CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0471970 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26/10/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. St. Ischia del 3 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando 2.1. con il primo motivo, violazione di legge in riferimento alla norma incriminatrice contestata, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto sulla base di accertamenti meramente induttivi; 2.2. con il secondo motivo, violazione di legge in riferimento all'articolo 157 cod. pen., essendo alla data della pronuncia della sentenza di condanna il reato estinto per prescrizione; 2.3. con il terzo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento all'articolo 133 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura riproduce pedissequamente analogo motivo di appello, debitamente respinto dal giudice di secondo grado. La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, che ha confermato la decisione resa in primo grado, la quale aveva accertato che la società amministrata dal Calise (GSI) aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale su IVA e redditi relativa all'anno 2011, con evasione di imposte pari a 305.583 euro. La teste Barone, funzionaria dell'Agenzia delle entrate, ha precisato che era emerso nel corso di una verifica che la GSI aveva emesso fatture nei confronti di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], per un totale di quasi 2 mm n di euro. A seguito della contestazione, il Calise avanzava domanda di accertamento con adesione, che tuttavia non coltivava. La Corte territoriale precisa che gli accertamenti compiuti in sede fiscale (es soprattutto il PVC) sono pienamente utilizzabili e liberamente valutabili in sede penale, soprattutto ove corredati, come nel caso di specie, da precisi riscontri documentali (quali le fatture emesse dalla società del Calise). Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Emerge infatti dagli atti a disposizione (v. relativo verbale di udienza) della Corte che in data 2 maggio 2022 la Corte di appello ha rinviato il processo per consentire alla difesa di replicare alle conclusioni del P.G.. Secondo il costante orientamento della Corte, qualora venga disposto un rinvio su richiesta delle parti sussiste una ipotesi di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 45126 del 22/10/2021, Campanile, Rv. 282219 - 01; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561; Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, Flammia e altro, Rv. 270539; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio e altro, Rv. 266469; Sez. 5, n. 25444 del 23/05/2014, Zandomenichi e altri, Rv. 260414; Sez. 4 n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini e altro, Rv. 237877; Sez. 1, n. 7337 del 21/12/2006 - dep. 2007, Volpe e altri, Rv. 235711). Alla data del rinvio il termine di prescrizione massima non era ancora decorso. 4. Il terzo motivo, relativo alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., è inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso di specie, la Corte di appello precisa che la pena è stata irrogata in misura molto prossima al minimo edittale, ritenendo congruo, in ragione dell'importo della somma non versata, tale scostamento. Tale motivazione appare pienamente soddisfare i requisiti minimi di motivazione dianzi evidenziati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass