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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 gennaio 2024

Cassazione n. 14938/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico dei medesimi per il reato di cui all'art. 474 c.p.

La vicenda riguarda il sequestro probatorio effettuato dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica svolta dall'autorità doganale e ad oggetto alcune decine di "kit" per chitarra elettrica, in quanto riportanti i marchi "IMQ" e "CE" contraffatti, beni importati dalla Cina dalla ART Communication s.r.I., della quale i due imputati sono, rispettivamente, socio ed amministratrice.

Il 12 agosto 2023 i suddetti imputati hanno proposto al pubblico ministero istanza di dissequestro dei beni menzionati e questi, il 25 settembre 2023, trasmetteva l'istanza al G.i.p. con parere contrario, presentando contestualmente con separato atto richiesta di decreto penale di condanna.

Con provvedimento del 9 ottobre 2023 il G.i.p. rigettava l'istanza, rilevando che il reato ipotizzato dal pubblico ministero comporta la confisca obbligatoria dei beni in sequestro.

In pari dato lo stesso giudice provvedeva con atto separato all'emissione del decreto penale di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono con unico atto gli imputati, in proprio e nelle qualità sopra indicate, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge, lamentando i ricorrenti che il sequestro operato dalla p.g. non sarebbe mai stato convalidato dal pubblico ministero, né questi avrebbe altrimenti proceduto in maniera autonoma a disporre il vincolo sui beni assoggettati al vincolo, omissione cui doveva conseguire, per conforme giurisprudenza, la restituzione dei beni agli aventi diritto per la perdita di efficacia del suddetto sequestro.

Ed in tal senso i ricorrenti eccepiscono altresì la nullità del sequestro conseguente alla lesione dei diritti di difesa, in quanto la mancata convalida del sequestro ovvero l'omessa notifica del relativo provvedimento, avrebbe loro impedito di impugnarlo nelle forme di legge. 2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto adottato senza rispettare la sequenza procedinnentale imposta dall'art. 263 c.p.p. e comunque la sua nullità per incompetenza funzionale del giudice che lo ha emesso.

Ed infatti, a seguito della proposizione dell'istanza di restituzione, il pubblico ministero avrebbe dovuto con proprio decreto accoglierla o rigettarla e non già limitarsi a trasmetterla al G.i.p. con parere contrario al suo accoglimento, precludendo ai ricorrenti di proporre opposizione avverso il rigetto ed ottenere dunque il contraddittorio camerale dinanzi al giudice medesimo, il quale conseguentemente si è pronunziato direttamente sull'istanza i difetto di competenza funzionale [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il 4 gennaio 2024 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a seguito della definizione del procedimento in ragione dell'intervenuto pagamento della multa irrogata con il decreto penale di condanna e che l'atto, oltre che dal difensore, è stato sottoscritto anche dagli imputati.

2. Ne deriva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile agli stessi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico dei medesimi per il reato di cui all'art. 474 c.p. La vicenda riguarda il sequestro probatorio effettuato dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica svolta dall'autorità doganale e ad oggetto alcune decine di "kit" per chitarra elettrica, in quanto riportanti i marchi "IMQ" e "CE" contraffatti, beni importati dalla Cina dalla ART Communication s.r.I., della quale i due imputati sono, rispettivamente, socio ed amministratrice. Il 12 agosto 2023 i suddetti imputati hanno proposto al pubblico ministero istanza di dissequestro dei beni menzionati e questi, il 25 settembre 2023, trasmetteva l'istanza al G.i.p. con parere contrario, presentando contestualmente con separato atto richiesta di decreto penale di condanna. Con provvedimento del 9 ottobre 2023 il G.i.p. rigettava l'istanza, rilevando che il reato ipotizzato dal pubblico ministero comporta la confisca obbligatoria dei beni in sequestro. In pari dato lo stesso giudice provvedeva con atto separato all'emissione del decreto penale di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono con unico atto gli imputati, in proprio e nelle qualità sopra indicate, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge, lamentando i ricorrenti che il sequestro operato dalla p.g. non sarebbe mai stato convalidato dal pubblico ministero, né questi avrebbe altrimenti proceduto in maniera autonoma a disporre il vincolo sui beni assoggettati al vincolo, omissione cui doveva conseguire, per conforme giurisprudenza, la restituzione dei beni agli aventi diritto per la perdita di efficacia del suddetto sequestro. Ed in tal senso i ricorrenti eccepiscono altresì la nullità del sequestro conseguente alla lesione dei diritti di difesa, in quanto la mancata convalida del sequestro ovvero l'omessa notifica del relativo provvedimento, avrebbe loro impedito di impugnarlo nelle forme di legge. 2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto adottato senza rispettare la sequenza procedinnentale imposta dall'art. 263 c.p.p. e comunque la sua nullità per incompetenza funzionale del giudice che lo ha emesso. Ed infatti, a seguito della proposizione dell'istanza di restituzione, il pubblico ministero avrebbe dovuto con proprio decreto accoglierla o rigettarla e non già limitarsi a trasmetterla al G.i.p. con parere contrario al suo accoglimento, precludendo ai ricorrenti di proporre opposizione avverso il rigetto ed ottenere dunque il contraddittorio camerale dinanzi al giudice medesimo, il quale conseguentemente si è pronunziato direttamente sull'istanza i difetto di competenza funzionale [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il 4 gennaio 2024 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a seguito della definizione del procedimento in ragione dell'intervenuto pagamento della multa irrogata con il decreto penale di condanna e che l'atto, oltre che dal difensore, è stato sottoscritto anche dagli imputati. 2. Ne deriva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile agli stessi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in fa
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