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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23817/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento negativo del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. peri., nonché l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 146 e 147 cod. pen.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 666, commi 5 e 7, cod. proc. pen., per non essersi concessa la sospensione dell'esecuzione, nonché violazione dell'art. 147 n. 2 cod. pen. per non essere stata riconosciuta la gravità delle condizioni di salute dell'Abilone, tali da imporre la sospensione dell'esecuzione della pena.

Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, l'ordinanza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non è auto- nomamente impugnabile, trattandosi di provvedimento interlocutorio (Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maìetta, Rv. 246634; Sez. 1, n. 54594 del 15/4/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549).

Il secondo motivo riveste natura rivalutativa e fattuale, riproponendo argomentazioni irrilevanti, ovvero che sono già state correttamente confutate dal Tribunale di sorveglianza, senza prendere atto della rilevata mancanza delle condizioni per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione della pena, peraltro già sostituita con misura alternativa.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento negativo del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. peri., nonché l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 146 e 147 cod. pen. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 666, commi 5 e 7, cod. proc. pen., per non essersi concessa la sospensione dell'esecuzione, nonché violazione dell'art. 147 n. 2 cod. pen. per non essere stata riconosciuta la gravità delle condizioni di salute dell'Abilone, tali da imporre la sospensione dell'esecuzione della pena. Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, l'ordinanza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non è auto- nomamente impugnabile, trattandosi di provvedimento interlocutorio (Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maìetta, Rv. 246634; Sez. 1, n. 54594 del 15/4/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549). Il secondo motivo riveste natura rivalutativa e fattuale, riproponendo argomentazioni irrilevanti, ovvero che sono già state correttamente confutate dal Tribunale di sorveglianza, senza prendere atto della rilevata mancanza delle condizioni per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione della pena, peraltro già sostituita con misura alternativa. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris