CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’impu-gnazione contro il decreto con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’attuale pe-ricolosità di [OSCURATO:PERSONA] e disposto, ex art. 14, c. 2 ter d.lgs. 159/2011, l’ese-cuzione del proprio precedente provvedimento di applicazione della sorveglianzaspeciale di p.s. con obbligo di soggiorno.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di f iducia, ha proposto ricorso enunciando iseguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Viene denunciato in primo luogo il vizio di violazione di legge con rife-rimento agli artt. 6 e 14, comma 2 ter d.lgs 159/2011 e 27 Cost. Ritiene il ricor-rente che il giudizio di attuale pericolosità sia stato formulato senza tener contodei numerosi, recenti e positivi elementi di valutazione della personalità del Caputoche si traggono dalle relazioni della [OSCURATO:PERSONA] e che sono pur sempreelencati nel provvedimento impugnato; tali elementi sono stati di fatto ignoratidalla Corte d’Appello, che ha f inito per valorizzare esclusivamente il dato dei pre-cedenti penali nonostante che questi fossero antecedenti al periodo di detenzionepatito dal ricorrente.2.2 In secondo luogo viene dedotta l’assoluta carenza di motivazione conriguardo all’obbligo di verif ica della persistenza della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha infatti negato qualunque rilevanza sia alla buona condotta in carceredel [OSCURATO:PERSONA] sia al periodo di detenzione sofferto in quanto pari a nove mesi e,dunque, troppo esiguo per dimostrare il venir meno della pericolosità sociale. Talevalutazione non solo si pone in contrasto con la sentenza Corte Cost. 162/2024,che ha sancito la possibilità di valutare a favore dell’interessato periodi detentivianche di durata inferiore ai due anni, ma ignora anche i numerosi e specif ici ele-menti risultanti dalle relazioni della [OSCURATO:PERSONA] (che evidenziano il rispettodelle regole del carcere, la capacità di rivisitazione critica del proprio comporta-mento, la disponibilità nei confronti del personale dei [OSCURATO:PERSONA], l’ammissionedelle proprie responsabilità in relazione al reato per cui era recluso, la partecipa-zione a corsi di scuola superiore, la presentazione di domanda di lavoro). Erratopoi è il giudizio della Corte d’Appello in merito all’irrilevanza della mancata com-missione di reati nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari: contraria-mene, infatti, a quanto ritiene la Corte territoriale lo stato di detenzione non eli-mina la possibilità di commettere reati e dunque il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], negli ultimidue anni, non ne abbia commessi non può che interpretarsi come il segno delcompimento del processo rieducativo da lui intrapreso.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato che vertonoentrambi sul tema dell’attualità della pericolosità sociale. Detto questo, si ram-menta che, ai sensi dell’art. 10, 3° comma d.lgs. 159/2011, il ricorso contro ildecreto emesso dalla Corte d‘Appello in materia di misura di prevenzione personaliè ammesso solo per violazione di legge e, in tale ambito, il vizio di motivazionepuò essere fatto valere solo quando quest’ultima sia inesistente o puramente ap-parente (v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01). Ebbene, la moti-vazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che f ittizia, dal momento che, alcontrario, valorizza svariati elementi ai f ini del giudizio di pericolosità e cioè labrevità del periodo di detenzione in rapporto alla molteplicità e gravità dei prece-denti penali, le numerose violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione(applicata nel 2018 e oggetto di aggravamento nel 2022), il carattere recente degliultimi reati di cui si ha notizia (agosto 2023), la persistenza dello stato di tossico-dipendenza (indicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come la fonte dei suoi problemi con lagiustizia) e il fatto che in passato, al termine di altri periodi di detenzione, il ricor-rente abbia comunque ripreso a delinquere. Si tratta di elementi puntuali, nume-rosi e logicamente coordinati fa loro, che la Corte d’Appello ha inoltre espressa-mente raffrontato con i vari prof ili citati dalla difesa (l’ultima detenzione patita dalCaputo, l’astensione da ulteriori reati in tale periodo, l’inizio di una nuova attivitàlavorativa, le relazioni positive della [OSCURATO:PERSONA] e del Commissariato di p.s.di Bitonto), giudicando però questi ultimi sub-valenti rispetto a quelli di segnoopposto e, come tali, insuff icienti ad escludere il requisito della pericolosità sociale.In sintesi, non solo la motivazione non è assente, ma è espressa in terminilogici e contiene un’effettiva, non formale analisi delle allegazioni della difesa. Lapersistenza della pericolosità sociale risulta, in sostanza, adeguatamente argo-mentata e questo consente anche di escludere radicalmente la violazione di leggeipotizzata con riguardo agli artt. 6 e 14, comma 2 ter d.lgs. 159/2011 come risul-tante dall’intervento “demolitorio” di Corte Cost. 162/2024: tale pronuncia ha in-fatti ribadito la necessità di una rivalutazione della pericolosità sociale effettiva esganciata da presunzioni assolute, ma non ha certo inciso sulla latitudine del po-tere discrezionale del giudice nel verif icare la sussistenza di tale requisito. Nelmomento in cui, dunque, tale valutazione risulti congrua, approfondita e non me-ramente formale, non potrà ipotizzarsi alcuna violazione di legge al riguardo.2. Ne consegue che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente in-fondato e perché volto a sindacare in termini non consentiti la motivazione delprovvedimento. Segue la condanna del ricorrente al pagamento sia delle speseprocessuali sia, vista la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]