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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09036/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19093/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (CL), via Kennedy n. 57, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 150, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di mandato a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA]- IRES -IRAP2006.

R.G.

N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAn. 12 5 / 21 /201 3 , depositata il 16 settembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L ’Agenzia delle entrate – Ufficio di Caltanissetta notificava, in data 18gennaio 2009, alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., esercente attività di trasporto merci su strada, avviso di accertamento n. 89103A101090/2008, con il quale– sulla base di rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione emesso a seguito di verifica generale operata dal Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Caltanissetta – accertava nei confronti della suddetta contribuente, per l’anno 2006, l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per € 513.206,00, e quindi un maggior reddito d’impresa imponibile ai fini IRES pari ad € 718.824 ,00 (rispetto a quello dichiarato di € 205.618,00), e d un valore della produzione ai fini IRAP pari ad e 11.000.104,00(rispetto a quello dichiarato di € 10.486.898,00).

Tali componenti positivi di reddito consistevano, in particolare, in titoli finanziari, acquisiti nell’anno 2003 e qualificati come rimanenze finali in incremento rispetto all’esercizio precedente; tali variazioni positive nella consistenza titoli erano quantificate in € 450.000,00 per l’anno 2003, € 111.490,15 nel 2004 ed € 513.205,30 nel 2006, mentre per l’anno 2005 veniva rilevato un decremento di valore per € 142.926,72.

2. Propostodalla contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 224/03/2011, depositata il 9 R.G.

N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] maggio 2011 , lo rigettava, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento in questione.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 125/21/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria il 16 settembre 2013, accoglieva l’appello ed annullava l’avviso di accertamento impugnato, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 el d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia affetta da difetto assoluto di motivazione ovvero da motivazione apparente, per avere pronunciato ultra petita, accogliendo l’appello ed annullando l’atto impositivo sulla R.G.

N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] base di circostanze diverse da quelle fatte valere dalla società contribuente con il ricorso introduttivo in primo grado.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata da motivazione apparente, in quanto i giudici di appello avrebbero illegittimamente ricondotto a ricavi le operazioni su titoli, richiamando impropriamente l’art. 53 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come vigente prima della nuova formulazione e numerazione in art. 85), e motivando come la loro imputazione quale componente di reddito non potesse essere effettuata perché mancante della condizioni essenziale, ricondotta dalla C.T.R. nella loro cessione; circostanza, quest’ultima, mai contestata dall’Ufficio.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso l’ente impositore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 85, comma 1, lett. a) e b), e 92 del d.P.R. n. 917/1986,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che ciò che egli avrebbe assoggettato ad imposizione non era una ipotetica variazione di valore dei titoli avvenuta nell’anno 2003, bensì il valore stesso dei titoli, che alla fine dell’esercizio 2002 non erano presenti nel patrimonio della società, e che invece alla fine dell’esercizio 2003 e negli anni successivi risultavano presenti in tale patrimonio, andando ad incrementare il valore delle rimanenze finali.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce, infine, nullità della sentenza e del procedimento per violazione e R.G.

N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, e contraddittorietà della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, l’Agenzia delle entrate che la C.T.R., pur affermando che i titoli in questione non potessero essere considerati immobilizzazioni finanziarie bensì “attivo circolante”,e dopo avere sostenuto che tale attivo circolante rientrava tra le rimanenze, riteneva tuttavia che tali rimanenze non potessero essere considerate come componenti positivi di reddito.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi, osserva la Corte quanto segue.

7.1. Il primo è infondato.

Sul punto, laricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e/o motivazione apparente, in quanto la C.T.R. avrebbe deciso extra petita partium, e cioè in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto l’atto impositivo sarebbe stato annullato per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso introduttivo in primo grado proposto dalla contribuente.

Dalla premessa del ricorso dell’Ufficio, tuttavia, si evince che la contribuente ave va eccepito, con l’atto di impugnazione dell’avviso di accertamento, l’erronea applicazione degli artt. 92 e 94 del d.P.R. n. 917/1986, in tema di valutazione delle rimanenze, e quindi proprio la valutazione dei titoli finanziari detenuti dalla società come componenti positive di reddito, che è quanto è stato poi affermato dalla C.T.R.

R.G.

N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ritenersi, pertanto, che i giudici d’appello si siano pronunciati nei limiti di quanto dedotto ed eccepito dalla contribuente con il ricorso introduttivo, escludendo la natura di componenti positivi di reddito ai titoli in questione, in quanto non oggetto di cessione.

7.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata – nella parte in cui esclude la natura di componenti positivedi reddito ai titoli non oggetto di cessione -ha un contenuto motivazionale preciso, e quindi, come tale, non può dirsi viziata da motivazione apparente.

7.3. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.

Come già evidenziato in precedenza, con l’avviso di accertamento impugnato l’Ufficio ha accertato un maggior reddito della società per l’anno 2006 per l’importo di € 513.205,30, sulla base dell’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito, consistenti dalla variazione positiva della consistenza di titoli in rimanenza.

Sul punto, va rilevato che la C.T.R. ha escluso la sussistenza di tali componenti positive di reddito, ritenendo applicabile l’art. 53, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, vigente nel 2003 (ora art. 85), ritenendo che solo in caso di cessione i suddetti titoli potessero essere considerati come elementi attivi di reddito, sulla base dei ricavi conseguiti.

L’ufficio accertatore, tuttavia, non ha mai preso in considerazione, ai fini della determinazione del maggior reddito, i ricavi derivanti dalla cessione di titoli, ma ha effettuato il proprio accertamento tenendo conto delle variazioni positive di tali titoli, inseriti nell’attivo circolante e quindi da considerare come rimanenze finali, in base al combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 94, comma 1, R.G.

N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.P.R. n. 917/1986, e in quanto tali concorrenti a formare il reddito di esercizio.

Erroneamente, pertanto, la C.T.R. ha escluso il recupero a tassazione di tale valore incrementale dei titoli, posto che quello che è stato oggetto di imposizione non è il ricavo derivante dalla cessione dei titoli suddetti, ma la variazione in positivo del loro valore.

7.4. All’accoglimento del terzo motivo consegue l’assorbimento del quarto.

8. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al terzo motivo; la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e secondo motivo e dichiara assorbito il quarto.

Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19093/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (CL), via Kennedy n. 57, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 150, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di mandato a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA]- IRES -IRAP2006. R.G. N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAn. 12 5 / 21 /201 3 , depositata il 16 settembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L ’Agenzia delle entrate – Ufficio di Caltanissetta notificava, in data 18gennaio 2009, alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., esercente attività di trasporto merci su strada, avviso di accertamento n. 89103A101090/2008, con il quale– sulla base di rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione emesso a seguito di verifica generale operata dal Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Caltanissetta – accertava nei confronti della suddetta contribuente, per l’anno 2006, l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per € 513.206,00, e quindi un maggior reddito d’impresa imponibile ai fini IRES pari ad € 718.824 ,00 (rispetto a quello dichiarato di € 205.618,00), e d un valore della produzione ai fini IRAP pari ad e 11.000.104,00(rispetto a quello dichiarato di € 10.486.898,00). Tali componenti positivi di reddito consistevano, in particolare, in titoli finanziari, acquisiti nell’anno 2003 e qualificati come rimanenze finali in incremento rispetto all’esercizio precedente; tali variazioni positive nella consistenza titoli erano quantificate in € 450.000,00 per l’anno 2003, € 111.490,15 nel 2004 ed € 513.205,30 nel 2006, mentre per l’anno 2005 veniva rilevato un decremento di valore per € 142.926,72. 2. Propostodalla contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 224/03/2011, depositata il 9 R.G. N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] maggio 2011 , lo rigettava, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento in questione. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 125/21/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria il 16 settembre 2013, accoglieva l’appello ed annullava l’avviso di accertamento impugnato, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 el d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia affetta da difetto assoluto di motivazione ovvero da motivazione apparente, per avere pronunciato ultra petita, accogliendo l’appello ed annullando l’atto impositivo sulla R.G. N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] base di circostanze diverse da quelle fatte valere dalla società contribuente con il ricorso introduttivo in primo grado. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata da motivazione apparente, in quanto i giudici di appello avrebbero illegittimamente ricondotto a ricavi le operazioni su titoli, richiamando impropriamente l’art. 53 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come vigente prima della nuova formulazione e numerazione in art. 85), e motivando come la loro imputazione quale componente di reddito non potesse essere effettuata perché mancante della condizioni essenziale, ricondotta dalla C.T.R. nella loro cessione; circostanza, quest’ultima, mai contestata dall’Ufficio. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso l’ente impositore deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 85, comma 1, lett. a) e b), e 92 del d.P.R. n. 917/1986,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che ciò che egli avrebbe assoggettato ad imposizione non era una ipotetica variazione di valore dei titoli avvenuta nell’anno 2003, bensì il valore stesso dei titoli, che alla fine dell’esercizio 2002 non erano presenti nel patrimonio della società, e che invece alla fine dell’esercizio 2003 e negli anni successivi risultavano presenti in tale patrimonio, andando ad incrementare il valore delle rimanenze finali. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce, infine, nullità della sentenza e del procedimento per violazione e R.G. N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, e contraddittorietà della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Agenzia delle entrate che la C.T.R., pur affermando che i titoli in questione non potessero essere considerati immobilizzazioni finanziarie bensì “attivo circolante”,e dopo avere sostenuto che tale attivo circolante rientrava tra le rimanenze, riteneva tuttavia che tali rimanenze non potessero essere considerate come componenti positivi di reddito. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo è infondato. Sul punto, laricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e/o motivazione apparente, in quanto la C.T.R. avrebbe deciso extra petita partium, e cioè in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto l’atto impositivo sarebbe stato annullato per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso introduttivo in primo grado proposto dalla contribuente. Dalla premessa del ricorso dell’Ufficio, tuttavia, si evince che la contribuente ave va eccepito, con l’atto di impugnazione dell’avviso di accertamento, l’erronea applicazione degli artt. 92 e 94 del d.P.R. n. 917/1986, in tema di valutazione delle rimanenze, e quindi proprio la valutazione dei titoli finanziari detenuti dalla società come componenti positive di reddito, che è quanto è stato poi affermato dalla C.T.R. R.G. N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ritenersi, pertanto, che i giudici d’appello si siano pronunciati nei limiti di quanto dedotto ed eccepito dalla contribuente con il ricorso introduttivo, escludendo la natura di componenti positivi di reddito ai titoli in questione, in quanto non oggetto di cessione. 7.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata – nella parte in cui esclude la natura di componenti positivedi reddito ai titoli non oggetto di cessione -ha un contenuto motivazionale preciso, e quindi, come tale, non può dirsi viziata da motivazione apparente. 7.3. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. Come già evidenziato in precedenza, con l’avviso di accertamento impugnato l’Ufficio ha accertato un maggior reddito della società per l’anno 2006 per l’importo di € 513.205,30, sulla base dell’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito, consistenti dalla variazione positiva della consistenza di titoli in rimanenza. Sul punto, va rilevato che la C.T.R. ha escluso la sussistenza di tali componenti positive di reddito, ritenendo applicabile l’art. 53, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, vigente nel 2003 (ora art. 85), ritenendo che solo in caso di cessione i suddetti titoli potessero essere considerati come elementi attivi di reddito, sulla base dei ricavi conseguiti. L’ufficio accertatore, tuttavia, non ha mai preso in considerazione, ai fini della determinazione del maggior reddito, i ricavi derivanti dalla cessione di titoli, ma ha effettuato il proprio accertamento tenendo conto delle variazioni positive di tali titoli, inseriti nell’attivo circolante e quindi da considerare come rimanenze finali, in base al combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 94, comma 1, R.G. N.19093/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.P.R. n. 917/1986, e in quanto tali concorrenti a formare il reddito di esercizio. Erroneamente, pertanto, la C.T.R. ha escluso il recupero a tassazione di tale valore incrementale dei titoli, posto che quello che è stato oggetto di imposizione non è il ricavo derivante dalla cessione dei titoli suddetti, ma la variazione in positivo del loro valore. 7.4. All’accoglimento del terzo motivo consegue l’assorbimento del quarto. 8. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al terzo motivo; la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e secondo motivo e dichiara assorbito il quarto. Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secon
Sentenza Cassazione n. 09036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris