Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38556/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 26/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato di furto originariamente contestato e confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 168 bis cod. pen., 464 bis cod. proc. pen. con riguardo al giudizio relativo alla richiesta ammissione alla messa alla prova, risultando dagli atti il programma di trattamento, indice della meritevolezza della richiesta; con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione al medesimo giudizio.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo oltre che manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha infatti messo in rilievo le caratteristiche del fatto contestato, l'atteggiamento tenuto dall'imputato nel corso delle indagini, l'assenza di condotte successive indicative di atteggiamenti resipiscenti, ritenendo che tali dati fossero ostativi all'accoglimento della richiesta ex art. 168 bis cod. pen.

Si tratta di motivazione aderente al dettato normativo e in sintonia con l'insegnamento della Corte, secondo il quale in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato. (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602), poiché la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sicché l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 28/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA, in data 26/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolveva l'imputato dal reato di furto originariamente contestato e confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 168 bis cod. pen., 464 bis cod. proc. pen. con riguardo al giudizio relativo alla richiesta ammissione alla messa alla prova, risultando dagli atti il programma di trattamento, indice della meritevolezza della richiesta; con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione al medesimo giudizio. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti messo in rilievo le caratteristiche del fatto contestato, l'atteggiamento tenuto dall'imputato nel corso delle indagini, l'assenza di condotte successive indicative di atteggiamenti resipiscenti, ritenendo che tali dati fossero ostativi all'accoglimento della richiesta ex art. 168 bis cod. pen. Si tratta di motivazione aderente al dettato normativo e in sintonia con l'insegnamento della Corte, secondo il quale in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato. (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602), poiché la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sicché l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38556/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris