrevocabile -sia incompatibile con l’art. 24 Cost., nonché con gli artt. 6, 13 e 14 CEDU. Ciò in quanto svuoterebbe di contenuto la norma e priverebbe i lavoratori del diritto alla difesa. 4. Con l’ultimo motivo, il dirigente lamenta l’omesso esame di un fatto “nuovo”, ossia il licenziamento intimato dall’[OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2018 all’esito del procedimento disciplinare (tardivamente) riaperto, il quale ha comportato il venir meno degli effetti del primo licenziamento intimato nel 2007. Invero, l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti nel momento in cui esso viene intimato e, d’altronde, il rapporto lavorativo è altresì il presupposto per l’esercizio del potere di riapertura del procedimento disciplinare disposto dall’art. 55-ter. In definitiva, per la tesi del ricorrente, se esiste fra le parti un rapporto di lavoro, allora necessariamente incombe in capo al datore un obbligo di corrispondere la retribuzione in favore del lavoratore sino alla reintegrazione ovvero sino alla nuova data di cessazione del rapporto. R.G.N. 2589/2017 Pag.Inoltre, l’ente ha esercitato il proprio potere disciplinare non tenendo conto, in violazione della normativa prevista dal d.lgs. 165/2001 e dall’art. 653 cod. proc. pen., delle formule assolutorie piene ottenute all’esito del procedimento penale. Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di corrispondere al ricorrente il dovuto TFR, riconosciuto in una somma pari ad euro103.109,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 6. Non può esimersi questa Corte dal rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] n. 30/2002 ha definito le [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] (e così dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma che corrisponde al territorio del Comune di Roma)come enti pubblici di natura economica dotati di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, aventi un proprio Statuto e sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione Lazio(art. 2, comma 3), disciplinando in conformità alla nuova configurazione la gestione economico-finanziaria (art. 14) e le fonti di finanziamento (art. 20); parallelamente alla anzidetta trasformazione, è stata disposta la applicazione per il personale dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA e per il personale dirigente del CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL (art. 16 Legge Regionale citata); la riconosciuta natura di Ente pubblico economico dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma implica la sua soggezione alla disciplina privatistica, fatte salve le attività che discendono dalla potestà autoritativa dell’ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente alla organizzazione e, cioè, allo svolgimento di una funzione pubblica (Cass. n. 5429/2023; Cass. n. 2485/2021), ipotesi non ricorrente nella specie.L’[OSCURATO:PERSONA] è un Ente pubblico economico regionale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. Ha un proprio Statuto ed è sottoposto alla vigilanza e controllo della Regione Lazio. Stante detta natura, non si applica all’[OSCURATO:PERSONA] la disciplina garantista prevista per i dipendenti da [OSCURATO:PERSONA] restando l’Ente assoggettato alla regolamentazione privatistica che non prevede la possibilità di riattivazione del procedimento disciplinare dopo la definizione di quello penale. Né disposizioni nel senso dell’applicabilità del T.U. n. 165/2001 sono rinvenibili nel CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti a CISPEL ovvero in quello, relativo al dipendente non dirigente del CCNL dei dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA, nei testi ratione temporis vigenti (si veda Cass. n. 16093/2013 citata nello storico di lite). Neppure può ritenersi che l’assoggettabilità all’indicato T.U. sia ricavabile dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha individuato l’ambito R.G.N. 2589/2017 Pag.soggettivo di applicazione del medesimo T.U. includendo nella previsione gli Istituti autonomi case popolari (IACP), progressivamente trasformati in [OSCURATO:PERSONA], enti pubblici economici che sono subentrati nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai primi, svolgendone le medesime funzioni e subentrando nei relativi obblighi, ove compatibili con la forma giuridica di ente pubblico economico assunta da tali pubbliche amministrazioni. Questa Corte, infatti, ha escluso che l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 possa essere letta “in senso dinamico” con la conseguenza che debbano farsi rientrare in essa anche gli organismi nati dai vecchi Istituti autonomi di case popolari (Cass. 24375/2019). 7. Se quanto detto è valido in termini generali, tuttavia, nel caso in esame, non si può prescindere dal giudicato intervenuto sull’obbligo di riattivazione del procedimento penale exart. 55 -ter del d.lgs. n. 165/2001. Tale giudicato prevale su ogni altra questione relativa all’applicabilità o meno del T.U del 2001 all’[OSCURATO:PERSONA]. 8. Tanto chiarito, quanto ai primi due motivi di ricorso, è opportuno rilevare come nel pubblico impiego privatizzato il legislatore, per il tramite della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha previsto all’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001 la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale (fra le tante, v. Cass. n. 21260/2018; Cass. 12358/2017; Cass. n. 11985/2016). La ratio di tale autonomia va ravvisata nella circostanza per cui uno stesso fatto può essere considerato irrilevante da un punto di vista penalistico, eppure, allo stesso tempo, avere una rilevanza disciplinare tale da risultare idoneo a giustificare il licenziamento. 8.1. La principale conseguenza sul piano applicativo di detta regola generale è stata il venir meno della c.d. pregiudizialità penale (Cass. 21260/2018 cit.). L’Amministrazione, infatti, nell’ipotesi in cui venga avviato un procedimento penale sui medesimi fatti di quello disciplinare in corso, non ha più l’obbligo, ma soltanto una mera facoltà, di sospendere il proprio procedimento in attesa di quello giudiziale (Cass.29376/2018). In altri termini, dalla ratioe dalla lettura sistematica dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione siqualifica come un’ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. n. 8410/2018, n.8410; Cass. n. 15353/2012). Sul punto, infatti, va richiamato il principio affermato da questa Corte a sezioni unite, in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema R.G.N. 2589/2017 Pag.di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione - operato nel giudizio penale (v. Cass., Sez. Un., n. 14344/2015; Cass., Sez. Un., n. 23778/2010; Cass., Sez. Un., n. 1120/2000). Il suddetto principio è stato ribadito anche con riguardo all’ambito del pubblico impiego (v. Cass. n. 3659/2021). 8.2. In aggiunta a ciò, l’art. 55-ter, se letto in combinato disposto con l’art. 653 cod. proc. pen., oltre a introdurre nel nostro ordinamento il principio dell’autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale,prevede altresì un meccanismo di raccordo tra questi procedimenti, al fine di regolare possibili conflitti tra i due, pur nella rispettiva autonomia. Ebbene, il meccanismo previsto dal legislatore consiste in un obbligo gravante in capo all’Amministrazione di riaprire, su istanza del lavoratore licenziato, il procedimento disciplinare una volta divenuto irrevocabile l’accertamento penale. Pertanto, stando alla lettera della norma e alle consolidate interpretazioni giurisprudenziali, va escluso che a seguito della sentenza penale la sanzione disciplinare divenga automaticamente illegittima, al punto che l’Amministrazione debba procedere alla sua «revoca», come richiesto dal ricorrente. Ciò in quanto la norma prevede, appunto, un meccanismo di integrazione tra il procedimento penale e quello disciplinare e non di soggezione del secondo rispetto al primo. In sostanza, il meccanismo di raccordo non si realizza nella passiva ricezione, in ambito disciplinare, dell’accertamento penale, ma nell’obbligo –rispettato , stante l’avvenuta riapertura del procedimento disciplinare a seguito della sentenza del Tribunale – in capo all’Amministrazione di una riapertura, su istanza di parte, del procedimento disciplinare, al fine di una nuova valutazione dei fatti storici, arricchita dalle risultanze penalistiche, ma pur sempre autonoma. 8.3. D’altro canto, ai fini dell’accoglimento dei suddetti motivi non può neanche essere richiamata la presunta natura perentoria del termine di riapertura del procedimento disciplinare. Ai sensi dell’art. 55-bis co. 9 - ter del T.U.P.I., infatti, « la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, nondetermina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche R.G.N. 2589/2017 Pag.in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento». La norma in questione è più che mai chiara nel considerare perentori i soli termini relativi alla contestazione dell’addebito e alla conclusione del procedimento, i quali rappresentanoipotesi diverse dal caso in esame. In quest’ultimo, infatti, si verte in una situazione successiva a quella ivi indicata, ossia nella riapertura del procedimento e non nella sua fase costitutiva o conclusiva. Perciò, in virtù della disposizione di cui all’art. 152, comma 1, cod. proc. civ., il termine di 60 giorni previsto dall’art. 55-ter T.U.P.I., non può essere considerato di natura perentoria, in quanto i termini possono essere stabiliti a pena di decadenza “soltanto se la legge lo prevede espressamente”. 8.4. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene di dover confermare la sentenza gravata sulla base, appunto, della ritenuta operatività nel caso di specie del principio dell’autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, residuando in capo all’Amministrazione, nonostante il giudicato penale, il potere di un discrezionale accertamento e di una libera valutazione dei medesimi fatti storici oggetto di quel giudizio. 9. Il terzo motivo è inammissibile. 9.1. Il ricorrente, con questa censura, non sembra aver colto la doppia ratio decidendi sottesa alla sentenza d’appello. Il giudice di secondo grado, infatti, ha motivato il rigetto del ricorso facendo riferimento, da una parte, al principio di autonomia dei procedimenti penali e disciplinari e, dall’altra, all’avvenuto giudicato civile sulla legittimità del licenziamento. Invero, la Corte territoriale, dopo aver statuito in merito alla possibilità di svolgere parallelamente l’accertamento penale e quello disciplinare, ha concluso per l’intangibilità della decisione civile in merito alla legittimità del licenziamento comminato dall’Amministrazione all’odierno ricorrente. Ebbene, la decisione relativa all’insindacabilità del giudicato civile trova il suo antecedente logico, necessario e sufficiente, proprio nell’affermazione della vigenza del principio di autonomia: intanto la decisione civile fa stato, in quanto esiste il principio dell’autonomia fra procedimenti. È tale principio, dunque, che permette al giudice del procedimento disciplinare di non soggiacere alle risultanze penalistiche. Di qui la legittimità dell’accertamento civile e la sua relativa vincolatività. Pertanto, una volta confermata la vigenza e la corretta applicazione al caso di specie del principio in esame, fisiologicamente discende l’irrilevanza della censura proposta dal ricorrente. R.G.N. 2589/2017 Pag.9.2. Infine, a nulla rileva il tentativo del lavoratore di ritenere che il giudizio passato in giudicato e quello oggetto dell’odierno gravame siano, in realtà, sostanzialmente diversi, in virtù tanto della causa petendi, quanto del petitum . L’irrilevanza del motivo si ravvisa, come già visto, nel fatto che la domanda sostanziale è la medesima in entrambi i giudizi, con l’unica differenza del presupposto, ossia la sentenza penale assolutoria. Però, una volta accertata la dipendenza funzionale del motivo riguardante il giudicato penale, rispetto a quello attinente al principio di autonomia, si deduce la non idoneità del diverso presupposto della domanda a fondare un giudizio “sostanzialmente” diverso, stante l’identità delle questioni e dei fatti che ne sono a fondamento. Identità che, per assurdo, il ricorrente invocava nei primi due rilievi, salvo poi rinnegarla nel terzo. 10. Il quarto motivo è infondato a cagione del vizio logico che ne è alla base: la fonte del potere disciplinare, con il quale l’Amministrazione è pervenuta al nuovo licenziamento del 2018, non è rappresentata dal perdurare del rapporto di lavoro - il quale è stato interrotto nel 2007 con un licenziamento dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato -ma dall’istanza presentata dal lavoratore, nel 2016, di riapertura del procedimento disciplinare a seguito della sopravvenuta sentenza penale. Pertanto, l’Amministrazione, in ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 55-terT.U.P.I., ha riaperto il procedimento ed ha concluso nuovamente per il licenziamento, non ritenendo idonee le risultanze penalistiche ad inficiare gli approdi del 2007. Il lavoratore avrebbe avuto diritto al risarcimento del danno, costituito dalle retribuzioni maturate nell’arco di tempo intercorrente tra i due licenziamenti, ma solo se il primo dei due provvedimenti disciplinari fosse stato dichiarato nullo o comunque illegittimo (in questo senso è la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 6055/2008; Cass. 3187/2017). Nel caso in esame, invece, il primo licenziamento è sempre stato dichiarato legittimo, financo con un giudicato civile; pertanto, ritenere la sussistenza di un secondo licenziamento, comminato in ragione di una sopravvenuta sentenza penale, porterebbe, da una parte, a contrastare con il principio del ne bis in idem (in questo senso, Cass. n. 25901/2021 secondo la quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il potere disciplinare validamente esercitato in relazione a determinati fatti, con irrogazione della sanzione espulsiva, non può essere legittimamente rinnovato a seguito del passaggio in giudicato della condanna penale intervenuta per quegli stessi fatti, trovando applicazione il principio generale del ‘ne bis in idem’, parzialmente derogato dall’art. 55-terdel d.lgs. n. 165 del 2001 per i soli casi ivi espressamente previsti, al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l’esito disciplinare, ‘in melius’ o ‘in peius’, alla statuizione penale) e, R.G.N. 2589/2017 Pag.dall’altra, comunque non sarebbe idoneo ad inficiare la legittimità del primo provvedimento. 11. Quanto alla richiesta attinente alla mancata corresponsione del t.f.r. si osserva che si tratta di una domanda, in sé estranea al petitum di causa e che non è veicolata come omessa pronuncia su una domanda. Il ricorrente fa riferimento a tale asserita mancata corresponsione solo per sostenere che il primo licenziamento ha perso efficacia, cosa che non è. 12. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 13. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. 14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] Roma, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus
Sentenza Cassazione n. 12842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris