CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 34564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elettivamente domiciliata in Bologna, alla via L. C. Farini, n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso per regolamento di giurisdizione. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindacopro tempore. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del sostituto P rocuratore generale dottorAlberto Cardino; Fatti di causa 1.Con atto in data 15.12.2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Udine il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Friuli e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con riferimento e nel corso di tale giudizio – iscritto innanzi al Tribunale di Udine al n. 4320/2023 r.g. –l’accomandita attrice ha proposto – a questa Corte -ricorso per regolamento di giurisdizione. 3.Con istanza in data 28.11.2025 – sottoscritta pur e da [OSCURATO:PERSONA] - il difensore della società ricorrente ha rappresentato: che in data 14.12.2024 è decedutoOscar Bacchilega , accomand a ta rio della società attrice; che la figlia, [OSCURATO:PERSONA], “ha manifestato l’intenzionedi abbandonare tutto il contenzioso pendente”; che, “diconseguenza, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di merito , pendente dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], come da ordinanza del Giudice che si allega (…), nell’ambito del quale era stata sollevata dalle controparti l’eccezione di difetto di giurisdizione che ha dato luogo al (…) regolamento [ di giurisdizione]”; che “la società [OSCURATO:PERSONA] sas, trasformata in società [OSCURATO:PERSONA] srl, [è] stata posta in liquidazione, come da visura che si allega (…)”; che “l’attuale rappresentante legale della società è il Dott. [OSCURATO:PERSONA], che sottoscriveil presente atto”; che “nessuna delle controparti risulta costituita in questo giudizio”. Il difensore della società ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,hanno quindi “chiesto che il presente giudizio sia dichiarato estinto per sopravvenuta carenza d’interesse , con compensazione delle spese”. 4.Il P.M. ha formulato – antecedentemente al deposito della s u mmenzionata istanza - l e proprie conclusioni ( con cui ha chiesto “l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, limitatamente alla domanda esperita nei confronti della persona fisica convenuta in giudizio in solido con la P.A.”). Ragioni della decisione 5.Il proposto regolamento di giurisdizione è inammissibile. 6. Soccorre in tal senso l’insegnamento di queste Sezioni Unite secondo cui la proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimentoincidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l’istanza medesima è stata sollevata ; per cui il venir meno di quest’ultimotravolge necessariamente il primo , non sussistendo più il presupposto necessario per il suosvolgimento, con conseguente inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse ( cfr. Cass. sez. un 19.12.2007, n. 26734 ((Rv.601102 - 01) ; Cass. sez. un. 30.5.2005, n. 11328 (Rv. 580908 - 01) , secondo cui la proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l’istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di quest'ultimo -nella specie, a seguito della dichiarata estinzione - travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse). 7.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Friuli e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione il 16 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]