CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 16368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16978/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 435/2017 depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con determinazioni dirigenziali nn. 1176/D del 20 luglio 2004 e 2802 del 17 dicembre 2010, la Regione Sardegna imponeva ‒ come a tutti gli altri titolari di concessioni demaniali con finalità turistico- ricreative ‒ alla [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., con sede nel Comune di Cagliari, alla via Poetto n. 10, il pagamento, in aggiunta al canone annuale dovuto allo Stato, il pagamento di un ulteriore importo annuo, qualificato «sovracanone regionale». Gli atti generali regionali di istituzione di detto sovracanone venivano, peraltro, annullati dal TAR Sardegna, con sentenza n. 1122/2012, in considerazione della carenza del necessario presupposto normativo a legittimazione della pretesa impositiva dell’amministrazione regionale. Nella vigenza delle predette determinazioni dirigenziali, SBA corrispondeva alla Regione ‒ a titolo di sovracanone regionale per gli anni dal 2004 al 2012 ‒ la somma complessiva di Euro 472.998,00, della quale chiedeva la restituzione in giudizio, con ricorso al Tribunale di Cagliari ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato il 18 febbraio 2015. Costituitasi in giudizio, la Regione Sardegna eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in via preliminare di merito la parziale prescrizione del credito azionato in giudizio, e deduceva, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea, della quale chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 20 ottobre 2015, il Tribunale respingeva nel merito il ricorso, riconoscendo dovute le somme richieste dalla Regione a titolo di sovracanone. 2. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 435/2017, depositata il 26 maggio 2017, pronunciandosi in via pregiudiziale sull’appello incidentale proposto dalla Regione Sardegna, assorbito l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in materia la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad un solo motivo. La Regione autonoma della Sardegna ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 1.1. Afferma la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., a tenore del quale:«1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: […] b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche […]. 1.2. Invero, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, la società ricorrente non avrebbe «affatto contestato dinanzi al Tribunale l’azione autoritativa della Regione Sardegna», e neppure avrebbe «contestato la concessione demaniale nella parte in cui (art. 4) imponeva il pagamento del sovracanone regionale». La istante avrebbe, per contro, «inteso esclusivamente azionare il proprio diritto soggettivo alla ripetizione delle somme riscosse sine titulo nel corso degli anni dalla Regione Sardegna a titolo di sovracanone, a seguito e per l’effetto della declaratoria di illegittimità da parte del TAR Sardegna non sentenza n. 1122 del 14 dicembre 2012 del medesimo sovracanone e dell’efficacia erga omnes di tale sentenza». E ciò in considerazione della natura generale delle determinazioni regionali nn. 2081/2001, 220/2003, 355/2006 e 229/2010, con le quali il predetto sovracanone regionale era stato imposto a tutti i titolari di concessioni demaniali con finalità turistico - ricreative. L’azione di ripetizione di indebito proposta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. troverebbe la propria causa petendi, non in un accordo ‒ seppure mediato ‒ tra concedente e concessionario, bensì nella «diretta applicazione da parte della Regione della determinazione intedirettoriale n. 2220/D del 29 dicembre 2003, espressamente richiamata dall’art. 4 della concessione». 2. Premesso quanto precede, va osservato che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine allaformazione del giudicato (Cass.S.U. 1599/2022). 3. Nel caso concreto, escluso che il ricorso si presti ad una valutazione pregiudiziale di inammissibilità, nel senso suindicato, è evidente che la materia del contendere della presente controversia è incentrata sulla ripetizione del sovracanone concessorio istituito dalla Regione Sardegna, la cui debenza è stata contestata dalla ricorrente sulla base della pretesa formazione di un giudicato amministrativo estensibile erga omnes, su questione (legittimità della istituzione ed imposizione del sovracanone concessorio da parte della Regione Sardegna, esclusa da TAR Sardegna 1122/2012) sulla quale non risulta che le Sezioni Unite si siano mai pronunciate. Per tali ragioni, la causa va, pertanto, rimessa all'esame del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte Suprema di Cassazione perchè valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in quanto essa presuppone la necessaria soluzione di una questione di giurisdizione non specificamente decisa dalle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. P.Q.M. Rimette la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili. Così de