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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 27323/2023

Testo disponibile della fonte

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2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5971 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo di Roma soc. coop., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante; intimate nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.6014/2018depositata il 27 settembre 2018 del la Corte di appello di Roma.

Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ini ha agito in giudizio deducendo di aver acquistato con contratto a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] un appartamento con posto auto e cantina in Roma; ha rilevato che la venditrice Laura F elicetti avev a assunto l'obbligo di provvedere all'estinzione anticipata del mutuoa suo tempo contratto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di ottenere dalla banca stessa il consenso alla cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia di questo.

Le parti― ha spiegato l’attrice ― avevano stabilito che il prezzo di acquisto dell'immobile, pattuito in euro 200.000,00, sarebbe stato corrisposto alla venditrice mediante una rimessa eseguita dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma soc. coop., con cui la stessa Baldaccini aveva concluso ilmutuo finalizzato all'acquisto, e che, attua tosi il pagamento, l'ipoteca non era stata cancellata.

L’attrice ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale d i [OSCURATO:PERSONA], deducendone la responsabilità per inadempimento all'obbligo assunto,Banca di [OSCURATO:PERSONA] , lamentando che la stessa avesse disposto l'ordine di bonifico in favore della predetta Felicetti senza che fosse stata preventivamente cancellata l'ipoteca, e il notaio Torina, cui è stato imputatodi non aver curato la cancellazione , secondo quanto previsto dal contratto di mutuo. [OSCURATO:PERSONA] è restata contumace mentre Banca di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto della domanda attrice ; ha domandato, inoltre, d i essere manlevata dall'altra convenuta e da [OSCURATO:PERSONA].p.a., di cui ha chiestoe ottenuto la chiamata in causa.

Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del danno occorso per la mancatacancellazione dell'iscrizione ipotecaria fo sse da imputare sia a LauraFelicetti che a Banca di [OSCURATO:PERSONA], e ciò in forza Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 di distinti impegni dallestesse assunti nei confronti diMarzia Baldaccini.

Ha quindi reputatoche le predette convenute fosseroobbligate a tenere indenne l'attrice dalle conseguenze della mancata estinzione del mutuo e le ha condannate, insolido, a v ersare quanto necessario a tal fine .

2. ― Banca di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo gradolamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2018, ha respinto il gravame e condannato l'appellante alla rifusione delle spese in favoredell'unica appellata che si era costituita, vale a dire il notaio SimonettaTorina.

3. ― R icorre per c assazione, con sei motivi di impugnazione , Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La banca ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. .

Si deduce che la domanda di manleva nell'ambito dei rapporti tra condebitori solidali non può essere mai definita a vendo riguardo all'accoglimento della domanda principale dell'attore di condanna solidale dei condebitori.

Si spiega che le due domande non sono suscettibili di reciproco assorbimento e che l'accoglimento della domanda di condanna de i coobbligati rende « attuale e d imprescindibile» la pronuncia sulla seconda.

Secondo motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1299, 1218 ss., 1175e 1379 c.c..

Lamenta la ricorrente che la Corte di appello abbia omesso di rilevare come [OSCURATO:PERSONA] si fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte ed abbia tenuto condotte contrarie ai principi di buona fede; si rileva, infatti,che la stessa si era resa responsabile di un raggiro ai danni della banca,avendo impartito alla stessaprecise indicazioni, quanto al le modalità di accreditamento Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 della somma mutuata e alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull’immobile,ericevuto l'importo di euro 120.874,38 s enza provvedere alla cancellazione dell'ipoteca.

Sostiene quindi l'odierna istante che la Corte del merito avrebbe dovuto accogliere la propria domanda subordinata di manleva, essendosi [OSCURATO:PERSONA] appropriata della predetta somma di euro 120.874,38,distraendola dal conto della stessa indicato,senza utilizzarla per l'estinzione della garanzia che g ravava sul cespite.

D educe che tale accoglimento trovava fondamento nella disciplina dei rapporti interni tra coobbligati solidali desumibile dagli artt. 1298 e 1299 c.c. e che, in conseguenza, la venditrice avrebbe dovuto essere condannata a rivalere essa banca quantomeno del 50% dell’importo dalla medesimaversato a [OSCURATO:PERSONA].

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, comma 2, c.c., 1362 e 1363 c.c.

Si deduce che la Corte di appello avrebbe « considerato il rapporto di mandato che la legava alla acquirenteBaldaccini in maniera atomistica, considerandolo del tutto avulso dalla più complessa operazione negoziale nel quale quel rapporto documentalmente si inseriva». [OSCURATO:PERSONA] del gravameavrebbe inoltre omesso l'applicazione del criterio ermeneutico che impone di leggerele singole clausole del contratto l’una attraverso l'altra: si deduce che se la banca si era impegnata con la mutuataria Baldaccini ad estinguerela prima ipoteca, [OSCURATO:PERSONA] risultava essersi obbligat a c on la stessa ricorrente « a d utilizzare la somma di euro 120.874,38 proprio per soddisfare la prima mutuante».

Quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Assume la banca ricorrente che la Corte di merito avrebbeimpropriamente trascurato e ritenuto prive di conseguenze le condotteingannevoli e distrattive poste in essere da LauraFelicetti.

Quinto motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 2033 c.c..Si deduce, in sintesi, che la venditrice Felicetti aveva definito Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 le modalità per l'accredito di parte del prezzoindicando il terzo nei cui confronti la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita a norma dell’art. 1188 c.c..

In conseguenza , ad avviso della ricorrente , la pretesa restitutoria doveva rivolgersial creditore, non al terzo , il quale era restatoestraneo al rapporto tra solvens e accipiens.

Sesto motivo: violazione e falsa applicazionedegli artt. 167 e 345 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014.

La ricorrente reputa ingiustificata lapropria condanna alle spese processuali sostenute dal notaio SimonettaTorinae rileva che, in ogni caso, non avrebbero potuto essere liquidate le spese relative alla fase decisoria,alla quale la detta parte non aveva neppure partecipato.

2. ― Il primo motivo di ricorso è infondato .

La ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla domanda di manleva, ma la Corte di appello ha di fatto reso una statuizione sul punto: nel negare che il Tribunale fossea sua volta incorso ne l vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr. s ubi to infra , sub 3) , ha interpretato la decisione di primo grado individuando nella stessa un a pronuncia di rigetto della domanda di manleva.

3. ― E’ invece fondato il secondo mezzo .

Con l’unico motivo di appellola banca ricorrente aveva lamentato l'omessa pronunciadel Tribunale quanto alla domanda di manleva da essa svolta bei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte distrettuale, come appena detto, ha osservato che il Giudice di primo grado aveva implicitamente respinto la detta domanda: ha rammentato che il Tribunale aveva ritenuto la banca responsabileper non aver rispettato il mandato conferito le da [OSCURATO:PERSONA], il quale era inequivoco, «con la conseguenza che non [poteva] imputarsi alla F elicetti alcun comportamento ( neppure precisato dall'appellante) idoneo a indurre in errore laBanca di [OSCURATO:PERSONA]».A questa ricostruzione, che la Corte di appello ha nell a sostanza condiviso e fatto propria, segue, nella sentenza impugnata, Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 una verifica quanto alla sussistenza delle condizioni della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ingiustificato arricchimento.

E’ osservato come il risparmio di spesa in cui può consistere l'arricchimento debba essere privo di causa giustificativa: nella fattispecie, invece, l'esborso che la banca aveva sostenuto trovava ragione nel mandato dell’appellata Baldaccini alla stessa banca e«[integrava] il risarcimento del danno in favore dellaBaldaccini per inadempimento della banca».

Il Tribunale ― si legge ancora nella sentenza ― aveva peraltro implicitamente escluso che la negligenza fosse frutto di un errore indottoda [OSCURATO:PERSONA] e il destinatario della somma risultava essere un soggetto terzo,vale a dire [OSCURATO:PERSONA], cointestatario del mutuo e titolare del conto su cui la somma era stata accreditata; ad avviso della Corte distrettuale era esperibile l’azionedi cui all’art. 2033 c.c., il che escludeva l'applicabilità dell’art. 2041 c.c..

La decisione vertente sull’azione di regresso risulta dunque fondata sul rilievo per cui lacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] non potevaaver indotto in errore la banca.

Ora, il diritto di regresso previsto dall’art. 1299 c.c.ha il proprio fondamento nel principio per cui tra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni.E’ la solidarietà tra i condebitori, che sono tenuti per l’intero, ad esigere il riequ i librio interno del carico della prestazione, impedendo che taluno dei coobbligati si arricchisca ingiustificatamente a spese dell’altro: a spese, cioè, del condebitoreche ha adempiutoper l’intero, o comunque (cfr. a d es. di recente Cass. 27 agosto 2018, n. 21197)per una parte superiore alla sua quota.

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione (Cass.19 gennaio 1984, n. 459; cfr. pure Cass. 7 dicembre 1998, n. 12366).

A fronte di ciò, ove si prospetti un concorso di responsabilità di Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 più soggetti, inadempienti, in forza di titoli diversi,nei confronti di altro soggetto, non rileva, evidentemente, che la condotta posta in essere da quello nei cui confronti sia esercitato il regresso sia restata priva di efficienza causale rispetto all’inadempimento dell’altro.

Conta, invece, chel’obbligazione risarcitoria nascente dai distinti inadempimenti che hanno concorso a determinare il danno abbia natura solidale, giacché a una tale natura del vincolo è associato l’effetto della divisione dell’obbligazione tra i coobbligati(effetto che, in termini generali, non si produce allorché l’obbligazione sia stata contr atta nell ’esclusivo interesse di uno dei condebitori, giusta l’art. 1298, comma 1, c.c.: ma questo è un profilo rimasto estraneo alla controversia ) .

Sicché, essendosiappurato che la banca e [OSCURATO:PERSONA] avevano mancato di eseguire con diligenza le prestazioni cui erano rispettivamente tenute nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] (prestazioni convergenti nel risultato consistente nella cancellazione dell’iscrizione ipotecaria)ed essendo stataconseguentemente dispost a la condanna solidale della medesime al risarcimento del danno ( risarcimento commisurato alla somma necessaria per l’estinzione del mutuo), doveva prendersi atto che, in ragione del pagamento posto in essere dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] e del venir meno dell ’ obbligazione risarcitoria cui questa era tenutainsieme all’odierna intimata, il diritto di regresso non poteva essere escluso.

Oltretutto, nel valorizzare l’efficienza causale della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nell’inadempimento della banca, e nell’assumere che detta efficienza causalerisultava essere insussistente, la Corte di merito si pone in contrasto con un accertamento , passato in giudicato, contenuto nella sentenza d i primo grado .

Il Tribunale ha infatti riconosciutola responsabilità della venditrice e ha affermato che detta responsabilità dipendeva dall’inadempimento della stessa Felicetti all’impegno da leicontratto con l’acquirente Baldaccini: non dall’aver la detta intimata agevolato il diverso inadempimento in cui era incorso Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 l’istituto di credito.

O ve il Tribunale avesse conferito centralità alla questione circa l’agevolazione della condotta dannosa della banca e avesse reputato taleagevolazione in fatto inesistente (come asserito dalla Corte di appello), esso non avrebbe dovuto condannare [OSCURATO:PERSONA]: ma la sentenza di primo gradoreca una statuizione di segno esattamenteopposto.

Il rigetto della domanda di manleva non poteva quindi legittimamente fondarsi sul rilievo che la Corte di appello riferisce alla sentenza di primo grado(l’avere il Tribunale implicitamente respinto detta domanda).

4. ― L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, del quarto e del quinto, vertenti sul rigetto della domanda di manleva.

5. ― Il sesto motivo investe invece la statuizio ne di condanna alle spese in favore del notaioTorina.

La Corte di appello ha basato la decisione in punto di spese sul principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ove l'impugnazione nel merito debba essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata(Cass. 14 aprile 2016, n. 7401; Cass.2 febbraio 2006, n. 2270) e sul rilievo per cui le difese del professionista erano state svolte allo scopo di contrastare eventuali impugnazioni incidentali che, però,non erano state formulate.

Anche tale motivo rimane assorbito, in quanto lo scrutinio di esso rimane condizionato dall'individuazione della parte che sarà ritenuta soccombente sul capo di domanda relativo alla manleva , avendo riguardo alla regula iuris testérichiamata.

6. ― In conclusione, va respinto il primo motivo , va accolto il secondoe devono dichiararsi assorbiti i restanti.

Sez.

I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Roma che statuirà in diversa composizionee deciderà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo , rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5971 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo di Roma soc. coop., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante; intimate nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.6014/2018depositata il 27 settembre 2018 del la Corte di appello di Roma. Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ini ha agito in giudizio deducendo di aver acquistato con contratto a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] un appartamento con posto auto e cantina in Roma; ha rilevato che la venditrice Laura F elicetti avev a assunto l'obbligo di provvedere all'estinzione anticipata del mutuoa suo tempo contratto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di ottenere dalla banca stessa il consenso alla cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia di questo. Le parti― ha spiegato l’attrice ― avevano stabilito che il prezzo di acquisto dell'immobile, pattuito in euro 200.000,00, sarebbe stato corrisposto alla venditrice mediante una rimessa eseguita dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma soc. coop., con cui la stessa Baldaccini aveva concluso ilmutuo finalizzato all'acquisto, e che, attua tosi il pagamento, l'ipoteca non era stata cancellata. L’attrice ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale d i [OSCURATO:PERSONA], deducendone la responsabilità per inadempimento all'obbligo assunto,Banca di [OSCURATO:PERSONA] , lamentando che la stessa avesse disposto l'ordine di bonifico in favore della predetta Felicetti senza che fosse stata preventivamente cancellata l'ipoteca, e il notaio Torina, cui è stato imputatodi non aver curato la cancellazione , secondo quanto previsto dal contratto di mutuo. [OSCURATO:PERSONA] è restata contumace mentre Banca di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto della domanda attrice ; ha domandato, inoltre, d i essere manlevata dall'altra convenuta e da [OSCURATO:PERSONA].p.a., di cui ha chiestoe ottenuto la chiamata in causa. Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del danno occorso per la mancatacancellazione dell'iscrizione ipotecaria fo sse da imputare sia a LauraFelicetti che a Banca di [OSCURATO:PERSONA], e ciò in forza Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 di distinti impegni dallestesse assunti nei confronti diMarzia Baldaccini. Ha quindi reputatoche le predette convenute fosseroobbligate a tenere indenne l'attrice dalle conseguenze della mancata estinzione del mutuo e le ha condannate, insolido, a v ersare quanto necessario a tal fine . 2. ― Banca di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo gradolamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2018, ha respinto il gravame e condannato l'appellante alla rifusione delle spese in favoredell'unica appellata che si era costituita, vale a dire il notaio SimonettaTorina. 3. ― R icorre per c assazione, con sei motivi di impugnazione , Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La banca ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. . Si deduce che la domanda di manleva nell'ambito dei rapporti tra condebitori solidali non può essere mai definita a vendo riguardo all'accoglimento della domanda principale dell'attore di condanna solidale dei condebitori. Si spiega che le due domande non sono suscettibili di reciproco assorbimento e che l'accoglimento della domanda di condanna de i coobbligati rende « attuale e d imprescindibile» la pronuncia sulla seconda. Secondo motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1299, 1218 ss., 1175e 1379 c.c.. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello abbia omesso di rilevare come [OSCURATO:PERSONA] si fosse resa inadempiente alle obbligazioni assunte ed abbia tenuto condotte contrarie ai principi di buona fede; si rileva, infatti,che la stessa si era resa responsabile di un raggiro ai danni della banca,avendo impartito alla stessaprecise indicazioni, quanto al le modalità di accreditamento Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 della somma mutuata e alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull’immobile,ericevuto l'importo di euro 120.874,38 s enza provvedere alla cancellazione dell'ipoteca. Sostiene quindi l'odierna istante che la Corte del merito avrebbe dovuto accogliere la propria domanda subordinata di manleva, essendosi [OSCURATO:PERSONA] appropriata della predetta somma di euro 120.874,38,distraendola dal conto della stessa indicato,senza utilizzarla per l'estinzione della garanzia che g ravava sul cespite. D educe che tale accoglimento trovava fondamento nella disciplina dei rapporti interni tra coobbligati solidali desumibile dagli artt. 1298 e 1299 c.c. e che, in conseguenza, la venditrice avrebbe dovuto essere condannata a rivalere essa banca quantomeno del 50% dell’importo dalla medesimaversato a [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, comma 2, c.c., 1362 e 1363 c.c. Si deduce che la Corte di appello avrebbe « considerato il rapporto di mandato che la legava alla acquirenteBaldaccini in maniera atomistica, considerandolo del tutto avulso dalla più complessa operazione negoziale nel quale quel rapporto documentalmente si inseriva». [OSCURATO:PERSONA] del gravameavrebbe inoltre omesso l'applicazione del criterio ermeneutico che impone di leggerele singole clausole del contratto l’una attraverso l'altra: si deduce che se la banca si era impegnata con la mutuataria Baldaccini ad estinguerela prima ipoteca, [OSCURATO:PERSONA] risultava essersi obbligat a c on la stessa ricorrente « a d utilizzare la somma di euro 120.874,38 proprio per soddisfare la prima mutuante». Quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la banca ricorrente che la Corte di merito avrebbeimpropriamente trascurato e ritenuto prive di conseguenze le condotteingannevoli e distrattive poste in essere da LauraFelicetti. Quinto motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 2033 c.c..Si deduce, in sintesi, che la venditrice Felicetti aveva definito Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 le modalità per l'accredito di parte del prezzoindicando il terzo nei cui confronti la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita a norma dell’art. 1188 c.c.. In conseguenza , ad avviso della ricorrente , la pretesa restitutoria doveva rivolgersial creditore, non al terzo , il quale era restatoestraneo al rapporto tra solvens e accipiens. Sesto motivo: violazione e falsa applicazionedegli artt. 167 e 345 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014. La ricorrente reputa ingiustificata lapropria condanna alle spese processuali sostenute dal notaio SimonettaTorinae rileva che, in ogni caso, non avrebbero potuto essere liquidate le spese relative alla fase decisoria,alla quale la detta parte non aveva neppure partecipato. 2. ― Il primo motivo di ricorso è infondato . La ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla domanda di manleva, ma la Corte di appello ha di fatto reso una statuizione sul punto: nel negare che il Tribunale fossea sua volta incorso ne l vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (cfr. s ubi to infra , sub 3) , ha interpretato la decisione di primo grado individuando nella stessa un a pronuncia di rigetto della domanda di manleva. 3. ― E’ invece fondato il secondo mezzo . Con l’unico motivo di appellola banca ricorrente aveva lamentato l'omessa pronunciadel Tribunale quanto alla domanda di manleva da essa svolta bei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale, come appena detto, ha osservato che il Giudice di primo grado aveva implicitamente respinto la detta domanda: ha rammentato che il Tribunale aveva ritenuto la banca responsabileper non aver rispettato il mandato conferito le da [OSCURATO:PERSONA], il quale era inequivoco, «con la conseguenza che non [poteva] imputarsi alla F elicetti alcun comportamento ( neppure precisato dall'appellante) idoneo a indurre in errore laBanca di [OSCURATO:PERSONA]».A questa ricostruzione, che la Corte di appello ha nell a sostanza condiviso e fatto propria, segue, nella sentenza impugnata, Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 una verifica quanto alla sussistenza delle condizioni della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ingiustificato arricchimento. E’ osservato come il risparmio di spesa in cui può consistere l'arricchimento debba essere privo di causa giustificativa: nella fattispecie, invece, l'esborso che la banca aveva sostenuto trovava ragione nel mandato dell’appellata Baldaccini alla stessa banca e«[integrava] il risarcimento del danno in favore dellaBaldaccini per inadempimento della banca». Il Tribunale ― si legge ancora nella sentenza ― aveva peraltro implicitamente escluso che la negligenza fosse frutto di un errore indottoda [OSCURATO:PERSONA] e il destinatario della somma risultava essere un soggetto terzo,vale a dire [OSCURATO:PERSONA], cointestatario del mutuo e titolare del conto su cui la somma era stata accreditata; ad avviso della Corte distrettuale era esperibile l’azionedi cui all’art. 2033 c.c., il che escludeva l'applicabilità dell’art. 2041 c.c.. La decisione vertente sull’azione di regresso risulta dunque fondata sul rilievo per cui lacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] non potevaaver indotto in errore la banca. Ora, il diritto di regresso previsto dall’art. 1299 c.c.ha il proprio fondamento nel principio per cui tra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni.E’ la solidarietà tra i condebitori, che sono tenuti per l’intero, ad esigere il riequ i librio interno del carico della prestazione, impedendo che taluno dei coobbligati si arricchisca ingiustificatamente a spese dell’altro: a spese, cioè, del condebitoreche ha adempiutoper l’intero, o comunque (cfr. a d es. di recente Cass. 27 agosto 2018, n. 21197)per una parte superiore alla sua quota. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione (Cass.19 gennaio 1984, n. 459; cfr. pure Cass. 7 dicembre 1998, n. 12366). A fronte di ciò, ove si prospetti un concorso di responsabilità di Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 più soggetti, inadempienti, in forza di titoli diversi,nei confronti di altro soggetto, non rileva, evidentemente, che la condotta posta in essere da quello nei cui confronti sia esercitato il regresso sia restata priva di efficienza causale rispetto all’inadempimento dell’altro. Conta, invece, chel’obbligazione risarcitoria nascente dai distinti inadempimenti che hanno concorso a determinare il danno abbia natura solidale, giacché a una tale natura del vincolo è associato l’effetto della divisione dell’obbligazione tra i coobbligati(effetto che, in termini generali, non si produce allorché l’obbligazione sia stata contr atta nell ’esclusivo interesse di uno dei condebitori, giusta l’art. 1298, comma 1, c.c.: ma questo è un profilo rimasto estraneo alla controversia ) . Sicché, essendosiappurato che la banca e [OSCURATO:PERSONA] avevano mancato di eseguire con diligenza le prestazioni cui erano rispettivamente tenute nei confronti dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] (prestazioni convergenti nel risultato consistente nella cancellazione dell’iscrizione ipotecaria)ed essendo stataconseguentemente dispost a la condanna solidale della medesime al risarcimento del danno ( risarcimento commisurato alla somma necessaria per l’estinzione del mutuo), doveva prendersi atto che, in ragione del pagamento posto in essere dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] e del venir meno dell ’ obbligazione risarcitoria cui questa era tenutainsieme all’odierna intimata, il diritto di regresso non poteva essere escluso. Oltretutto, nel valorizzare l’efficienza causale della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nell’inadempimento della banca, e nell’assumere che detta efficienza causalerisultava essere insussistente, la Corte di merito si pone in contrasto con un accertamento , passato in giudicato, contenuto nella sentenza d i primo grado . Il Tribunale ha infatti riconosciutola responsabilità della venditrice e ha affermato che detta responsabilità dipendeva dall’inadempimento della stessa Felicetti all’impegno da leicontratto con l’acquirente Baldaccini: non dall’aver la detta intimata agevolato il diverso inadempimento in cui era incorso Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 l’istituto di credito. O ve il Tribunale avesse conferito centralità alla questione circa l’agevolazione della condotta dannosa della banca e avesse reputato taleagevolazione in fatto inesistente (come asserito dalla Corte di appello), esso non avrebbe dovuto condannare [OSCURATO:PERSONA]: ma la sentenza di primo gradoreca una statuizione di segno esattamenteopposto. Il rigetto della domanda di manleva non poteva quindi legittimamente fondarsi sul rilievo che la Corte di appello riferisce alla sentenza di primo grado(l’avere il Tribunale implicitamente respinto detta domanda). 4. ― L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, del quarto e del quinto, vertenti sul rigetto della domanda di manleva. 5. ― Il sesto motivo investe invece la statuizio ne di condanna alle spese in favore del notaioTorina. La Corte di appello ha basato la decisione in punto di spese sul principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ove l'impugnazione nel merito debba essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata(Cass. 14 aprile 2016, n. 7401; Cass.2 febbraio 2006, n. 2270) e sul rilievo per cui le difese del professionista erano state svolte allo scopo di contrastare eventuali impugnazioni incidentali che, però,non erano state formulate. Anche tale motivo rimane assorbito, in quanto lo scrutinio di esso rimane condizionato dall'individuazione della parte che sarà ritenuta soccombente sul capo di domanda relativo alla manleva , avendo riguardo alla regula iuris testérichiamata. 6. ― In conclusione, va respinto il primo motivo , va accolto il secondoe devono dichiararsi assorbiti i restanti. Sez. I–RG 5971/2019 camera di consiglio7.9.2023 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Roma che statuirà in diversa composizionee deciderà sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo , rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la se
Sentenza Cassazione n. 27323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris