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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 ottobre 2021

Cassazione n. 40017/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per aver ricevuto una risma di fogli imbevuti di cocaina, per un quantitativo di grammi 365, proveniente dal Perù e destinata allo spaccio, in data 25 giugno 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, potendo configurarsi, nel caso di specie, solo un dolo eventuale (consistente nella rappresentazione dell'eventuale contenuto illecito del plico), che è, tuttavia, incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre risulta contraddittoria ed illogica la conclusione dei giudici di merito circa la consapevolezza della consegna della cocaina, fondata sul travisamento delle risultanze processuali (in particolare, la Corte di appello ha affermato che non vi erano altri rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], idonei a giustificare tutti i messaggi intercorsi, mentre dall'esame dell'8 giugno 2020 risulta che i due fossero amici; ha, inoltre, sottovalutato la negligenza nell'adempimento dell'incarico, da parte del ricorrente, che non si giustificherebbe in caso di coinvolgimento nell'organizzazione dell'operazione, e la brevità del tempo disponibile per il controllo della carta); 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed al conseguente mancato consenso del p.m. all'applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., atteso che si è valutata in concreto e non in astratto l'utilità delle informazioni fornite dal ricorrente (consistenti nell'identificazione del mandante delle spedizioni e nell'indicazione del suo modus operandi e richiamate dal p.m. nel provvedimento di iscrizione di un nuovo procedimento penale e di richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e se ne è negata la completezza in base ad un solo elemento indiziario (il contenuto delle conversazioni whatsapp intrattenute con [OSCURATO:PERSONA]), senza tenere conto della scansione temporale degli avvenimenti (e, cioè, delle dichiarazioni del ricorrente rilasciate già in data 27 giugno 2019, ben prima del deposito dell'analisi dei cellulari, in data 17 ottobre 2021).

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che è meramente ripetitivo delle doglianze già proposte in appello ed adeguatamente superate dal giudice dell'impugnazione, con argomentazioni esaustive e logiche.

Il ricorrente si è limitato ad insistere nella sua diversa ricostruzione dei fatti e a riproporre le sue valutazioni alternative a quelle seguite dai giudici di merito, senza, tuttavia, individuare alcuna effettiva lacuna, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardi e altro, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 2.In ordine alla prima censura, avente ad oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente ricordare che i giudici di merito, in modo del tutto ragionevole, hanno desunto il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'operazione (e, dunque, la piena consapevolezza del contenuto del plico e non il mero sospetto di qualche profilo illecito o la mera accettazione del rischio) da una pluralità di elementi indiziari tra di loro convergenti, consistenti nella reiterazione delle consegne; nell'utilizzo di utenze dedicate a tale traffico illecito; nell'interessamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'individuazione di nomi ed indirizzi fittizi, a cui associare le spedizioni (e, dunque, nella partecipazione alla programmazione dell'operazione su un piano di parità con il complice); nelle frenetiche comunicazioni dell'imputato con il complice in concomitanza della ricezione della merce; nell'elevato valore economico dello stupefacente contenuto nel pacco, con un principio attivo pari a 365,86 grammi, che rende inverosimile l'affidamento dell'incarico ad un soggetto inconsapevole.

Come osserva la Corte territoriale, "questa collaborazione perdurante nel tempo da parte dell'Agyapong nelle fasi organizzative impedisce di ritenere che lo stesso avesse una mera vaga impressione di illiceità del contenuto del pacco, ma non fosse a conoscenza del reale contenuto dello stesso".

A ciò si aggiunga che nella sentenza impugnata si è risposto, in modo puntuale, a tutte le specifiche doglianze difensive, che, in questa sede, il ricorrente si è limitato a reiterare.

Ad esempio, il fatto che in un'unica occasione l'imputato abbia ricevuto il plico firmando con il proprio nome reale e fornendo gli estremi della sua carta d'identità non è stato ricondotto alla buona fede, asserita dalla difesa, ma piuttosto ad un approfondimento del corriere, evidentemente insospettito dalla stranezza di una spedizione internazionale ad un destinatario inesistente.

Infine, quanto all'asserito travisamento della prova in ordine all'assenza di rapporti (diversi dalla consegna di stupefacente in esame), che potessero giustificare il numero e l'intensità dei messaggi scambiati tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], la deduzione si limita a proporre una diversa interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato.

Peraltro, il vizio di travisamento. della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). 3.In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, è necessario che i dati forniti dall'imputato siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998).

E', dunque, necessario che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347).

La stessa difesa ammette che la completezza della collaborazione offerta sia un elemento necessario ai fini della configurabilità dell'attenuante in esame (v. p. 15 del ricorso).

La decisione dei giudici di merito risulta, pertanto, corretta ed adeguatamente motivata anche sotto tale profilo, atteso che, come osservato dalla Corte di appello, "l'analisi compiuta sui messaggi vocali e la traduzione delle chat permettevano di delineare un portato di conoscenze dell'imputato molto maggiore rispetto a quanto disvletato nel corso degli interrogatori resi", essendosi Agyapong adoperato per procurarsi documenti falsi ai fini della spedizione e del ritiro dei pacchi, avendo avuto rapporti con complici tra i corrieri della società di spedizione, essendosi occupato di raccogliere soldi per finanziare l'invio, e, cioè, avendo avuto una serie di contatti strumentali al traffico della sostanza stupefacente in ordine ai quali non ha riferito nulla agli inquirenti.Al contrario, del tutto a-specifico risulta il ricorso nella parte in cui pretende di superare la puntuale valutazione della Corte territoriale, in ordine alla gravità degli indizi de quibus, asserendone l'inutilizzabilità e la loro valenza solo in sede cautelare.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per aver ricevuto una risma di fogli imbevuti di cocaina, per un quantitativo di grammi 365, proveniente dal Perù e destinata allo spaccio, in data 25 giugno 2019). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, potendo configurarsi, nel caso di specie, solo un dolo eventuale (consistente nella rappresentazione dell'eventuale contenuto illecito del plico), che è, tuttavia, incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre risulta contraddittoria ed illogica la conclusione dei giudici di merito circa la consapevolezza della consegna della cocaina, fondata sul travisamento delle risultanze processuali (in particolare, la Corte di appello ha affermato che non vi erano altri rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], idonei a giustificare tutti i messaggi intercorsi, mentre dall'esame dell'8 giugno 2020 risulta che i due fossero amici; ha, inoltre, sottovalutato la negligenza nell'adempimento dell'incarico, da parte del ricorrente, che non si giustificherebbe in caso di coinvolgimento nell'organizzazione dell'operazione, e la brevità del tempo disponibile per il controllo della carta); 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed al conseguente mancato consenso del p.m. all'applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., atteso che si è valutata in concreto e non in astratto l'utilità delle informazioni fornite dal ricorrente (consistenti nell'identificazione del mandante delle spedizioni e nell'indicazione del suo modus operandi e richiamate dal p.m. nel provvedimento di iscrizione di un nuovo procedimento penale e di richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e se ne è negata la completezza in base ad un solo elemento indiziario (il contenuto delle conversazioni whatsapp intrattenute con [OSCURATO:PERSONA]), senza tenere conto della scansione temporale degli avvenimenti (e, cioè, delle dichiarazioni del ricorrente rilasciate già in data 27 giugno 2019, ben prima del deposito dell'analisi dei cellulari, in data 17 ottobre 2021). 3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che è meramente ripetitivo delle doglianze già proposte in appello ed adeguatamente superate dal giudice dell'impugnazione, con argomentazioni esaustive e logiche. Il ricorrente si è limitato ad insistere nella sua diversa ricostruzione dei fatti e a riproporre le sue valutazioni alternative a quelle seguite dai giudici di merito, senza, tuttavia, individuare alcuna effettiva lacuna, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardi e altro, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 2.In ordine alla prima censura, avente ad oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente ricordare che i giudici di merito, in modo del tutto ragionevole, hanno desunto il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'operazione (e, dunque, la piena consapevolezza del contenuto del plico e non il mero sospetto di qualche profilo illecito o la mera accettazione del rischio) da una pluralità di elementi indiziari tra di loro convergenti, consistenti nella reiterazione delle consegne; nell'utilizzo di utenze dedicate a tale traffico illecito; nell'interessamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'individuazione di nomi ed indirizzi fittizi, a cui associare le spedizioni (e, dunque, nella partecipazione alla programmazione dell'operazione su un piano di parità con il complice); nelle frenetiche comunicazioni dell'imputato con il complice in concomitanza della ricezione della merce; nell'elevato valore economico dello stupefacente contenuto nel pacco, con un principio attivo pari a 365,86 grammi, che rende inverosimile l'affidamento dell'incarico ad un soggetto inconsapevole. Come osserva la Corte territoriale, "questa collaborazione perdurante nel tempo da parte dell'Agyapong nelle fasi organizzative impedisce di ritenere che lo stesso avesse una mera vaga impressione di illiceità del contenuto del pacco, ma non fosse a conoscenza del reale contenuto dello stesso". A ciò si aggiunga che nella sentenza impugnata si è risposto, in modo puntuale, a tutte le specifiche doglianze difensive, che, in questa sede, il ricorrente si è limitato a reiterare. Ad esempio, il fatto che in un'unica occasione l'imputato abbia ricevuto il plico firmando con il proprio nome reale e fornendo gli estremi della sua carta d'identità non è stato ricondotto alla buona fede, asserita dalla difesa, ma piuttosto ad un approfondimento del corriere, evidentemente insospettito dalla stranezza di una spedizione internazionale ad un destinatario inesistente. Infine, quanto all'asserito travisamento della prova in ordine all'assenza di rapporti (diversi dalla consegna di stupefacente in esame), che potessero giustificare il numero e l'intensità dei messaggi scambiati tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], la deduzione si limita a proporre una diversa interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato. Peraltro, il vizio di travisamento. della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). 3.In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, è necessario che i dati forniti dall'imputato siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998). E', dunque, necessario che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347). La stessa difesa ammette che la completezza della collaborazione offerta sia un elemento necessario ai fini della configurabilità dell'attenuante in esame (v. p. 15 del ricorso). La decisione dei giudici di merito risulta, pertanto, corretta ed adeguatamente motivata anche sotto tale profilo, atteso che, come osservato dalla Corte di appello, "l'analisi compiuta sui messaggi vocali e la traduzione delle chat permettevano di delineare un portato di conoscenze dell'imputato molto maggiore rispetto a quanto disvletato nel corso degli interrogatori resi", essendosi Agyapong adoperato per procurarsi documenti falsi ai fini della spedizione e del ritiro dei pacchi, avendo avuto rapporti con complici tra i corrieri della società di spedizione, essendosi occupato di raccogliere soldi per finanziare l'invio, e, cioè, avendo avuto una serie di contatti strumentali al traffico della sostanza stupefacente in ordine ai quali non ha riferito nulla agli inquirenti.Al contrario, del tutto a-specifico risulta il ricorso nella parte in cui pretende di superare la puntuale valutazione della Corte territoriale, in ordine alla gravità degli indizi de quibus, asserendone l'inutilizzabilità e la loro valenza solo in sede cautelare. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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