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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41159/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata qualificazione del fatto (detenzione di 60,29 gr. di cocaina e 58,90 gr. di eroina) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (v. pag. 2 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e ,- nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata qualificazione del fatto (detenzione di 60,29 gr. di cocaina e 58,90 gr. di eroina) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (v. pag. 2 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e ,- nsore [OSCURATO:PERSONA]