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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17139/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone del 20/04/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di due episodi ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, come da decreto del 09/05/2012 del Tribunale di Crotone e per l'effetto - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la contestata recidiva ex art. 99 quarto comma cod. pen. - lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe inadeguata a chiarire la ragione della conferma della pronuncia di condanna emessa in primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativa preclusa in questa sede.

Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che sotto quello dell'elemento soggettivo del reato contestato.

A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza - lineari e scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso pecca di aspecificità, in quanto deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone del 20/04/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di due episodi ex art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, come da decreto del 09/05/2012 del Tribunale di Crotone e per l'effetto - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la contestata recidiva ex art. 99 quarto comma cod. pen. - lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe inadeguata a chiarire la ragione della conferma della pronuncia di condanna emessa in primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativa preclusa in questa sede. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che sotto quello dell'elemento soggettivo del reato contestato. A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza - lineari e scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso pecca di aspecificità, in quanto deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 aprile 202