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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 11645/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9441-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] professionisti R.G.N.9441/2022 Cron.

Rep.

Ud.29/01/2025 CC avverso la sentenza n. 1165/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 586/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.10.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] sulla pensione spettante a [OSCURATO:PERSONA], condannando la Cassa a rimborsargli le differenze indebitamente trattenute; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’unico motivo di appello concernente l’erroneità della statuizione di prime cure in punto di applicazione della prescrizione decennale; che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, le medesime censure sono ripetute sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 att. c.p.c. nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; che, con il quinto motivo, proposto in subordine per il caso che questa Corte non dovesse ravvisare il vizio di omessa pronuncia, la ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970, e degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa, per avere la Corte di merito comunque rigettato l’eccezione di prescrizione decennale, sebbene senza nulla statuire sul punto; che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, risultando per tabulas che l’odierna ricorrente aveva censurato in appello unicamente la statuizione con cui il primo giudice aveva reputato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata all’atto della costituzione in giudizio (cfr. l’atto di appello debitamente trascritto a pagg. 6-8 del ricorso per cassazione) e non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione che concerna detto (unico) motivo di appello; che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico- giuridica dellapronuncia (cfr. in tal senso da ult.

Cass. n. 25710 del 2024), mentre nel caso che occupa la conferma della pronuncia di primo grado non è fondata su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l’esame , che concerneva non già la fondatezza o meno della pretesa, ma un’eccezione preliminare di merito; che il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9441-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] professionisti R.G.N.9441/2022 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC avverso la sentenza n. 1165/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 586/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.10.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] sulla pensione spettante a [OSCURATO:PERSONA], condannando la Cassa a rimborsargli le differenze indebitamente trattenute; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’unico motivo di appello concernente l’erroneità della statuizione di prime cure in punto di applicazione della prescrizione decennale; che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, le medesime censure sono ripetute sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 att. c.p.c. nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; che, con il quinto motivo, proposto in subordine per il caso che questa Corte non dovesse ravvisare il vizio di omessa pronuncia, la ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970, e degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa, per avere la Corte di merito comunque rigettato l’eccezione di prescrizione decennale, sebbene senza nulla statuire sul punto; che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, risultando per tabulas che l’odierna ricorrente aveva censurato in appello unicamente la statuizione con cui il primo giudice aveva reputato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata all’atto della costituzione in giudizio (cfr. l’atto di appello debitamente trascritto a pagg. 6-8 del ricorso per cassazione) e non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuna statuizione che concerna detto (unico) motivo di appello; che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico- giuridica dellapronuncia (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 25710 del 2024), mentre nel caso che occupa la conferma della pronuncia di primo grado non è fondata su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l’esame , che concerneva non già la fondatezza o meno della pretesa, ma un’eccezione preliminare di merito; che il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche s
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