CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cui è parte civile:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice diappello, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado dal Giudice di pace neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art.581 cod. pen., condannandolo anche al risarcimento del danno in favore dellacostituita parte civile.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo si duole della inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 178 e all’art 179 c.p.p.La sentenza impugnata è affetta da nullità assoluta ed insanabile, ai sensidell’art. 179 c.p.p., in quanto la celebrazione dell’udienza pubblica, senza cheperaltro nessuno ne avesse fatto richiesta, in assenza del difensore dell’imputato,che, in mancanza di altre rituali indicazioni, aveva fatto legittimo affidamento sullatrattazione camerale non partecipata del giudizio di appello, ha determinato laviolazione del diritto al contraddittorio, stante, appunto, la mancanza del difensore,a fronte invece della presenza del pubblico ministero che concludeva oralmente.A ciò si aggiunge che ll Tribunale ha provveduto a condannare l’imputato allarifusione delle spese sostenute dalla parte civile nonostante la stessa non avesserassegnato conclusioni scritte.2.2.Col secondo motivo deduce la carenza della motivazione e/o manifestaillogicità della stessa poiché, nonostante le molteplici contraddizioni tra la versionedei fatti fornita dalla persona offesa e quella resa dagli altri due testi sentiti in sededi istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha ritenuto comunque provata la penaleresponsabilità dell'imputato senza fornire alcuna motivazione e/o ragionamentologico a sostegno della credibilità della persona offesa rispetto a quella degli altritesti escussi. Il Tribunale si è infatti limitato, apoditticamente, a riportare lemotivazioni indicate dal giudice di primo grado senza tener conto dei rilievi mossicon l'atto di appello dalla difesa. E ciò, pur trattandosi di contrasti dirimenti ai finidella valutazione di responsabilità dell’imputato, come emerge dal confronto traquanto dichiarato dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e i testi Scalas e Bisesti.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Giudice dipace per nuovo giudizio;il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando notaspese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Secondo il ricorrente si è verificata, ai sensi dell’art. 179 cpp., la nullitàassoluta e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazionedell’udienza pubblica, in assenza del difensore dell’imputato – senza neppure lanomina di un difensore di ufficio - che, in mancanza di altre rituali indicazioni,aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione camerale non partecipata delgiudizio di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio, stante,appunto, l’assenza del difensore, a fronte invece della presenza del pubblicoministero che concludeva oralmente.Lo svolgimento del processo con rito partecipato ha luogo, infatti, secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello in forma scritta, con lapresenza obbligatoria del difensore.Pare evidente, nel caso al vaglio, che le indicazioni fornite con il decretonotificato, avessero radicato nel difensore, odierno ricorrente, il ragionevoleconvincimento che la trattazione del processo di appello fosse stata disposta incamera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, dal momento che, appunto,non erano state avanzate richieste di diverso tenore, nel termine dei 15 giorniindicato dal giudice.La decisione di trattare, in assenza di istanza di discussione orale da parte dialcuna delle parti processuali, il giudizio in pubblica udienza con la partecipazionedel solo Pubblico Ministero, che rassegnava le sue conclusioni oralmente, senzaneppure procedersi alla designazione del difensore di ufficio, non solo non è statacorretta, ma ha comportato la celebrazione del giudizio con una forma del tuttodiversa da quella non partecipata - cd. cartacea - oramai stabilita come ordinaria aseguito della riforma Cartabia, ex art. 598-bis cod. proc. pen., che per di piùimplica la presenza necessaria del difensore.Rilevante sul punto Sez. 3, Sentenza n. 3 del 21/09/2023, dep. 02/01/2024,Rv. 285696 – 01, che, sebbene pronunciata con riferimento alla disciplinaemergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha espresso unprincipio valido anche rispetto al caso di specie, che, ratione tempris, ricade sotto lavigenza della nuova disciplina di cui all’art.598-bis c.p.p. – risultando l’appelloproposto successivamente al 30.6.2024. Tale pronuncia ha in particolare affermatoche il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata larichiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguenteirrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni dirinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi,dalla non corretta instaurazione del contraddittorio.Dunque, a ragione, si lamenta il mancato avviso di fissazione dell’udienzapubblica all’imputato e al difensore e la mancata assistenza obbligatoria deldifensore in udienza, che ha determinato una nullità assoluta e insanabile aglieffetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 35803 del09/10/2025, Rv. 288681 – 01).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione,quale giudice di appello. Nulla va riconosciuto alla parte civile quanto alle speserichieste, attesa la soccombenza e la tardività della richiesta (pervenuta solo il13.1.2026). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale diCagliari in diversa composizione, quale giudice di appello. Nulla per le spese diparte civile.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]