CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 05982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12393-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 3401 contro [OSCURATO:PERSONA]gRA' SILVAN135,1 eilettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, prenzo lo rwiio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e ' difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 5774/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2015 R.G.N. 10551/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 12.11.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto applicabile all'indebito maturato a carico di [OSCURATO:PERSONA] la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui agli artt. 52, I. n. 88/1989, e 13, I. n. 412/1991, nonostante che in specie si trattasse di indebita percezione di ratei della pensione integrativa spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dell'INPS; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52, I. n. 88/1989, e 13, I. n. 412/1991, per averne la Corte di merito ritenuto l'applicabilità anche agli indebiti maturati a seguito di illegittima fruizione di prestazioni pensionistiche integrative a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dell'INPS; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l'irripetibilità sancita dall'art. 52, I. n. 88/1989, come modificato dall'art. 13, I. n. 412/1991, non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, quali, nella specie, il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di previdenza del personale dell'INPS (così Cass. n. 2506 del 2017); che a non diverse conclusioni induce l'avvenuta soppressione del Fondo di previdenza cit. da parte dell'art. 64, I. n. 144/1999, che, nel porre a carico del bilancio INPS (ancorché con distinta evidenza contabile) le erogazioni del trattamento pensionistico integrativo, ha previsto che esse spettino "in favore degli iscritti di cui al comma 2", atteso che tale disposizione, lungi dal trasformare il trattamento pensionistico integrativo in prestazione assimilabile a quelle erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, come sostenuto da parte controricorrente, ha piuttosto sancito la temporanea ultrattività delle "normative regolamentari" in vigore presso il predetto Fondo, "che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 10 ottobre 1999", per modo che il trattamento integrativo venga corrisposto "in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base" (così espressamente l'art. 64, comma 3, I. n. 144/1999); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]7ONARtO,GT, UDERRIO [OSCURATO:PERSONA] fiacQia [OSCURATO:PERSONA]