CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 2155/2024 depositata il 26/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l’accoglimentodel primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo.Numero registro generale 4986/2025Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 16847/2026Data pubblicazione 29/05/2026A seguito di due verifiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate emetteva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operante nel settore dellavendita all’ingrosso di prodotti non alimentari, avvisi di accertamento sulleannualità 2016, 2017 e 2018, con i quali: 1) venivano contestate detrazionid’imposta su fatture soggettivamente inesistenti in acquisto emesse dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; 2) veniva recuperata l’IVA, in quanto relativa adoperazioni soggettivamente inesistenti, con riferimento alle fatture emessedalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l verso sei società estere ritenutecartiere coinvolte in una frode carosello (la spagnola CASH and [OSCURATO:PERSONA] e la slovena NORTEK D.O.O., entrambe riconducibili a taleMassimo [OSCURATO:PERSONA], la bulgara [OSCURATO:PERSONA] E.O.O.D, la slovacca FMA3s.r.o., la slovena SMEKO D.O.O); 3) venivano contestate cessioni di beni daparte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. senza fattura nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]. Coop.; 4) venivano contestate venditenon tracciate fiscalmente a prezzi sottocosto nello spaccio aziendale suentrambe le annualità (2016 e 2017); 5) veniva irrogata, con riferimentoall’anno d’imposta 2017, la sanzione prevista dall’art. 7, comma 3, del d.lgs.n. 471 del 1997, in relazione ad alcune operazioni in regime di nonimponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972effettuate con la società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la società contribuenteaveva emesso fatture utilizzando il vecchio modello di dichiarazione d’intentiche non prevedeva l’indicazione specifica dell’ammontare del plafond che sivoleva utilizzare negli acquisti non imponibili.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente con separati ricorsi, poi riuniti, accoglieva il ricorsolimitatamente all’IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti e conriferimento alle sanzioni conseguenti alle vendite verso [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate e, con ricorso incidentale, dalla società appellata, ciascuna per laNumero registro generale 4986/2025Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 16847/2026Data pubblicazione 29/05/2026rispettiva soccombenza, accoglieva, in parte, l’appello principale e,integralmente, quello incidentale, compensando le spese di lite.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto difese.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza permotivazione apparente e/o contraddittoria, anche in relazione all’art. 115c.p.c.1.1. Osserva la ricorrente che i giudici di appello hanno confermato ladecisione di primo grado senza chiarire in quali termini siano stati valutatigli elementi e il materiale probatorio fornito dall’ufficio e per quale ragionela società contribuente “supera appena, con gli elementi a proprio supportoesibiti in atti, l’onere della prova che si ribalta a suo carico dopo lericostruzioni e contestazioni mosse dall’Ufficio”.2. Il motivo è fondato.2.1. Va premesso che per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione èapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159/2018 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. n.22232/2016; conf.: Cass. Sez. U. n. 22229/2016, 22230/2016 e22231/2016; i medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez.U. n. 766/2017; Cass. Sez. U. n. 14430/2014 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. n.9557/2018 [p. 3.5.]).Numero registro generale 4986/2025Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 16847/2026Data pubblicazione 29/05/20262.2. Successivamente, questa Corte ha avuto modo di ribadire che “nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U. n.34476/2019; Cass. Sez. U. n. 9558/2018; Cass. Sez. U. n. 336792018).2.3. Dunque, per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata tanto nei casi di suaradicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in formedel tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto,poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili,perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n.8427/2021; Cass. n. 9975/2021).2.4. Va ricordato, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nelNumero registro generale 4986/2025Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 16847/2026Data pubblicazione 29/05/2026"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7aprile 2014 n. 8053).2.5. Nel caso di specie risulta evidente che il decisum (in ordine alla ritenutaillegittimità dell’atto impositivo) non raggiunge la soglia del minimocostituzionale, avendo i giudici di appello dapprima affermato che “l’Ufficioha ricostruito lo schema della frode ed ha portato, a supporto probatorio,molteplici elementi obiettivi e specifici che delineano un quadro probatoriograve e articolato a carico dell’odierna appellata”, per poi aggiungere che“la società [OSCURATO:PERSONA] appare abbia dato appena sufficiente prova di averadottato le misure che le si potevano ragionevolmente richiedere al fine diassicurarsi che le operazioni effettuate non la conducessero a parteciparead una frode fiscale, ma pesa la mancata esibizione dei contratti, ordini,conferme d’ordine, corrispondenza o altra documentazione extracontabileconcernente i rapporti con i soggetti risultati coinvolti nella frode […] laParte appellata contribuente supera appena, con gli elementi a propriosupporto esibiti in atti, l’onere della prova che si ribalta a suo carico dopole ricostruzioni e contestazioni mosse dall’Ufficio. La decisione della CTP vaconfermata sul punto, pur non enfatizzando le ragioni di Parte appellata, sucui sussiste tuttora una limitata e fragile difesa nella sola documentazionecontabile e fiscale obbligatoria esibita in giudizio”.Le suddette affermazioni risultano del tutto apodittiche, non avendo i giudicidi seconde cure spiegato in base a quale percorso logico sono giunti adaffermare che la società contribuente avrebbe assolto all’onere di provarela sua buona fede.Inoltre, tale affermazione si pone in contraddizione e contrasto irriducibilicon l’affermazione contenuta al capoverso precedente, perché non si riescea comprendere come un quadro probatorio “grave e articolato” a caricodell’odierna appellata sia superato da una non meglio specificata difesaNumero registro generale 4986/2025Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 16847/2026Data pubblicazione 29/05/2026“limitata e fragile”, basata sulla sola documentazione contabile e fiscaleobbligatoria, e non anche su contratti, ordini, conferme d’ordine,corrispondenza o altra documentazione extracontabile concernente irapporti con i soggetti risultati coinvolti nella frode.Tale contrasto non può essere superato ricorrendo ad altre parti dellamotivazione e/o al dispositivo.3. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 39, comma 1, lett d) del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.3.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero violato lesuddette disposizioni ritenendo che l’ufficio accertatore abbia adottato unmetodo presuntivo/induttivo a fronte di un impianto contabile regolare,mentre la ricostruzione del magazzino effettuata dai verificatori (e confluitanegli accertamenti relativi agli anni di imposta 2016-2017) è stata condottacorrettamente e secondo i criteri di accertamento di cui all’art. 39, comma1, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui applicazione non richiede ladimostrazione dell’inattendibilità della contabilità o della sua irregolaritàformale.4. Il motivo è fondato.4.1. Con riferimento alle detrazioni d'IVA, questa Corte ha chiarito che,anche nel caso di regolarità formale della contabilità, l'Amministrazione puòdisconoscere la detrazione in ragione di presunzioni semplici basate su datie notizie apprese da terzi o su accertamenti effettuati presso terzi, attesol'ampio potere conoscitivo della posizione fiscale, riconosciuto dalla legge elimitato solo dal rispetto dei diritti costituzionali, con conseguenteinversione dell'onere della prova, essendo il contribuente tenuto a dareprova dell'infondatezza della pretesa erariale (Cass., Sez. V, Sez. 5, n.18232 del 16/09/2016, Rv. 641056-01).Numero registro generale 4986/2025Numero sezionale 3246/2026Numero di raccolta generale 16847/2026Data pubblicazione 29/05/20264.2. Più in generale, questa Corte ha reiteratamente affermato che, in temadi accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittima, a mentedegli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, la rettifica induttiva del redditod'impresa operata in presenza di contabilità formalmente regolare quando,sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art. 2729, primocomma, c.c., possa fondatamente ritenersi che l'entità del reddito dichiaratosi ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regolebasilari della ragionevolezza (ex multis Cass., Sez. V, n. 14364 del30/06/2011, Rv. 617651-01)4.3. Nel caso di specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei suddettiprincipi, in quanto afferma che “la contestazione di presunte cessioni di beninello spaccio aziendale senza emissione della corrispondente certificazionefiscale per l’importo di € 342.596,02 per l’anno 2016 e di € 214.118,50 perl’anno 2017 non trova supporto in quanto non risultano irregolaritàsostanziali tali da consentire di operare metodologie presuntive”, senza,perciò, analizzare il criterio utilizzato dai verificatori in sede di controllo dellecessioni di merce nello spaccio aziendale.5. Pertanto, entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento, conconseguenza cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per un nuovoesame, alla Corte di Giustizia Regionale della Lombardia, in diversacomposizione, che dovrà provvedere anche in merito alle spese. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza, rinviando, per un nuovoesame, alla Corte di Giustizia Regionale della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente