CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per ilreato di cui all’art. 572 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profilidi censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, tende adottenere una inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove enon si confrontano con gli argomenti offerti dalla Corte di merito, che, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suoconvincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’odiernoricorrente (sul punto, si veda pag. 4 della sentenza impugnata);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, contrariamente a quanto dedotto, conmotivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fratturelogiche ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello halogicamente fondato l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, conriferimento al reato di cui al capo a), sulla scorta delle dichiarazioni della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], adeguatamente riscontrate da ulteriori elementi idonei acorroborarne l’attendibilità;precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio ditravisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione ditravisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza-censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa,sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenutadalla corte di appello. Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cuisi sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non sirinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione delquadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione in relazione all’eccessività della pena, non è consentito dalla legge insede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzoconsolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edmerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (si vedapag. 5 della sentenza impugnata, ove si evidenzia la particolare gravità dellecondotte ascritte all’imputato, il quale ha perseverato nell’agire vessatorio neiconfronti dei genitori, nonostante le pregresse condanne, denotando unaspiccata pervicacia criminosa);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento concernente reati contro lafamiglia, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.