CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 06053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto che il ricorso venga accolto perché fondato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza 94- del Tribunale di Roma del 12/01/2012, attesa l'intervenuta rinuncia allo stesso (con il quale era stata richiesta l'applicazione di una pena più alta), disponendo ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. l'esecuzione della sentenza impugnata, senza dare rilievo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e richiamando il principio affermato da Sez. 6, n. 29252 del 05/04/2018, B., Rv. 273442-01. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto al mancato proscioglimento dell'imputato, attesa l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, evidenziando che l'appello del P.G. aveva ad oggetto non solo il trattamento sanzionatorio, ma anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valutazione della recidiva; rilevava inoltre come l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di appello non fosse condivisibile, atteso che la rinuncia all'impugnazione non opera con riferimento al reato il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa, come nel caso in esame; precisava, infine, come la prescrizione dovesse comunque essere dichiarata dalla Corte di cassazione essendo il termine decorso anteriormente alla dichiarazione di rinuncia all'appello. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga accolto perché fondato; in tal senso ha evidenziato che secondo Sez. 5, Sentenza n. 42844 del 26/05/2014, Veneziano, Rv. 260929-01, la rinunzia all'impugnazione non preclude il rilievo officioso della intervenuta causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., con riferimento ad un reato il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente alla rinuncia medesima, poiché essa, in quanto causa di inammissibilità sopravvenuta, e salvo il caso di impugnazione affetta da una diversa causa di inammissibilità originaria, opera solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente. Sempre nell'ottica dell'accoglimento del ricorso ha, inoltre, richiamato il principio espresso da Sez. 6, Sentenza n. 34568 del 27/06/2013, Giacché, Rv. 255805-01, in forza della quale la rinunzia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa, precisando, infine, che secondo lo sviluppo della tesi qui condivisa, spetta a ettitlesta Corte pronunciare la prescrizione, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Difatti, Sez. 1, Sentenza n. 6306 del 20/01/2010, Casillo, Rv. 246113-01, in caso pienamente sovrapponibile a quello di specie ha affermato il principio secondo il quale la prescrizione del reato maturata anteriormente alla rinuncia all'appello proposto dal solo P.M. avverso sentenza di condanna dell'imputato va dichiarata dalla Corte di cassazione, qualora non vi abbia provveduto il giudice di secondo grado che, erroneamente, abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione, sempre che non emergano elementi certi per un proscioglimento dell'imputato nel merito. 4. Il motivo di ricorso proposto è fondato. Deve conseguentemente essere dichiarata l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al Bevilacqua, tenuto conto della data di commissione dello stesso da identificare nell'il. marzo 2007. In tal senso devono essere ritenute condivisibili le argomentazioni difensive e le osservazioni del Procuratore Generale che hanno correttamente rilevato l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione in epoca antecedente alla dichiarazione di rinuncia all'appello del Procuratore Generale di udienza. La Corte di appello non ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, affermato da Sez. 5, n. 42844 del 26/05/2014, Veneziano, Rv. 260929-01, secondo il quale la rinunzia all'impugnazione non preclude il rilievo officioso della intervenuta causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., con riferimento ad un reato il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente alla rinuncia medesima, giacché essa, in quanto causa di inammissibilità sopravvenuta, e salvo il caso di impugnazione affetta da una diversa causa di inammissibilità originaria, opera solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente (in termini anche Sez.6, n. 34568 del 27/06/2013, Giacchè, Rv.255805-01). 5. Rilevato, dunque, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del reato ascritto al Bevilacqua (Sez. 1, Sentenza n. 6306 del 20/01/2010, Casillo, Rv. 246113-01, Sez. 5, n. 9045 del 18/12/2001, Vizzani, Rv. 221389-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata , perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 Gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA]