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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37769/2022

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seguente; ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la idoneità della condotta dell'imputato ad integrare il reato di calunnia, non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti), ne essendo stato dedotto ccin le conclusioni scritte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibte, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente; ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la idoneità della condotta dell'imputato ad integrare il reato di calunnia, non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti), ne essendo stato dedotto ccin le conclusioni scritte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibte, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 37769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris