CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 20085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16972 /20 20 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,[OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. socio beneficiario della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, MATTARELLILUISA in qualità di socio beneficiario della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, tutti rappresentati e difesi in for za di procura speci ale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: Oggetto:credito iva – rimborso– legittimazione- prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (conindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrent i – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la [OSCURATO:PERSONA]. 1882 / 03 / 1 9 depositata in data 1 5 / 10 /201 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , cancellata da registro impresenel 2007, impugnava nel 2013 il diniego di rimborso iva conil quale era negata la restituzione del tributo riferito all'anno 2007a seguito di istanza di presentazione di istanza di rimborso con mancata presentazione del m odello VR per decorso del terminebiennale di cui all'art. 21 del d. L g s. n. 546 del 1992; - i giudici di primo grado accoglievano il ricorso; appellava l'Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia gravata la CTR ha ritenuto inammissibile l'impugnazione d ell' U fficio, in quanto in tale atto introduttivo del giudizio di secondo grado per la prima era stata inserita quale motivodi impugnazione una ragione diversa da quella contenuta nelprovvedimento di diniego espresso, con ciò violando si l'art. 57 del d. L gs. n. 546 del 1992; specificamente, l’Ufficio aveva contestato di difetto di prova del credito chiesto in restituzione, risultandomanchevole la documentazione necessaria; - r icorre a questa Corte l' Ag enzia delle entrate con atto affidato a tremotivi; r esi stono [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società cessatae i soci della stessa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unicocontroricorso, illustrato da memoria; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole della improponibilità originaria della d omanda, ex art. 2495 c.c., 30 comma 1 del d.P.R. n. 633 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del 1972, 19 comma 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 382 c. 3 c.p.c. per avere la CTR pronunciato su una domanda originaria spiegata dal contribuente, in realtà radicalmente e insanabilmente inammissibilein quanto l’istanza di rimborso il cui diniego è stato impugnato è stata avanzata dall’ex liquidatore della società in capoalla quale era maturato il credito d’imposta, società estintasi concancellazione da l registro imprese; - il motivo è in fondato; - in via generale, va senza dubbio ricordato che l'attività del liquidatoreè confinata alla fase di esistenza della società ; nei suoi confrontinon si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa (e opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazionitributarie, l'eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fasedella liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore; - nel presente caso, dalla diligente trascrizione in ricorso per cassazione a pagina 6 dell’atto del ricorso presentato in primo grado, si evince come l’istanza di rimborso sia s tata presentata all'Ufficiodal liquidatore in data 4 a prile 2013 (pag. 6 del ricorso percassazione, terzultima riga); analoga conclusione di trae dalla sentenza impugnata che fa sempre riferimento al ricorso come propostodalla società, non dai soci; - sot to questo profilo, le deduzioni svolte in memoria dalle parti controricorrenti risultano fuori tema, in quanto si concentrano sulla circostanza, qui in fatto non verificatasi, secondo la quale l’Agenziadelle Entrate avrebbe sostenuto, in estrema sintesi, che la presentazione del Modello VR avrebbe assunto requisito costitutivoper la formazione di un atto di diniego (anche tacito) di rimborso poi impugnabile dal contribuente; in altre parole, detto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 adempimento assumerebbe così i connotati di un requisito imprescindibileper l’ottenimento del rimborso; - peraltro, risulta dirimente quanto rilevato nel bilancio finale di liquidazione della società, versato in atti a questa Corte, dove si evince che “il liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA], resta pertanto espressamenteautorizzato ad incassare i crediti tributari risultanti dalbilancio finale di liquidazione e dalla dichiarazione dei redditi Unico2008 e I.V.A. 2008 da presentarsi nei termini di legge, con irelativi interessi maturati e maturandi, e a ripartirli tra i soci nel seguentemodo…”; - tale inequivoco conferimento di mandato attesta la piena legittimazionedel dott. [OSCURATO:PERSONA] a presentare l’istanza di rimborso per conto e nell’interesse dei soci, quantunque erroneamente la CTRindichi nella sua pronuncia come in teressato ed attore ai fini delrimborso la sola società estinta ; - sul punto, la giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimazionedegli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese è invero nota; essa (Cass. Sez. UU., nn. 6070e 6072 del 2013 ) distin gue l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancatala liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai qualiquei diritti o quei beni pertengono, un regime di con titolarità odi comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regimeproprio della contitolarità o della comunione" ; - c iò comporta che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società ; e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 legittimamente in questo caso costoro soci hanno delegato a ciò expressis verbis il liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA] ; in sede processuale poi, come pure risulta dal ricorso di fronte alla CTP prodotto in questa sede di Legittimità, detti soci hanno ritualmente impugnato, unitamente al sopradetto liquidatore, il diniego di rimborso, con ciò provvedendo a sanare nella prima sede processualea ciò idonea ogni possibile vizio (che comunqu e non èdato rilevare ex actis ) riferito al rapporto di rappresentanza; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell’art.57 comma primo e secondo del d. Lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. per avere errone amente la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per novità delleragioni poste a fondamento del gravame; - il motivo è fondato; - invero, al questione relativo al mancato onere della prova del credito da parte dei contribuenti non costituisce, come ritiene la CTR,questione nuova ex art. 57 sopradetto; - ritiene questa Corte infatti ( tra molte, si veda Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 25999 del 02/09/2022) che ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può esercit are la facoltà di controdeduzionedi cui all'art. 23 del d. L gs. n. 546 del 1992 e, quindi,prospettare, senza che si determini vizio di ultra petizione , argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto dell a istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propriadomanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa" (impugnatadal contribuente), quale l'avvis o di accertamento o di liquidazione,o l'irrogazione di una sanzione. Ne consegue che, non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 potendosiattribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente,peraltro, al cd. silenzio - rifiuto, del pari impugnabile) il carattere dell'esaustivi tà, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimentoe gli eventuali provve dimenti adottati; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esamenel rispetto dei principi sopra illustrati; - alla luce dell’accoglimento del mezzo che precede, il terzo motivo è assorbito in quanto divenuto privo di rilevanza ai fini del decidere; p.q.m. accoglieil secondo