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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 92/1974

ECLI:IT:COST:1974:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 369 c.p.p., il quale, a differenza di quanto dispone l'articolo 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non assegna alcun termine al p.m. per formulare le conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di tale termine creerebbe, tra accusa e difesa, una disparità di trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale, che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che l'assenza del predetto termine mentre, da un lato, finirebbe per porre lo svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe, dall'altro, un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad una sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore specificazione del diritto di difesa.

La rilevanza della questione si puntualizzerebbe, infine, nel fatto che essendo ormai completata l'istruttoria il giudice a quo si trova nella necessità di dover trasmettere gli atti al p.m. ai sensi della norma impugnata. :

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, anche in considerazione del fatto che l'art. 372 c.p.p. assegna ai difensori, dopo il deposito in cancelleria degli atti e documenti del processo con le conclusioni del p.m., il termine di cinque giorni, decorrente dalla notifica del deposito, per la presentazione di memorie e istanze.

2. - La questione è da dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza.

Invero essa è stata sollevata ancor prima della trasmissione degli atti al p.m., quando - cioè - l'inosservanza da parte del medesimo del termine di cinque giorni (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, dovrebbe essergli imposto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame, in correlazione con quello stabilito dall'art. 372 c.p.p. per il difensore delle parti private) era ancora meramente ipotetica ed eventuale.

È evidente pertanto che la sua risoluzione non potrebbe esplicare alcun effetto sul compito devoluto al giudice a quo.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 369 c.p.p., il quale, a differenza di quanto dispone l'articolo 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non assegna alcun termine al p.m. per formulare le conclusioni alla fine dell'istruttoria formale. Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di tale termine creerebbe, tra accusa e difesa, una disparità di trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale, che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione. Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che l'assenza del predetto termine mentre, da un lato, finirebbe per porre lo svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe, dall'altro, un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad una sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore specificazione del diritto di difesa. La rilevanza della questione si puntualizzerebbe, infine, nel fatto che essendo ormai completata l'istruttoria il giudice a quo si trova nella necessità di dover trasmettere gli atti al p.m. ai sensi della norma impugnata. : 1. - Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, anche in considerazione del fatto che l'art. 372 c.p.p. assegna ai difensori, dopo il deposito in cancelleria degli atti e documenti del processo con le conclusioni del p.m., il termine di cinque giorni, decorrente dalla notifica del deposito, per la presentazione di memorie e istanze. 2. - La questione è da dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza. Invero essa è stata sollevata ancor prima della trasmissione degli atti al p.m., quando - cioè - l'inosservanza da parte del medesimo del termine di cinque giorni (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, dovrebbe essergli imposto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame, in correlazione con quello stabilito dall'art. 372 c.p.p. per il difensore delle parti private) era ancora meramente ipotetica ed eventuale. È evidente pertanto che la sua risoluzione non potrebbe esplicare alcun effetto sul compito devoluto al giudice a quo. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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