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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 aprile 1963; avverso l'ordinanza del 15 febbraio 2022, del Tribunale di sorveglianza di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di concessione della liberazione condizionale proposta dal detenuto ai sensi dell'art.176 del codice penale.

Il ricorrente, con un unico motivo d'impugnazione, lamenta che il Tribunale, avrebbe negato la concessione del beneficio alla luce di alcune sanzioni disciplinari riportate nel corso di circa trent'anni di detenzione, senza considerare, invece, che lo stesso Prinari avrebbe beneficiato già di 2070 giorni di liberazione anticipata, di numerosissimi permessi premio e della misura alternativa della semilibertà, svolgendo proficuamente l'attività lavorativa autorizzata e ricostruendosi anche una vita affettiva.

Tutti elementi sintomatici di una personale positiva elaborazione di un personale ravvedimento.

Cosicché, escludere il beneficio facendo riferimento a minime e risalenti violazioni disciplinari (peraltro, in parte, giustificabili in ragione dell'equivocità della prescrizione violata), significherebbe eludere i principi imposti dalla precedente decisione di questa Corte, di annullamento di una pregressa ordinanza reiettiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Annullata una prima ordinanza reiettiva, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha nuovamente respinto la richiesta evidenziando come il richiedente fosse incorso in plurimi rapporti disciplinari: nel 2005 (con la conseguente applicazioni della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per giorni sette), nel 2010 (a novembre ed a dicembre dello stesso, con l'applicazione di due diverse sanzioni dell'ammonizione del direttore e della nuova esclusione dalle attività in comune) e nel 2020 (con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento).

Pertanto, la condotta serbata dal detenuto non sarebbe stata indicativa di una piena adesione alle regole e di un sicuro ravvedimento.

La motivazione offerta dal Tribunale è logica e coerente con i dati processuali e con il principio espresso da questa Corte con la sentenza di annullamento resa il 15 giugno 2021.

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a riproporre il mero dato storico della pluralità di benefici concessi nel corso del lungo periodo di detenzione.

Ma è proprio ciò che, in parte, ha fondato il nuovo provvedimento di rigetto: "gli amplissimi margini di libertà dei quali il Prinari ha fruito nel periodo, consentiti per legge ai semi liberi, avrebbero dovuto incentivare una condotta irreprensibile che nel caso di specie non è possibile attestare" (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato).

Il motivo di ricorso, quindi, non si confronta con l'effettivo contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, ma prospetta, semplicemente, una lettura alternativa del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 aprile 1963; avverso l'ordinanza del 15 febbraio 2022, del Tribunale di sorveglianza di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di concessione della liberazione condizionale proposta dal detenuto ai sensi dell'art.176 del codice penale. Il ricorrente, con un unico motivo d'impugnazione, lamenta che il Tribunale, avrebbe negato la concessione del beneficio alla luce di alcune sanzioni disciplinari riportate nel corso di circa trent'anni di detenzione, senza considerare, invece, che lo stesso Prinari avrebbe beneficiato già di 2070 giorni di liberazione anticipata, di numerosissimi permessi premio e della misura alternativa della semilibertà, svolgendo proficuamente l'attività lavorativa autorizzata e ricostruendosi anche una vita affettiva. Tutti elementi sintomatici di una personale positiva elaborazione di un personale ravvedimento. Cosicché, escludere il beneficio facendo riferimento a minime e risalenti violazioni disciplinari (peraltro, in parte, giustificabili in ragione dell'equivocità della prescrizione violata), significherebbe eludere i principi imposti dalla precedente decisione di questa Corte, di annullamento di una pregressa ordinanza reiettiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Annullata una prima ordinanza reiettiva, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha nuovamente respinto la richiesta evidenziando come il richiedente fosse incorso in plurimi rapporti disciplinari: nel 2005 (con la conseguente applicazioni della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per giorni sette), nel 2010 (a novembre ed a dicembre dello stesso, con l'applicazione di due diverse sanzioni dell'ammonizione del direttore e della nuova esclusione dalle attività in comune) e nel 2020 (con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento). Pertanto, la condotta serbata dal detenuto non sarebbe stata indicativa di una piena adesione alle regole e di un sicuro ravvedimento. La motivazione offerta dal Tribunale è logica e coerente con i dati processuali e con il principio espresso da questa Corte con la sentenza di annullamento resa il 15 giugno 2021. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a riproporre il mero dato storico della pluralità di benefici concessi nel corso del lungo periodo di detenzione. Ma è proprio ciò che, in parte, ha fondato il nuovo provvedimento di rigetto: "gli amplissimi margini di libertà dei quali il Prinari ha fruito nel periodo, consentiti per legge ai semi liberi, avrebbero dovuto incentivare una condotta irreprensibile che nel caso di specie non è possibile attestare" (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato). Il motivo di ricorso, quindi, non si confronta con l'effettivo contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, ma prospetta, semplicemente, una lettura alternativa del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. r. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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