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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 34412/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5409/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in Roma, via Nomentana 909 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGIANLUCA LUDOVICI e domicilio presso il suo domicilio digitale Pec: -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 702 bis c.p.c. avverso l’intimazione emessa dal Tribunale di Rieti del pagamento in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 19.535,10 oltre accessori, a titolo di compensi professionali per l’attività prestata dal legale in favore degli opponenti in un giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione fu accolta con ordinanza del 12/7/2019, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 ter c.p.c. con cui, per quanto ancora qui rileva: fu ritenuta provata l’instaurazione di un rapporto professionale tra l’opposto ed entrambi gli opponenti avendo l’opposto prodotto in giudizio la procura alle liti sottoscritta da entrambi con sottoscrizioni autenticate dal difensore; fu escluso il riconoscimento di debito da parte degli opponenti nei confronti dell’opposto in relazione agli importi azionati in sede monitoria; fu ritenuto non provato un preteso accordo raggiunto al momento del conferimento dell’incarico su un compenso complessivo compreso tra € 7000 ed € 10.000 perché basato su una testimonianza contraddittoria e, rideterminato il dovuto e revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti in solido furono condannati a pagare al legale la somma di € 4.472,20, oltre interessi legali dalla proposizione del ricorso monitorio al saldo, mentre fu rigettata la domanda dagli stessi azionata nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; le spese furono compensate; essendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] intervenuto per riscuotere il credito nella procedura esecutiva immobiliare promossa a carico degli opponenti, questi, rilevando che dal dovuto non era stato detratto l’acconto di € 1.500 già percepito dal legale, depositarono un’istanza per la correzione dell’errore materiale che fu dichiarata inammissibile dallo stesso Tribunale; avverso l’ordinanza (non appellabile ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per non aver considerato essere incontestato tra le parti che [OSCURATO:PERSONA] avesse versato a mezzo di due assegni bancari all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche emesso le relative fatture, la somma complessiva di € 1.500, sicché la somma complessivamente dovuta al legale avrebbe dovuto essere decurtata dell’importo corrispondente; segnalano a sostegno del motivo, la sussistenza di vari elementi di prova; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111, comma 6 Cost., illogicità e contraddittorietà della motivazione e nella valutazione dei fatti di causa (vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primoco. nn. 3, 4, 5 c.p.c. ) carenza assoluta di motivazione e comunque motivazione apparente in ordine all’assoluta assenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle pretese economiche oggetto del decreto ingiuntivo di pagamento opposto -i rico rrenti impugnano il capo dell’ordinanza che ha ritenuto provata l’instaurazione del rapporto professionale tra l’opposto e gli opponenti sulla base del conferimento della procura alle liti sottoscritta da entrambi in spregio all’art. 2697 c.c. secondo cui, essendo contestato che l’incarico fosse stato conferito da entrambi e non dalla sola [OSCURATO:PERSONA], in nome della quale erano state emesse le due fatture, era onere dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] provare la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] non essendo la procura alle liti prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico; con il terzo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 1176 c.c. e 2236 c.c. e dell’art. 111 co. 6 Cost., illogicità e contraddittorietà della motivazione (vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo co. nn. 3, 4, 5 c.p.c.) carenza assoluta di motivazione e motivazione apparente in ordine alla assenza di informazione diretta sia in merito allo svolgimento dell’incarico professionale sia riguardo ai compensi professionali richiesti – i ricorrenti lamentano che la sentenza ha rigettato la loro domanda risarcitoria ritenendo erroneamente che incombesse su di loro la prova che il legale avesse rispettato gli obblighi informativi previsti dall’art. 13 co. 5 l. 247/2012; con il quarto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi del giudizio (sempre 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.) omessa considerazione valutazione e pronuncia sulla condotta processuale assunta da parte opponente nel corso del giudizio –lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non avendo la parte provato né il rispetto degli obblighi difensivi né il danno derivante dalla condotta processuale del difensore, antecedente e successiva alla revoca del mandato difensivo; con il quinto motivo lamentano motivazione apparente in relazione alla decisione di compensazione delle spese; il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Per quel che concerne la censura mossa con il primo motivo di ricorso secondo cui la sentenza è da cassare per aver omesso di considerare l’avvenuto pagamento all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di due acconti da parte della Floridi, essa è da accogliere, essendo rimasta incontestata tra le parti l’avvenuta ricezione da parte del legale di due assegni, uno di € 500 l’altro di € 1000; così come è da accogliere la censura prospettata con il secondo motivo di ricorso secondo cui è errata l’affermazione che la prova dell’incarico professionale possa essere desunta dall’avvenuto conferimento delle procure.

Secondo la giurisprudenza diquesta Corte “La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale.

Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass., 2, n. 6905 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. 6-3, n. 8863 del 31/3/2021); quindi l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la prova dell’incarico va desunta dal conferimento delle procure deve essere cassata perché la sentenza avrebbe dovuto farsi carico di un più solido apparato motivazionale; anche il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta motivazione apparente sulla mancata prova, da parte del legale, di aver assolto all’obbligo di rendere il cliente edotto del livello di complessità dell’incarico, della prevedibile misura del costo della prestazione professionale richiesta distinguendo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale ai sensi dell’art. 13, comma 5 L n. 247/2012, è fondato.

La Corte del merito ha immotivatamente deciso di rigettare le domande di risarcimento del danno formulate dall’opponente, non avendo la stessa provato, da un lato, la dedotta illegittimità della condotta del difensore, tanto sul piano del rispetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 13 co. 5 L 247 del 2012 quanto su quello della condotta processuale del difensore antecedente e successiva alla revoca del mandato difensivo e, dall’altro, i danni che da tale illecita condotta sarebbero derivati.

Con questa affermazione la Corte del gravame ha determinato una erronea inversione dell’onere della prova esonerando il legale, su cui invece la legge pone il relativo onere, dai suoi precipui obblighi informativi; la ordinanza viola sia la norma sul riparto probatorio e quindi l’art. 2697 c.c. e anche gli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. perché omette di considerare che in base all’art. 13, co. 5 L. n. 247/2012, è il professionista ad essere tenuto (e quindi a dover provare), nel rispetto del principio di trasparenza, ad informare il cliente del livello di complessità dell’incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento della conclusione del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; questi obblighi costituiscono pertanto misura della sua diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 e 2236 c.c. il quarto ed il quinto motivo di ricorso, in quanto conseguenziali all’accoglimento dei primi tre motivi, restano assorbiti; alle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Rieti, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragionenei termini i cui in motivazione.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Rieti, in persona di diverso magistrat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5409/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, in Roma, via Nomentana 909 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGIANLUCA LUDOVICI e domicilio presso il suo domicilio digitale Pec: -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 702 bis c.p.c. avverso l’intimazione emessa dal Tribunale di Rieti del pagamento in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 19.535,10 oltre accessori, a titolo di compensi professionali per l’attività prestata dal legale in favore degli opponenti in un giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l’opposizione fu accolta con ordinanza del 12/7/2019, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 ter c.p.c. con cui, per quanto ancora qui rileva: fu ritenuta provata l’instaurazione di un rapporto professionale tra l’opposto ed entrambi gli opponenti avendo l’opposto prodotto in giudizio la procura alle liti sottoscritta da entrambi con sottoscrizioni autenticate dal difensore; fu escluso il riconoscimento di debito da parte degli opponenti nei confronti dell’opposto in relazione agli importi azionati in sede monitoria; fu ritenuto non provato un preteso accordo raggiunto al momento del conferimento dell’incarico su un compenso complessivo compreso tra € 7000 ed € 10.000 perché basato su una testimonianza contraddittoria e, rideterminato il dovuto e revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti in solido furono condannati a pagare al legale la somma di € 4.472,20, oltre interessi legali dalla proposizione del ricorso monitorio al saldo, mentre fu rigettata la domanda dagli stessi azionata nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; le spese furono compensate; essendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] intervenuto per riscuotere il credito nella procedura esecutiva immobiliare promossa a carico degli opponenti, questi, rilevando che dal dovuto non era stato detratto l’acconto di € 1.500 già percepito dal legale, depositarono un’istanza per la correzione dell’errore materiale che fu dichiarata inammissibile dallo stesso Tribunale; avverso l’ordinanza (non appellabile ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per non aver considerato essere incontestato tra le parti che [OSCURATO:PERSONA] avesse versato a mezzo di due assegni bancari all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche emesso le relative fatture, la somma complessiva di € 1.500, sicché la somma complessivamente dovuta al legale avrebbe dovuto essere decurtata dell’importo corrispondente; segnalano a sostegno del motivo, la sussistenza di vari elementi di prova; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111, comma 6 Cost., illogicità e contraddittorietà della motivazione e nella valutazione dei fatti di causa (vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primoco. nn. 3, 4, 5 c.p.c. ) carenza assoluta di motivazione e comunque motivazione apparente in ordine all’assoluta assenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle pretese economiche oggetto del decreto ingiuntivo di pagamento opposto -i rico rrenti impugnano il capo dell’ordinanza che ha ritenuto provata l’instaurazione del rapporto professionale tra l’opposto e gli opponenti sulla base del conferimento della procura alle liti sottoscritta da entrambi in spregio all’art. 2697 c.c. secondo cui, essendo contestato che l’incarico fosse stato conferito da entrambi e non dalla sola [OSCURATO:PERSONA], in nome della quale erano state emesse le due fatture, era onere dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] provare la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] non essendo la procura alle liti prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico; con il terzo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 1176 c.c. e 2236 c.c. e dell’art. 111 co. 6 Cost., illogicità e contraddittorietà della motivazione (vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo co. nn. 3, 4, 5 c.p.c.) carenza assoluta di motivazione e motivazione apparente in ordine alla assenza di informazione diretta sia in merito allo svolgimento dell’incarico professionale sia riguardo ai compensi professionali richiesti – i ricorrenti lamentano che la sentenza ha rigettato la loro domanda risarcitoria ritenendo erroneamente che incombesse su di loro la prova che il legale avesse rispettato gli obblighi informativi previsti dall’art. 13 co. 5 l. 247/2012; con il quarto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi del giudizio (sempre 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.) omessa considerazione valutazione e pronuncia sulla condotta processuale assunta da parte opponente nel corso del giudizio –lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non avendo la parte provato né il rispetto degli obblighi difensivi né il danno derivante dalla condotta processuale del difensore, antecedente e successiva alla revoca del mandato difensivo; con il quinto motivo lamentano motivazione apparente in relazione alla decisione di compensazione delle spese; il ricorso è fondato per quanto di ragione. Per quel che concerne la censura mossa con il primo motivo di ricorso secondo cui la sentenza è da cassare per aver omesso di considerare l’avvenuto pagamento all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di due acconti da parte della Floridi, essa è da accogliere, essendo rimasta incontestata tra le parti l’avvenuta ricezione da parte del legale di due assegni, uno di € 500 l’altro di € 1000; così come è da accogliere la censura prospettata con il secondo motivo di ricorso secondo cui è errata l’affermazione che la prova dell’incarico professionale possa essere desunta dall’avvenuto conferimento delle procure. Secondo la giurisprudenza diquesta Corte “La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass., 2, n. 6905 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. 6-3, n. 8863 del 31/3/2021); quindi l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui la prova dell’incarico va desunta dal conferimento delle procure deve essere cassata perché la sentenza avrebbe dovuto farsi carico di un più solido apparato motivazionale; anche il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta motivazione apparente sulla mancata prova, da parte del legale, di aver assolto all’obbligo di rendere il cliente edotto del livello di complessità dell’incarico, della prevedibile misura del costo della prestazione professionale richiesta distinguendo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale ai sensi dell’art. 13, comma 5 L n. 247/2012, è fondato. La Corte del merito ha immotivatamente deciso di rigettare le domande di risarcimento del danno formulate dall’opponente, non avendo la stessa provato, da un lato, la dedotta illegittimità della condotta del difensore, tanto sul piano del rispetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 13 co. 5 L 247 del 2012 quanto su quello della condotta processuale del difensore antecedente e successiva alla revoca del mandato difensivo e, dall’altro, i danni che da tale illecita condotta sarebbero derivati. Con questa affermazione la Corte del gravame ha determinato una erronea inversione dell’onere della prova esonerando il legale, su cui invece la legge pone il relativo onere, dai suoi precipui obblighi informativi; la ordinanza viola sia la norma sul riparto probatorio e quindi l’art. 2697 c.c. e anche gli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. perché omette di considerare che in base all’art. 13, co. 5 L. n. 247/2012, è il professionista ad essere tenuto (e quindi a dover provare), nel rispetto del principio di trasparenza, ad informare il cliente del livello di complessità dell’incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento della conclusione del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; questi obblighi costituiscono pertanto misura della sua diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 e 2236 c.c. il quarto ed il quinto motivo di ricorso, in quanto conseguenziali all’accoglimento dei primi tre motivi, restano assorbiti; alle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Rieti, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragionenei termini i cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Rieti, in persona di diverso magistrat
Decreto Cassazione n. 34412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris