CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 06203/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 160/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33664/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03WS5ZS) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero presso il medesimo tribunale di emettere decreto di giudizio immediato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pisa denunciando l'abnormità del rigetto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6203/2026 Roma, lì, 16/02/2026 Il ricorrente ha premesso che il [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in flagranza per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen., ma il PM lo aveva presentato all'udienza di convalida, contestandogli anche i delitti di cui agli artt. 648 e 368 cod. pen., chiedendo che lo stesso, previa acquisizione del suo consenso, venisse processato con rito direttissimo anche per tali ulteriori illeciti. Convalidato l'arresto, l'imputato non aveva prestato il consenso, e il Tribunale, in composizione monocratica, aveva quindi restituito gli atti al PM per i due delitti per i quali non vi erano i presupposti del rito speciale. Il PM aveva quindi chiesto al G.i.p. in sede di emettere decreto di giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 648 e 368 cod. pen. ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza rilevando che l'imputato non era stato sottoposto ad interrogatorio su tali ulteriori reati, non potendo valere a tal fine quello effettuato all'udienza di convalida dell'arresto. Il ricorrente deduce che il G.i.p. sarebbe incorso in violazione di legge penale e processuale, adottando un provvedimento avulso dal sistema e dunque abnorme. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Questa Corte ha costantemente affermato che avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen., con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non è prevista alcuna forma di impugnazione; pertanto, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 4782 del 27/10/1994, Buggea, Rv. 200017 – 01). Si è altresì più volte ribadito che il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non presenta i caratteri dell'abnormità, sia perché il potere di rigetto rientra nello schema procedimentale previsto dal codice di procedura penale, sia perché, in ogni caso, non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale (potendo l'azione penale essere esercitata nelle forme ordinarie); sicché, neppure sotto tale profilo, il suddetto provvedimento è ricorribile per cassazione (Sez. 2, n. 40093 del 02/10/2001, Kiciu, Rv. 220322– 01; Sez. 2, n. 33737 del 06/05/2014, F., Rv. 259818–01; più di recente, seppur con riferimento al procedimento minorile Sez. 5, n. 20236 del 06/05/2025, P., Rv. 288135–01). Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]