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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21156/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui ancora rileva, l'affermazione di responsabilità del medesimo per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che i quattro motivi in cui si articola il ricorso - ribaditi nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili: - che le doglianze proposte, con il primo ed il secondo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, nel contestare la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente reitera censure in fatto insindacabilmente confutate; - che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si contesta il diniego della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione della pena, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, avendo la Corte territoriale reso, sui punti censurati, analitica e non irragionevole motivazione (V. in particolare i punti relativi ai criteri di valutazione dell'attenuante ed il riferimento alla pena base prossima al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui ancora rileva, l'affermazione di responsabilità del medesimo per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che i quattro motivi in cui si articola il ricorso - ribaditi nella memoria trasmessa per l'odierna udienza - con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili: - che le doglianze proposte, con il primo ed il secondo motivo, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, nel contestare la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente reitera censure in fatto insindacabilmente confutate; - che il terzo ed il quarto motivo, con i quali si contesta il diniego della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e la determinazione della pena, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, avendo la Corte territoriale reso, sui punti censurati, analitica e non irragionevole motivazione (V. in particolare i punti relativi ai criteri di valutazione dell'attenuante ed il riferimento alla pena base prossima al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris