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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27976/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11526/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiLITTA FABIO e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiSALVINI LIVIA e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lazion.862/35/2016 depositata il 18/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 65 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; visto l’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPreside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11526/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiLITTA FABIO e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiSALVINI LIVIA e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lazion.862/35/2016 depositata il 18/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 65 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; visto l’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPreside
Decreto Cassazione n. 27976/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris