Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 92/1974
ECLI:IT:COST:1974:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento
penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso il
tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 369 c.p.p., il quale, a
differenza di quanto dispone l'articolo 372 c.p.p. per i difensori
delle parti private, non assegna alcun termine al p.m. per formulare le
conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.
Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di
tale termine creerebbe, tra accusa e difesa, una disparità di
trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale,
che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle
funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3,
comma primo, della Costituzione.
Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che
l'assenza del predetto termine mentre, da un lato, finirebbe per porre
lo svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe,
dall'altro, un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad
una sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore
specificazione del diritto di difesa.
La rilevanza della questione si puntualizzerebbe, infine, nel fatto
che essendo ormai completata l'istruttoria il giudice a quo si trova
nella necessità di dover trasmettere gli atti al p.m. ai sensi della
norma impugnata.
:
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con
gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione,
l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico ministero
per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria
formale, anche in considerazione del fatto che l'art. 372 c.p.p.
assegna ai difensori, dopo il deposito in cancelleria degli atti e
documenti del processo con le conclusioni del p.m., il termine di
cinque giorni, decorrente dalla notifica del deposito, per la
presentazione di memorie e istanze.
2. - La questione è da dichiarare inammissibile per difetto di
rilevanza.
Invero essa è stata sollevata ancor prima della trasmissione degli
atti al p.m., quando - cioè - l'inosservanza da parte del medesimo del
termine di cinque giorni (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza,
dovrebbe essergli imposto a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma in esame, in correlazione con
quello stabilito dall'art. 372 c.p.p. per il difensore delle parti
private) era ancora meramente ipotetica ed eventuale.
È evidente pertanto che la sua risoluzione non potrebbe esplicare
alcun effetto sul compito devoluto al giudice a quo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma
secondo, e 112 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale
di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere