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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37584/2021

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uente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31848 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (C.F.: 0079996015), in perso- na del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A24 H501G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Trifone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68A13 A662Y) PEZZANO Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T08 H641W) rappresentati e difesi dal secondo, avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché CONTE Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L30 C514U) PACILETTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R68 C514H) CONTE Veneranda (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68A52 C514D) CONTE Angiola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C71 C514C) CONTE Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E49 C514D) CONTE Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S02 C514I) CONTE Rosario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81D05 C514N) CONTE Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L11 C514I) GAUDIANO Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43M01 A643K) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1966/2019, pubblicata in data 2 agosto 2019 (e che si assu- me notificata in data 3 settembre 2019); Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Veneranda, Angiola, Antonio, Vito, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno pignorato i crediti van- tati dal loro debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi incorporato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).

La banca terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate pronunciata dal giudice dell'esecuzione, anche nei confronti dei procuratori distrattari dei creditori procedenti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'opposizione è stata dichiarata inammissibile ed improcedibile dal Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

Non risultano in esso specificate in modo adeguato le ragioni di merito poste a base dell'opposizione avanzata, con l'indicazione in dettaglio del credito oggetto di pignoramento nonché delle ragioni che avevano indotto il giudice dell'esecuzione a pronunciare l'ordinanza di assegnazione con- testata ed il contenuto preciso di quest'ultima.

Neanche ven- gono chiarite in modo adeguato le ragioni per cui la notifica- zione del ricorso in opposizione al debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] non si era perfezionata, sebbene tentata per ben due volte, quelle per cui il mancato perfezionamento dei sud- detti tentativi di notificazione non avrebbe dovuto ritenersi imputabile alla parte notificante e quelle per cui era stato chiesto un ulteriore termine onde procedere alla sua rinnova- zione.

Inoltre, il ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né di- rettamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l'omessa o erronea valutazione da parte del tribunale (in particolar modo le relazioni di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione, ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, nonché dei rela- tivi provvedimenti del giudice dell'esecuzione stesso in propo- sito), ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell'ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 ne, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 1; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 2; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).

2. Per completezza espositiva, è opportuno osservare che l'unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa apolicazione degli artt. 102, 153 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.», per quanto è possibile com- Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 prendere sulla base degli atti disponibili, appare comunque manifestamente infondato in diritto e, come tale, è inammis- sibile anche ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Emerge infatti con chiarezza dalla sentenza impugnata che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, unitamente al decreto del giudice dell'esecuzione di fissazione dell'udienza di compa- rizione delle parti ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell'opposizione, era stato, in un primo tempo, notificato dal terzo pignorato opponente ai creditori procedenti, mentre la notifica al debitore esecutato, litisconsorte necessario, non si era perfezionata, onde il giudice dell'esecuzione aveva ordina- to l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo in un termine perentorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., differendo all'uopo l'udienza di comparizione.

Risulta altresì, anche sulla base di quanto esposto nel ricorso, che l'integrazione del contraddittorio non ha affatto avuto luo- go nel termine perentorio assegnato dal giudice, in quanto en- tro detto termine era stata effettuata la richiesta di notifica- zione, ma quest'ultima non si era poi perfezionata.

Come già chiarito, nel ricorso non sono chiarite in modo ade- guato le ragioni di tale mancato perfezionamento e non è ri- chiamato in modo specifico il contenuto della relazione di noti- ficazione.

In ogni caso, qualunque fosse la ragione (e pure ammettendo che essa non fosse imputabile al notificante) del mancato per- fezionamento, in base ai principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite il notificante avrebbe avuto la facoltà e l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio onde portarlo a termine regolarmente, senza attendere (come inve- ce ha fatto) la data dell'udienza fissata dal giudice per richie- dere un ulteriore termine al fine di rinnovarlo, in quanto «in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notifica- zione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 si concluda positivamente per circostanze non imputabili al ri- chiedente, questi ha la facoltà e l'onere - a che alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un al- lungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notifica tono e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà ef- fetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sem- preché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un ter- mine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi ne- cessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito ne- gativo della notificazione e per assumere le informazioni ulte- riori conseguentemente necessarie» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 - 01; conf., sul princi- pio di unitarietà del procedimento notificatorio tempestiva- mente riattivato dal notificante, più di recente: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01, la quale ha precisato che «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo no- tificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigo- rosa»; conf., inoltre: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 - 01; Sez.

L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 - 01).

Nella specie, la banca opponente, non solo non ha chiesto immediatamente al giudice una proroga del termine fissato, ovvero una rimessione in termini per non imputabilità della Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 sua violazione (come osservato dal tribunale), ma, ciò che è decisivo, non ha riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio (senza addurre, neanche nella presente sede, giustificate ragioni per la mancata riattivazione, tali non po- tendo ritenersi il mero riferimento all'impossibilità di rispettare il termine originariamente assegnato per la notificazione: la spontanea riattivazione del procedimento consente infatti di retrodatare l'effetto della notifica alla data dell'iniziale richie- sta di notifica, per il notificante e, quindi, garantisce il rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice).

Va infine aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., non può assolutamente condividersi neanche l'assunto per cui la regolare instaurazione del con- traddittorio nella fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione comporti la sanatoria o, comunque, renda irri- levante l'eventuale omessa o tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e/o 618 c.p.c..

È sufficiente rilevare in proposito che legge definisce espres- samente tale termine come perentorio: di conseguenza, il suo mancato rispetto non può consentire alcuna sanatoria o rinno- vazione (salva sola l'eventuale rimessione in termini) e non può che determinare l'inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione e, più precisamente, della sua fase sommaria (impedendo quindi allo stesso giudice dell'esecuzione, di pro- nunciare, su istanza di parte o anche di ufficio, laddove con- sentito, i provvedimenti cautelari ed urgenti indicati nelle di- sposizioni richiamate, che costituiscono lo scopo principale, anche se non l'unico, di detta fase).

D'altra parte, è ormai stato definitivamente chiarito da questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 11/10/2018, Rv. 651161 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01) che la fase sommaria delle opposizioni esecutive è una fase necessaria e non eliminabile, il cui mancato o irregolare svolgimento impedisce l'instaurazione della fase di merito a cognizione piena del giu- dizio di opposizione, determinando l'improponibilità della rela- tiva domanda e l'improcedibilità del relativo giudizio.

Di conseguenza, non può dubitarsi che, laddove sia violato il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria, il giudice della fase a cognizione piena debba dichiarare inam- missibile l'opposizione (espressamente in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 - 01, le cui ampie e puntuali argomentazioni devono ritenersi ido- nee a superare ogni dubbio ed ogni eventuale disarmonia nei precedenti di questa Corte).

Le censure di cui al ricorso risultano pertanto manifestamente infondate, anche in diritto.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore di parte opposta avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di anticipo di cui all'art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 31848/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 9 di 10 - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] no.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31848 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (C.F.: 0079996015), in perso- na del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A24 H501G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Trifone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68A13 A662Y) PEZZANO Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T08 H641W) rappresentati e difesi dal secondo, avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché CONTE Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L30 C514U) PACILETTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R68 C514H) CONTE Veneranda (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68A52 C514D) CONTE Angiola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C71 C514C) CONTE Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E49 C514D) CONTE Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S02 C514I) CONTE Rosario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81D05 C514N) CONTE Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L11 C514I) GAUDIANO Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43M01 A643K) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1966/2019, pubblicata in data 2 agosto 2019 (e che si assu- me notificata in data 3 settembre 2019); Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Veneranda, Angiola, Antonio, Vito, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno pignorato i crediti van- tati dal loro debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi incorporato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). La banca terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate pronunciata dal giudice dell'esecuzione, anche nei confronti dei procuratori distrattari dei creditori procedenti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'opposizione è stata dichiarata inammissibile ed improcedibile dal Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 10 dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Non risultano in esso specificate in modo adeguato le ragioni di merito poste a base dell'opposizione avanzata, con l'indicazione in dettaglio del credito oggetto di pignoramento nonché delle ragioni che avevano indotto il giudice dell'esecuzione a pronunciare l'ordinanza di assegnazione con- testata ed il contenuto preciso di quest'ultima. Neanche ven- gono chiarite in modo adeguato le ragioni per cui la notifica- zione del ricorso in opposizione al debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] non si era perfezionata, sebbene tentata per ben due volte, quelle per cui il mancato perfezionamento dei sud- detti tentativi di notificazione non avrebbe dovuto ritenersi imputabile alla parte notificante e quelle per cui era stato chiesto un ulteriore termine onde procedere alla sua rinnova- zione. Inoltre, il ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né di- rettamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l'omessa o erronea valutazione da parte del tribunale (in particolar modo le relazioni di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione, ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, nonché dei rela- tivi provvedimenti del giudice dell'esecuzione stesso in propo- sito), ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell'ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 ne, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 - 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 - 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 - 1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 - 2; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). 2. Per completezza espositiva, è opportuno osservare che l'unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa apolicazione degli artt. 102, 153 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.», per quanto è possibile com- Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 prendere sulla base degli atti disponibili, appare comunque manifestamente infondato in diritto e, come tale, è inammis- sibile anche ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Emerge infatti con chiarezza dalla sentenza impugnata che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, unitamente al decreto del giudice dell'esecuzione di fissazione dell'udienza di compa- rizione delle parti ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell'opposizione, era stato, in un primo tempo, notificato dal terzo pignorato opponente ai creditori procedenti, mentre la notifica al debitore esecutato, litisconsorte necessario, non si era perfezionata, onde il giudice dell'esecuzione aveva ordina- to l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo in un termine perentorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., differendo all'uopo l'udienza di comparizione. Risulta altresì, anche sulla base di quanto esposto nel ricorso, che l'integrazione del contraddittorio non ha affatto avuto luo- go nel termine perentorio assegnato dal giudice, in quanto en- tro detto termine era stata effettuata la richiesta di notifica- zione, ma quest'ultima non si era poi perfezionata. Come già chiarito, nel ricorso non sono chiarite in modo ade- guato le ragioni di tale mancato perfezionamento e non è ri- chiamato in modo specifico il contenuto della relazione di noti- ficazione. In ogni caso, qualunque fosse la ragione (e pure ammettendo che essa non fosse imputabile al notificante) del mancato per- fezionamento, in base ai principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite il notificante avrebbe avuto la facoltà e l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio onde portarlo a termine regolarmente, senza attendere (come inve- ce ha fatto) la data dell'udienza fissata dal giudice per richie- dere un ulteriore termine al fine di rinnovarlo, in quanto «in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notifica- zione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 si concluda positivamente per circostanze non imputabili al ri- chiedente, questi ha la facoltà e l'onere - a che alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un al- lungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notifica tono e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà ef- fetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sem- preché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un ter- mine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi ne- cessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito ne- gativo della notificazione e per assumere le informazioni ulte- riori conseguentemente necessarie» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 - 01; conf., sul princi- pio di unitarietà del procedimento notificatorio tempestiva- mente riattivato dal notificante, più di recente: Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01, la quale ha precisato che «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo no- tificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigo- rosa»; conf., inoltre: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886 - 01). Nella specie, la banca opponente, non solo non ha chiesto immediatamente al giudice una proroga del termine fissato, ovvero una rimessione in termini per non imputabilità della Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 sua violazione (come osservato dal tribunale), ma, ciò che è decisivo, non ha riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio (senza addurre, neanche nella presente sede, giustificate ragioni per la mancata riattivazione, tali non po- tendo ritenersi il mero riferimento all'impossibilità di rispettare il termine originariamente assegnato per la notificazione: la spontanea riattivazione del procedimento consente infatti di retrodatare l'effetto della notifica alla data dell'iniziale richie- sta di notifica, per il notificante e, quindi, garantisce il rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice). Va infine aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., non può assolutamente condividersi neanche l'assunto per cui la regolare instaurazione del con- traddittorio nella fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione comporti la sanatoria o, comunque, renda irri- levante l'eventuale omessa o tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e/o 618 c.p.c.. È sufficiente rilevare in proposito che legge definisce espres- samente tale termine come perentorio: di conseguenza, il suo mancato rispetto non può consentire alcuna sanatoria o rinno- vazione (salva sola l'eventuale rimessione in termini) e non può che determinare l'inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione e, più precisamente, della sua fase sommaria (impedendo quindi allo stesso giudice dell'esecuzione, di pro- nunciare, su istanza di parte o anche di ufficio, laddove con- sentito, i provvedimenti cautelari ed urgenti indicati nelle di- sposizioni richiamate, che costituiscono lo scopo principale, anche se non l'unico, di detta fase). D'altra parte, è ormai stato definitivamente chiarito da questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del Ric. n. 31848/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 11/10/2018, Rv. 651161 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 - 01) che la fase sommaria delle opposizioni esecutive è una fase necessaria e non eliminabile, il cui mancato o irregolare svolgimento impedisce l'instaurazione della fase di merito a cognizione piena del giu- dizio di opposizione, determinando l'improponibilità della rela- tiva domanda e l'improcedibilità del relativo giudizio. Di conseguenza, non può dubitarsi che, laddove sia violato il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria, il giudice della fase a cognizione piena debba dichiarare inam- missibile l'opposizione (espressamente in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 - 01, le cui ampie e puntuali argomentazioni devono ritenersi ido- nee a superare ogni dubbio ed ogni eventuale disarmonia nei precedenti di questa Corte). Le censure di cui al ricorso risultano pertanto manifestamente infondate, anche in diritto. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore di parte opposta avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di anticipo di cui all'art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 31848/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 9 di 10 - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] no. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso a
Sentenza Cassazione n. 37584/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris