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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13187/2026

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tti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026ZAFFARANO GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi/incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo/incidentale -avverso la sentenza n. 3334/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 28/09/2022 R.G.N. 425/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTA1.

Gli odierni ricorrenti (principali e successivi), già dipendenti delCIPE, poi trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi allaPresidenza del Consiglio dei ministri, con differenti profili professionali equalifiche di categoria, adivano il Tribunale lamentando la mancataequiparazione al personale della [OSCURATO:PERSONA] e l’omesso riconoscimento diindennità previste per tale personale e chiedendo di accertare e dichiarareil loro diritto a percepire le differenze retributive e il corretto trattamentocontrattuale e previdenziale.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, contestandol’avversa pretesa in fatto e in diritto.2.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto degli istantiall’inquadramento nei ruoli ordinari della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri dal 18.5.06, con riconoscimento dell’anzianità pregressamaturata, con ogni conseguenza di legge; condannava la [OSCURATO:PERSONA] allacorresponsione delle relative differenze retributive e contributive, con gliaccessori di legge.Numero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/20263.

La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, in riforma della decisione di primogrado, rigettava l’azionata domanda.Riteneva che il criterio di invarianza della spesa previsto dal decretolegge n. 181/06 con specifico riferimento al trasferimento di risorseumane in servizio rappresentava formula che non lascia spazio adinterpretazioni costituzionalmente orientate, in quanto il legislatoreespressamente aveva escluso che dal trasferimento del personale CIPE dalMEF alla PCM, potesse derivare un maggior onere.4.

Il successivo giudizio di Cassazione proposto dai lavoratori siconcludeva con l’accoglimento dei ricorsi nei limiti indicati nellamotivazione, e la cassazione della sentenza impugnata (Cass. n.31087/18), con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese dilegittimità.5.

Il giudizio di rinvio vedeva soccombere la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri.In particolare, la Corte territoriale applicava il principio di dirittoenunciato dal giudice del rinvio favorevole al personale ex CIPE, dandoEvidenziava che tale principio era stato contraddetto e superato dallasuccessiva sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 11677/2022 epreso atto di ciò compensava le spese di lite in ragione dell’incertezzagiurisprudenziale sulla questione, confermata appunto dalla indicatapronuncia della SS.UU.6.

Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti (principali esuccessivi) indicati in epigrafe.7. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito concontroricorso.8.

È pervenuta rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA].9.

I ricorrenti hanno depositato memoria (unica per tutti).Numero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo diquesta Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbonoessere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel casodi ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermorestando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorsosuccessivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., Sez.Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1° giugno 2020, n. 10412; Cass.17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4dicembre 2014, n. 25662).Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incidentale quello successivo proposto dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Sempre in via preliminarmente va osservato che è pervenuto ritualePresidenza del Consiglio controricorrente, a mezzo pec all’indirizzo:[OSCURATO:EMAIL].2.1.

Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia; e lasuddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. algiudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; larinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddettoaccettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essereproduttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass.15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26febbraio 2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testoanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui nonNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicabili) che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loroavvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2010,n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quartocomma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto allaregolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiaral’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.2.2.

Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità quanto aStefania Zecchini.2.3.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmentecompensate, in considerazione del comportamento processuale dellaricorrente.3.

Gli altri ricorrenti (principali e incidentali) denunciano violazione efalsa applicazione degli artt. 91-92 cod. proc. civ., circa il governo spesenel caso di un giudizio articolatosi in più gradi e fasi, pure di legittimità,violazione e distorta applicazione art. 92 cpv. cod. proc. civ. per essersicompensate le spese al di fuori dei casi tipici, pure nel testo ex sentenzaCorte cost. n. 77/2018; omessa valutazione unitaria della soccombenzacon riguardo all’intera fattispecie nonché carenza di congrua motivazionecirca la statuizione di compensazione delle spese per intero.Censurano la statuizione adottata dalla Corte territoriale, in funzione diGiudice del rinvio, di compensazione integrale delle spese di ogni fase dimerito (in appello e rinvio) e di legittimità (cassazione) asseritamenteavvenuta al di fuori delle ipotesi sia tipizzate che discrezionali previste dalCodice e dei casi di compensabilità spese.Assumono il contrasto della statuizione adottata con il principio dellasoccombenza che sarebbe stato eluso e che invece andava considerato inNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026forza di una valutazione unitaria dell’andamento del contenzioso e delrapporto di causalità.Criticano detta statuizione per illogicità ed incoerenza, econtraddittorietà palese, per esser stata adottata dopo che in statuizioneprincipale (rigetto appello) si era dato atto di doversi attenere alla“rigorosa applicazione” dei principi di diritto enunciati da Cassazione, alcontempo violando e/o eludendo il compito demandatole di liquidare purele spese della fase di legittimità.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Si osserva innanzitutto che il giudizio di rinvio conseguente acassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovoprocedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario daritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole delprocesso, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla leggeprocessuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimentodi primo grado (v.

Cass. 11 novembre 2019, n. 29125; Cass. 26 aprile2017, n. 10213; Cass. 19 gennaio 2017, n. 1301).3.3.

Nel caso in esame, avuto riguardo all’epoca dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado (2008) e non di quello riassuntivo dopo il rinviodalla cassazione, trova applicazione il disposto dell’art. 92 cod. proc. civ.nella formulazione - successiva alla legge 28 dicembre 2005, n. 263 maanteriore all’ulteriore modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n.69, secondo cui la compensazione poteva essere disposta per «giustimotivi, esplicitamente indicati nella motivazione».3.4.

Nella ricerca della corretta esegesi di tale locuzione (nonché diquella omologa, ancorché maggiormente pregnante, di «gravi edeccezionali ragioni» introdotta dalla legge n. 69 del 2009), questa Corte èoramai ferma nel ritenere che i «giusti motivi» legittimanti lacompensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento,devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversiadecisa, talché non possono essere espressi con una formula generica oNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026apodittica inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo, Cass.25 settembre 2017, n. 22310; Cass. 14 luglio 2016, n. 14411) oppurerisolversi in ragioni illogiche, inconferenti o erronee, altrimenticonfigurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede dilegittimità (ex plurimis, Cass. 9 marzo 2017, n. 6059; Cass. 31 maggio2016, n. 11222; Cass. 17 maggio 2012, n. 7763).3.5.

Questa regola è stata correttamente applicata nel giudizio dirinvio dalla Corte territoriale, la quale, quanto alle spese dei gradisuccessivi al primo (compreso quello di legittimità e del giudizio di rinvio)ha ravvisato i suddetti «giusti motivi» nella «incertezza giurisprudenzialesul punto, confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite sopraricordata».

Il fatto che le sopravvenute SS.UU. non potessero incideresulla vicenda in esame (per la preclusione del principio di diritto enunciatoin sede rescindete) non toglie nulla alla obiettiva incertezzagiurisprudenziale della questione, ma anzi la valorizza.Può ricordarsi che, come questa Corte, ha già affermato a normadell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio didiritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, conconseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussionequestioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione,e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessaCorte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinviosindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (v.,ex aliis, Cass., n. 26545 del 2024, n. 29879 del 2023, n. 7091 del 2022,Cass. n. 20887 del 2018; si v. anche Cass. n. 21006 del 2005).Tanto non preclude, però, là dove tale principio di diritto (fisso per ilgiudizio di rinvio, ma solo per questo) sia stato, poi superato, unavalutazione, ai fini della regolamentazione delle spese, in termini dicontrovertibilità ed incertezza della relativa questione.3.6.

Né fondatamente i ricorrenti sostengono che la pronunciarescindente n. 31087/2018, avrebbe rimesso al giudice del rinvio laNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione delle spese circa il mero quantum e non anche in ordine all’andelle stesse, poiché la rimessione al giudice del rinvio abbraccia ognideterminazione in ordine alle spese processuali all’esito di una valutazioneglobale della controversia (principio quest’ultimo, peraltro, richiamatodagli stessi ricorrenti).3.7.

Si consideri, infine, che in tema di regolamento delle speseprocessuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertareche non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possonoessere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula datale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito lavalutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi diconcorso di altri giusti motivi (ex multis, Cass. 2 aprile 2019, n. 9063).Peraltro, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causasia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicatoall'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio edal loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento aciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito globale della lite, puòlegittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosanel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., Sez. 2.Ordinanza n. 4818 del 2026, che richiama Sez.

U, Ordinanza n. 32906 del08/11/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).3.8.

Da tanto consegue che il ricorso principale e quello incidentaledevono essere rigettati.3.9.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.4.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.Numero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/202613, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (per tutti i ricorrenti, fattaeccezione per la rinunciante [OSCURATO:PERSONA]).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità quanto a StefaniaZecchini e compensa le relative spese; rigetta il ricorso principale e quelloincidentale; condanna i ricorrenti principali e incidentali al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti principali e incidentali (fatta eccezione per StefaniaZecchini), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026ZAFFARANO GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi/incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente al ricorso successivo/incidentale -avverso la sentenza n. 3334/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 28/09/2022 R.G.N. 425/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTA1. Gli odierni ricorrenti (principali e successivi), già dipendenti delCIPE, poi trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi allaPresidenza del Consiglio dei ministri, con differenti profili professionali equalifiche di categoria, adivano il Tribunale lamentando la mancataequiparazione al personale della [OSCURATO:PERSONA] e l’omesso riconoscimento diindennità previste per tale personale e chiedendo di accertare e dichiarareil loro diritto a percepire le differenze retributive e il corretto trattamentocontrattuale e previdenziale.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, contestandol’avversa pretesa in fatto e in diritto.2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto degli istantiall’inquadramento nei ruoli ordinari della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri dal 18.5.06, con riconoscimento dell’anzianità pregressamaturata, con ogni conseguenza di legge; condannava la [OSCURATO:PERSONA] allacorresponsione delle relative differenze retributive e contributive, con gliaccessori di legge.Numero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/20263. La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, in riforma della decisione di primogrado, rigettava l’azionata domanda.Riteneva che il criterio di invarianza della spesa previsto dal decretolegge n. 181/06 con specifico riferimento al trasferimento di risorseumane in servizio rappresentava formula che non lascia spazio adinterpretazioni costituzionalmente orientate, in quanto il legislatoreespressamente aveva escluso che dal trasferimento del personale CIPE dalMEF alla PCM, potesse derivare un maggior onere.4. Il successivo giudizio di Cassazione proposto dai lavoratori siconcludeva con l’accoglimento dei ricorsi nei limiti indicati nellamotivazione, e la cassazione della sentenza impugnata (Cass. n.31087/18), con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese dilegittimità.5. Il giudizio di rinvio vedeva soccombere la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri.In particolare, la Corte territoriale applicava il principio di dirittoenunciato dal giudice del rinvio favorevole al personale ex CIPE, dandoEvidenziava che tale principio era stato contraddetto e superato dallasuccessiva sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 11677/2022 epreso atto di ciò compensava le spese di lite in ragione dell’incertezzagiurisprudenziale sulla questione, confermata appunto dalla indicatapronuncia della SS.UU.6. Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti (principali esuccessivi) indicati in epigrafe.7. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito concontroricorso.8. È pervenuta rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA].9. I ricorrenti hanno depositato memoria (unica per tutti).Numero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo diquesta Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbonoessere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel casodi ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermorestando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorsosuccessivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., Sez.Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1° giugno 2020, n. 10412; Cass.17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4dicembre 2014, n. 25662).Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incidentale quello successivo proposto dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Sempre in via preliminarmente va osservato che è pervenuto ritualePresidenza del Consiglio controricorrente, a mezzo pec all’indirizzo:[OSCURATO:EMAIL].2.1. Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia; e lasuddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. algiudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; larinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddettoaccettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essereproduttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass.15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26febbraio 2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testoanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui nonNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicabili) che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loroavvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010,n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quartocomma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto allaregolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiaral’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.2.2. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità quanto aStefania Zecchini.2.3. Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmentecompensate, in considerazione del comportamento processuale dellaricorrente.3. Gli altri ricorrenti (principali e incidentali) denunciano violazione efalsa applicazione degli artt. 91-92 cod. proc. civ., circa il governo spesenel caso di un giudizio articolatosi in più gradi e fasi, pure di legittimità,violazione e distorta applicazione art. 92 cpv. cod. proc. civ. per essersicompensate le spese al di fuori dei casi tipici, pure nel testo ex sentenzaCorte cost. n. 77/2018; omessa valutazione unitaria della soccombenzacon riguardo all’intera fattispecie nonché carenza di congrua motivazionecirca la statuizione di compensazione delle spese per intero.Censurano la statuizione adottata dalla Corte territoriale, in funzione diGiudice del rinvio, di compensazione integrale delle spese di ogni fase dimerito (in appello e rinvio) e di legittimità (cassazione) asseritamenteavvenuta al di fuori delle ipotesi sia tipizzate che discrezionali previste dalCodice e dei casi di compensabilità spese.Assumono il contrasto della statuizione adottata con il principio dellasoccombenza che sarebbe stato eluso e che invece andava considerato inNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026forza di una valutazione unitaria dell’andamento del contenzioso e delrapporto di causalità.Criticano detta statuizione per illogicità ed incoerenza, econtraddittorietà palese, per esser stata adottata dopo che in statuizioneprincipale (rigetto appello) si era dato atto di doversi attenere alla“rigorosa applicazione” dei principi di diritto enunciati da Cassazione, alcontempo violando e/o eludendo il compito demandatole di liquidare purele spese della fase di legittimità.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Si osserva innanzitutto che il giudizio di rinvio conseguente acassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovoprocedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario daritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole delprocesso, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla leggeprocessuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimentodi primo grado (v. Cass. 11 novembre 2019, n. 29125; Cass. 26 aprile2017, n. 10213; Cass. 19 gennaio 2017, n. 1301).3.3. Nel caso in esame, avuto riguardo all’epoca dell’atto introduttivodel giudizio di primo grado (2008) e non di quello riassuntivo dopo il rinviodalla cassazione, trova applicazione il disposto dell’art. 92 cod. proc. civ.nella formulazione - successiva alla legge 28 dicembre 2005, n. 263 maanteriore all’ulteriore modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n.69, secondo cui la compensazione poteva essere disposta per «giustimotivi, esplicitamente indicati nella motivazione».3.4. Nella ricerca della corretta esegesi di tale locuzione (nonché diquella omologa, ancorché maggiormente pregnante, di «gravi edeccezionali ragioni» introdotta dalla legge n. 69 del 2009), questa Corte èoramai ferma nel ritenere che i «giusti motivi» legittimanti lacompensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento,devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversiadecisa, talché non possono essere espressi con una formula generica oNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026apodittica inidonea a consentire il necessario controllo (da ultimo, Cass.25 settembre 2017, n. 22310; Cass. 14 luglio 2016, n. 14411) oppurerisolversi in ragioni illogiche, inconferenti o erronee, altrimenticonfigurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede dilegittimità (ex plurimis, Cass. 9 marzo 2017, n. 6059; Cass. 31 maggio2016, n. 11222; Cass. 17 maggio 2012, n. 7763).3.5. Questa regola è stata correttamente applicata nel giudizio dirinvio dalla Corte territoriale, la quale, quanto alle spese dei gradisuccessivi al primo (compreso quello di legittimità e del giudizio di rinvio)ha ravvisato i suddetti «giusti motivi» nella «incertezza giurisprudenzialesul punto, confermata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite sopraricordata». Il fatto che le sopravvenute SS.UU. non potessero incideresulla vicenda in esame (per la preclusione del principio di diritto enunciatoin sede rescindete) non toglie nulla alla obiettiva incertezzagiurisprudenziale della questione, ma anzi la valorizza.Può ricordarsi che, come questa Corte, ha già affermato a normadell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio didiritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, conconseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussionequestioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione,e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessaCorte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinviosindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (v.,ex aliis, Cass., n. 26545 del 2024, n. 29879 del 2023, n. 7091 del 2022,Cass. n. 20887 del 2018; si v. anche Cass. n. 21006 del 2005).Tanto non preclude, però, là dove tale principio di diritto (fisso per ilgiudizio di rinvio, ma solo per questo) sia stato, poi superato, unavalutazione, ai fini della regolamentazione delle spese, in termini dicontrovertibilità ed incertezza della relativa questione.3.6. Né fondatamente i ricorrenti sostengono che la pronunciarescindente n. 31087/2018, avrebbe rimesso al giudice del rinvio laNumero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione delle spese circa il mero quantum e non anche in ordine all’andelle stesse, poiché la rimessione al giudice del rinvio abbraccia ognideterminazione in ordine alle spese processuali all’esito di una valutazioneglobale della controversia (principio quest’ultimo, peraltro, richiamatodagli stessi ricorrenti).3.7. Si consideri, infine, che in tema di regolamento delle speseprocessuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertareche non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possonoessere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula datale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito lavalutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi diconcorso di altri giusti motivi (ex multis, Cass. 2 aprile 2019, n. 9063).Peraltro, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causasia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicatoall'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio edal loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento aciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito globale della lite, puòlegittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosanel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., Sez. 2.Ordinanza n. 4818 del 2026, che richiama Sez. U, Ordinanza n. 32906 del08/11/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).3.8. Da tanto consegue che il ricorso principale e quello incidentaledevono essere rigettati.3.9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.Numero registro generale 28895/2022Numero sezionale 1143/2026Numero di raccolta generale 13187/2026Data pubblicazione 07/05/202613, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (per tutti i ricorrenti, fattaeccezione per la rinunciante [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità quanto a StefaniaZecchini e compensa le relative spese; rigetta il ricorso principale e quelloincidentale; condanna i ricorrenti principali e incidentali al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti principali e incidentali (fatta eccezione per StefaniaZecchini), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 13187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris