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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 01660/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato e non deducibile in sede di legittimità in quanto non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

Nella specie, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge una motivazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ed invero, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che il ricorrente si fosse da poco disfatto dei documenti contraffatti, essendo provato il pregresso possesso; Considerato che le doglianze relative alla grossolanità del falso sono manifestamente infondate, in quanto la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ()culi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01).

Pertanto, la circostanza che, nel caso di specie, un esperto abbia rilevato agevolmente la falsità dei documenti non dimostra che questo fosse grossolano; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto risulta provata la detenzione di tutti i documenti contraffatti, ivi compresi quelli senza effige del ricorrente.

Con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 settembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato e non deducibile in sede di legittimità in quanto non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Nella specie, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge una motivazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ed invero, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che il ricorrente si fosse da poco disfatto dei documenti contraffatti, essendo provato il pregresso possesso; Considerato che le doglianze relative alla grossolanità del falso sono manifestamente infondate, in quanto la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ()culi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01). Pertanto, la circostanza che, nel caso di specie, un esperto abbia rilevato agevolmente la falsità dei documenti non dimostra che questo fosse grossolano; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto risulta provata la detenzione di tutti i documenti contraffatti, ivi compresi quelli senza effige del ricorrente. Con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il C
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